Legge 23 aprile 2002, n. 73
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2002
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
1. Il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2002(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
Proroga di termini in materia di emersione di attivita' detenute all'estero
1. Il termine per la presentazione della dichiarazione riservata di cui all'articolo 13 comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e' prorogato al 15 maggio 2002.
2. Se alla data del 15 maggio 2002 il rimpatrio o la regolarizzazione non sono stati
possibili, per cause oggettive non dipendenti dalla volonta' dell'interessato, gli effetti
di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, si
producono comunque se:
a) gli interessati presentano entro il 15 maggio 2002 apposita dichiarazione
riservata, indicando, tra l'altro, le cause ostative;
b) il rimpatrio o la regolarizzazione sono comunque operati entro il 30 giugno
2002, e la dichiarazione di cui alla lettera a) e' conseguentemente integrata.
2-bis. La determinazione dei redditi derivanti dalle attivita' rimpatriate per i quali i soggetti interessati possono avvalersi della disposizione contenuta nel comma 8 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 puo' essere effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato nell'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni. In tal caso, sui redditi cosi' determinati, l'intermediario al quale e' presentata la dichiarazione riservata applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento.
2-ter. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2-bis e' prelevata dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista dagli interessati, ed e' versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello nel quale si e' perfezionata l'operazione di rimpatrio. Per le operazioni di rimpatrio gia' perfezionate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti interessati possono avvalersi della disposizione contenuta nel comma 8 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, secondo le modalita' previste dal comma 2-bis del presente articolo, mediante apposita comunicazione da presentare entro il 15 maggio 2002 all'intermediario al quale e' stata presentata la dichiarazione riservata. In tal caso, l'imposta sostitutiva di cui al predetto comma 2-bis e' versata dall'intermediario, ricevendo apposita provvista dagli interessati, entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro dieci giorni, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti modalita' e contenuti della dichiarazione riservata di cui al comma 2 e della relativa integrazione.
3-bis. Se l'importo totale delle attivita' finanziarie rimpatriate o regolarizzate risultante dall'integrazione della dichiarazione riservata di cui alla lettera b) del comma 2 e' inferiore a quello indicato nella dichiarazione riservata di cui alla lettera a) dello stesso comma 2, la somma di cui all'articolo 12, comma 1, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, versata in eccedenza, e' restituita all'interessato, senza corresponsione di interessi e l'intermediario procede alla relativa compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
3-ter. All'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, il secondo periodo del comma 7 e' sostituito dal seguente: "Il rimpatrio non produce gli effetti estintivi di cui al comma 1, lettera c), quando per gli illeciti penali ivi indicati e' gia' stato avviato il procedimento penale, di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza".
Art. 2.
Disposizioni in materia di antiriciclaggio
1. All'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, recante, tra l'altro, disposizioni
urgenti in tema di emersione di attivita' detenute all'estero, e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis non si applicano ai
casi di reati gia' estinti, non punibili o non piu' previsti come tali dall'ordinamento,
salvo che per i delitti di associazione per
delinquere di tipo mafioso, di corruzione, di concussione, di estorsione, di sequestro di
persona a scopo di estorsione, di usura, di traffico di armi, di tratta e commercio di
schiavi, di alienazione e acquisto di schiavi, di produzione e traffico illecito di
sostanze stupefacenti e psicotrope, di associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope, di associazione per delinquere finalizzata al
contrabbando di tabacchi lavorati esteri, nonche' dei delitti aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e comunque per i delitti puniti con l'ergastolo ovvero
con pena edittale non inferiore nel massimo a quindici anni di reclusione."
Art. 3.
Modifiche alle disposizioni in materia di lavoro irregolare
1. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, le parole: "30 giugno 2002" sono sostituite dalle seguenti:
"30 novembre 2002";
2) al comma 2, dopo le parole: "Per il periodo di imposta" sono inserite le
seguenti: "successivo a quello";
3) al comma 2, lettera a), primo periodo, le parole: "rispetto a quello
relativo al periodo d'imposta precedente" sono sostituite dalle seguenti:
"rispetto a quello relativo al secondo periodo d'imposta precedente";
4) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
"2-bis. La contribuzione e l'imposta sostitutiva dovute per il primo
periodo d'imposta e fino al termine di presentazione della dichiarazione di emersione,
previste, rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 2, sono
trattenute e versate in un'unica soluzione, entro il termine di presentazione della
medesima dichiarazione ovvero, a partire dal predetto termine, in sessanta rate mensili,
senza interessi";
5) al comma 2-ter, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le
violazioni concernenti gli obblighi di documentazione, registrazione, dichiarazione di
inizio attività, commesse nel primo periodo d'imposta agevolato fino alla data di
presentazione della dichiarazione di emersione, non si applicano le sanzioni previste ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che il versamento dell'imposta
sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla relativa
dichiarazione annuale IVA";
6) al comma 4, le parole: "30 giugno 2002", ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2002";
7) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. I lavoratori che aderiscono al programma di emersione e che non
risultano già dipendenti dell'imprenditore sono esclusi, per il periodo antecedente
nonché per il triennio di emersione, dal computo dei limiti numerici di unità di
personale previsti da leggi e contratti collettivi di lavoro ai fini dell'applicazione di
specifiche normative ed istituti, ad eccezione delle disposizioni in materia di
licenziamenti individuali e collettivi. L'adesione da parte del lavoratore al programma di
emersione di cui al presente articolo, tramite sottoscrizione di specifico atto di
conciliazione, ha efficacia novativa del rapporto di lavoro emerso con effetto dalla data
di presentazione della dichiarazione di emersione e produce, relativamente ai diritti di
natura retributiva e risarcitoria per il periodo pregresso, gli effetti conciliativi ai
