Indici  delle leggi
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Legge 19 aprile 2002, n. 72

"Disposizioni transitorie sulla conversione del ricorso per cassazione in appello"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2002



ART. 1.

1. Il ricorso per cassazione presentato, prima del 4 maggio 2001, contro una sentenza di condanna per delitto per il quale è stata applicata la sola pena della multa o contro sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a delitti puniti con la sola pena della multa o con pena alternativa, si converte in appello, ai sensi dell'articolo 580 del codice di procedura penale, su richiesta della parte che lo ha presentato.

2. La richiesta di cui al comma 1 è presentata, anche a mezzo telefax, almeno cinque giorni prima della data della prima udienza successiva all'entrata in vigore della presente legge, per la quale vi sia stata regolare notifica a tutte le parti.

3. Nei termini per la presentazione dei motivi aggiunti possono essere presentati nuovi motivi di merito.