Legge 22 aprile 2002, n. 76
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2002
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
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1. Il decreto-legge 25 febbraio 2002, n. 17, recante misure urgenti per lo svolgimento della Conferenza internazionale di Palermo sull'e-government per lo sviluppo, č convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2002
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
Finanziamento e organizzazione della Conferenza
1. Per le esigenze connesse alle attivitā preparatorie della Conferenza internazionale sull'e-government per lo sviluppo, che si terrā a Palermo il 10 e 11 aprile 2002, in modo da assicurare il supporto logistico ed organizzativo e ogni ulteriore attivitā o servizio volti a consentire lo svolgimento della Conferenza stessa, anche per soddisfare le esigenze di sicurezza relative alle delegazioni nazionali ed internazionali che interverranno e la piena operativitā delle comunicazioni, č autorizzata la spesa di Euro 2.582.284,00 per l'anno 2002.
2. In relazione all'eccezionale rilevanza dell'evento ed alla necessitā di fare fronte
tempestivamente agli adempimenti, alle forniture ed alla prestazione dei servizi ichiesti
e relativi all'organizzazione della Conferenza, si procede anche in deroga alle
disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23
dicembre 1999, recante disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 24 del 31 gennaio 2000, e alle norme di contabilitā generale dello Stato in quanto
richiamate, fermo restando il rispetto del diritto comunitario e dei principi generali
dell'ordinamento. I beni eventualmente in tale modo acquistati saranno acquisiti al
patrimonio dello Stato.
3. Il Prefetto di Palermo č autorizzato ad avvalersi di un contingente di personale
militare delle Forze armate, da impiegare per la sorveglianza e il controllo di obiettivi
fissi, al fine di garantire la sicurezza dei lavori della Conferenza e dei partecipanti
alla stessa. Si applicano le disposizioni degli articoli 19 e 20 della legge 26 marzo
2001, n. 128.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, determinato nella misura
massima di 2.582.284,00 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2002,
allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al inistero medesimo.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarā presentato alle
Camere per la conversione in legge.