Legge 21 maggio 2002, n. 99
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2002
(Istituzione e funzioni della Commissione di inchiesta)
1. È istituita, ai sensi dellarticolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», con il compito di indagare sulle vicende relative allacquisto da parte di STET Società finanziaria telefonica p.a. e di Telecom Italia del 29 per cento di Telekom Serbia e sugli atti presupposti, connessi e conseguenti allacquisto, da chiunque compiuti.
(Composizione e durata della Commissione)
1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica
e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei
suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dellUfficio
di presidenza.
3. Il Presidente della Commissione è
scelto di comune accordo dai Presidenti delle Camere tra i componenti della
Commissione.
4. La Commissione elegge al proprio interno
due vicepresidenti e due segretari.
5. Per lelezione, rispettivamente,
dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione
scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto
il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato
eletto il componente con maggiore anzianità parlamentare e, tra deputati
e senatori di pari anzianità parlamentare, il senatore più anziano
di età.
6. La Commissione conclude i propri lavori
entro un anno dalla data della sua costituzione; il termine può essere
prorogato per una sola volta, per non più di un anno, dai Presidenti
delle Camere, su motivata richiesta della Commissione stessa.
7. La Commissione, entro sessanta giorni
dalla conclusione dei propri lavori, presenta al Parlamento la relazione finale
sulle indagini svolte. Tale relazione, nonché ogni eventuale altra relazione
e deliberazione della Commissione, non può avere ad oggetto scelte di
politica estera del Governo.
(Poteri e limiti della Commissione)
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dellautorità giudiziaria.
2. La Commissione ha facoltà di
acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso
presso lautorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché
copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
3. Qualora lautorità giudiziaria
abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento,
la Commissione dispone la segretazione degli atti.
4. Per i fatti oggetto dellinchiesta
parlamentare, in materia di segreto di Stato si applicano le disposizioni di
cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801. Per i fatti oggetto dellinchiesta
non è opponibile il segreto dufficio, professionale e bancario.
5. È sempre opponibile il segreto
tra difensore e parte processuale nellambito del mandato.
6. Per le testimonianze rese davanti alla
Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384 del codice
penale.
7. La Commissione stabilisce quali atti
e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti
ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti
dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti
giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
(Obbligo del segreto)
1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui allarticolo 3, commi 3 e 7.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dellobbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dellarticolo 326 del codice penale.
(Organizzazione dei lavori della Commissione)
1. La Commissione, prima dellinizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Le sedute sono pubbliche; tuttavia,
la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in
seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi
dellopera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché
di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
4. Per lespletamento delle sue funzioni,
la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione
dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
5. Le spese per il funzionamento della
Commissione sono ripartite in parti uguali tra la Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica e sono poste a carico dei rispettivi bilanci.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.