sensi degli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile; dalla stessa data si
applicano gli istituti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali
di lavoro di riferimento";
8) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Per intensificare l'azione di contrasto all'economia sommersa, il CIPE
definisce un piano straordinario di accertamento, operativo dal 6 maggio 2002, con il
quale sono individuate le priorità di intervento coordinato ed integrato degli organi di
vigilanza del settore. Al fine di acquisire elementi utili all'attuazione del piano,
l'Agenzia delle entrate invia una richiesta di informazioni ai soggetti individuati sulla
base dei dati in possesso del sistema informativo dell'anagrafe tributaria e
previdenziale, dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità, dei registri dei beni
immobili e dei beni mobili registrati e degli studi di settore. Tale richiesta è
finalizzata anche all'acquisizione di ulteriori elementi di carattere generale correlabili
alle irregolarità del rapporto di lavoro e non preclude l'adesione ai programmi di
emersione";
b) dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:
"ART. 1-bis. - (Emersione progressiva) - 1. In alternativa alla
procedura prevista dall'articolo 1, gli imprenditori presentano al sindaco del comune dove
ha sede l'unità produttiva, entro il 30 settembre 2002, un piano individuale di emersione
contenente:
a) le proposte per la progressiva regolarizzazione ed adeguamento agli obblighi
previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività, relativamente a materie
diverse da quelle fiscale e contributiva, in un periodo non superiore a diciotto mesi,
eventualmente prorogabile a ventiquattro mesi in caso di motivate esigenze;
b) le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi previsti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico in un periodo comunque
non superiore al triennio di emersione;
c) il numero e la remunerazione dei lavoratori che si intende regolarizzare;
d) l'impegno a presentare una apposita dichiarazione di emersione successivamente alla
approvazione del piano da parte del sindaco.
2. Per la presentazione del piano individuale di emersione, gli imprenditori che
intendono conservare l'anonimato possono avvalersi delle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro o dei professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, che provvedono alla
presentazione del programma al sindaco con l'osservanza di misure idonee ad assicurare la
riservatezza dell'imprenditore stesso.
3. Se il piano individuale di emersione contiene proposte di adeguamento progressivo alle
disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento
economico, il sindaco sottopone la questione al parere della commissione provinciale o
regionale sul lavoro irregolare, di cui all'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni, ove istituita. La commissione esprime il parere
entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il sindaco
procede, comunque, ai sensi del comma 5.
4. Il sindaco approva il piano individuale di emersione nell'ambito delle linee
generali definite dal CIPE, secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 1. Il
prefetto esercita la funzione di coordinamento e vigilanza.
5. Il sindaco approva il piano di emersione entro quarantacinque giorni dalla sua
presentazione, previe eventuali modifiche concordate con l'interessato o con i soggetti di
cui al comma 2, ovvero respinge il piano stesso. Con il provvedimento di approvazione del
piano, il sindaco dispone, contestualmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti, la
prosecuzione dell'attività.
6. Il sindaco o l'organo di vigilanza delegato verifica, entro sessanta giorni dalla
scadenza dei termini fissati, l'avvenuto adeguamento o regolarizzazione agli obblighi
previsti dalla normativa vigente, dandone comunicazione all'interessato. L'adeguamento o
la regolarizzazione si considerano, a tutti gli effetti, come avvenuti tempestivamente e
determinano l'estinzione dei reati contravvenzionali e delle sanzioni connesse alla
violazione dei predetti obblighi.
7. La dichiarazione di emersione è presentata entro il 30 novembre 2002 e produce gli
altri effetti previsti dall'articolo 1";
c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "di cui all'articolo 1 e degli altri modelli di dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 1 e 1-bis e degli altri modelli di dichiarazione".
2. Per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di emersione prima della
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto resta ferma
l'applicazione del regime di incentivo fiscale per il periodo d'imposta in corso alla data
di entrata in vigore della citata legge n. 383 del 2001, e per i due successivi; per i
medesimi soggetti si applicano le disposizioni di maggiore favore recate dai commi 2-bis,
2-ter e 4-bis dell'articolo 1 della legge n. 383 del 2001, introdotte
con il comma 1, lettera a), del presente articolo.
3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste, l'impiego di lavoratori
dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatorie, è altresí
punito con la sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell'importo, per ciascun
lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti
collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di
constatazione della violazione.
4. Alla constatazione della violazione procedono gli organi preposti ai controlli in
materia fiscale, contributiva e del lavoro.
5. Competente alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 è
l'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 2 dell'articolo 16".
Art. 3-bis.
Integrazioni alla disciplina dell'imposta sostitutiva sugli interessi e altri proventi
delle obbligazioni e titoli similari
1. Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni
al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli
similari, pubblici e privati, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) Banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve
ufficiali dello Stato";
b) all'articolo 8, comma 3-ter, le parole: "o da Banche centrali estere,
anche in relazione all'investimento delle riserve ufficiali dello Stato" sono
sostituite dalle seguenti: "da Banche centrali estere o da organismi che gestiscono
anche le riserve ufficiali dello Stato".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai redditi di capitale divenuti
esigibili nonché alle plusvalenze e agli altri redditi diversi di natura finanziaria
realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
Art. 3-ter.
Disposizioni in materia di contrasto del terrorismo internazionale sul piano
finanziario
1. All'articolo 1 del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, dopo il comma 4, è inserito il
seguente:
"4-bis. Le attribuzioni dell'Ufficio italiano dei cambi (UIC) e del
Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, previste dalle disposizioni
vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono
esercitate dagli stessi organismi anche per il contrasto del terrorismo internazionale sul
piano finanziario".
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.