Indici  delle leggi
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Legge 28 marzo 2002, n. 44

"Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2002


   

Art. 1.

    1. Nell’articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, al primo comma, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «sedici» e la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «otto».

Art. 2.

    1. All’articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) al primo comma, la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «sei» e la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

        b) al secondo comma, le parole: «due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del Vicepresidente del Consiglio superiore» sono sostituite dalle seguenti: «un componente eletto dal Parlamento, che presiede la sezione in sostituzione del Vicepresidente del Consiglio superiore» e le parole: «cinque magistrati con funzioni di merito» sono sostituite dalle seguenti: «due magistrati che esercitano le funzioni di cui all’articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all’articolo 23, comma 2, lettera b)»;
        c) al terzo comma, le parole: «tre magistrati con funzioni di merito» sono sostituite dalle seguenti: «un magistrato che esercita le funzioni di cui all’articolo 23, comma 2, lettera b); un magistrato che esercita le funzioni di cui all’articolo 23, comma 2, lettera c)» e le parole: «due componenti eletti dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «un componente eletto dal Parlamento»;
        d) il quinto comma è abrogato.

Art. 3.

    1. Nell’articolo 5 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, al primo comma, la parola: «quattordici» è sostituita dalla seguente: «dieci» e la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «cinque».

Art. 4.

    1. All’articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) al primo comma, primo periodo, sono soppresse le parole: «, che nell’elezione prevista dall’articolo 4 sia stato designato a tale funzione»;

        b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Il componente effettivo eletto dal Parlamento è sostituito dal supplente della stessa categoria»;
        c) dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:
    «Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale la soluzione più favorevole all’incolpato».

Art. 5.

    1. L’articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

    «Art. 23. - (Componenti eletti dai magistrati). – 1. L’elezione da parte dei magistrati ordinari di sedici componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto.

    2. L’elezione si effettua:

        a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

        b) in un collegio unico nazionale, per quattro magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell’articolo 116 dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall’articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;
        c) in un collegio unico nazionale, per dieci magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell’articolo 115 dell’ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall’articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001».

Art. 6.

    1. L’articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

    «Art. 24. - (Elettorato attivo e passivo). – 1. All’elezione dei magistrati componenti il Consiglio superiore della magistratura partecipano tutti i magistrati con la sola esclusione degli uditori giudiziari ai quali, al momento della convocazione delle elezioni, non siano state conferite le funzioni giudiziarie, e dei magistrati che, alla stessa data, siano sospesi dall’esercizio delle funzioni ai sensi degli articoli 30 e 31 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni.

    2. Non sono eleggibili:

        a) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie o siano sospesi dalle medesime ai sensi degli articoli 30 e 31 del citato regio decreto legislativo n. 511 del 1946, e successive modificazioni;

        b) gli uditori giudiziari e i magistrati di tribunale che al momento della convocazione delle elezioni non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianità nella qualifica;
        c) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni abbiano subìto sanzione disciplinare più grave dell’ammonimento, salvo che si tratti della sanzione della censura e che dalla data del relativo provvedimento siano trascorsi almeno dieci anni senza che sia seguita alcun’altra sanzione disciplinare;
        d) i magistrati che abbiano prestato servizio presso l’Ufficio studi o presso la Segreteria del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni;
        e) i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni».

Art. 7.

    1. L’articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

    «Art. 25. - (Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e spoglio delle schede). – 1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l’inizio della votazione.

    2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l’ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione costituito da tre magistrati effettivi e da tre supplenti in servizio presso la stessa Corte che non abbiano subìto sanzioni disciplinari più gravi dell’ammonimento, e presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.
    3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni devono essere presentate all’ufficio centrale elettorale le candidature, mediante apposita dichiarazione con firma autenticata dal Presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell’articolo 23, nè possono candidarsi a loro volta. Dalla predetta dichiarazione deve risultare anche, sotto la responsabilità del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all’articolo 24.
    4. Scaduto il termine di cui al comma 3, nei cinque giorni successivi, l’ufficio centrale elettorale accerta che il candidato eserciti le funzioni indicate nell’articolo 23, comma 2, lettere a), b) o c), che non sussista in capo allo stesso alcuna delle cause di ineleggibilità indicate al comma 2 dell’articolo 24 e che risulti rispettato quanto previsto al comma 3 del presente articolo; trasmette quindi immediatamente le candidature ammesse alla Segreteria del Consiglio superiore della magistratura. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione nei tre giorni successivi alla comunicazione all’interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi cinque giorni dal ricevimento del ricorso.
    5. L’elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all’articolo 23, comma 2, è immediatamente pubblicato sul notiziario del Consiglio superiore della magistratura, è inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione, ed è affisso, entro lo stesso termine, a cura del Presidente della Corte d’appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.
    6. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e due supplenti in servizio presso la Corte suprema di cassazione che non abbiano subìto sanzioni disciplinari più gravi dell’ammonimento, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.
    7. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto di cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subìto sanzioni disciplinari più gravi dell’ammonimento, presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.
    8. I magistrati in servizio presso i tribunali, le Procure della Repubblica presso i tribunali, le Corti di appello, le Procure generali presso le Corti di appello, i tribunali per i minorenni e le relative Procure della Repubblica, nonchè i tribunali di sorveglianza, votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l’ufficio di appartenenza.
    9. I magistrati fuori ruolo, i magistrati della Direzione nazionale antimafia e i magistrati di merito destinati alla Corte suprema di cassazione ed alla Procura generale presso la stessa Corte, ai sensi degli articoli 115 e 116 dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituiti dall’articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, votano nel seggio del tribunale di Roma.
    10. I magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte votano presso l’ufficio centrale elettorale ivi costituito».

Art. 8.

    1. L’articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

    «Art. 26. - (Votazioni). – 1. Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore alle diciotto ore.

    2. Ogni elettore riceve tre schede, una per ciascuno dei tre collegi unici nazionali di cui all’articolo 23, comma 2.
    3. Ogni elettore esprime il proprio voto per un solo magistrato su ciascuna scheda elettorale.
    4. Sono bianche le schede prive di voto valido.
    5. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile.
    6. È nullo il voto espresso per magistrati non eleggibili, ovvero eleggibili in collegi diversi da quello cui si riferisce la scheda, ovvero espresso in modo da non consentire l’individuazione della preferenza.
    7. I seggi elettorali e l’ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte suprema di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all’esito delle quali dividono le schede per collegio e le trasmettono alla commissione centrale elettorale di cui all’articolo 25, comma 6, che provvede allo scrutinio.
    8. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso la commissione centrale elettorale».

Art. 9.

    1. L’articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

    «Art. 27. - (Scrutinio e assegnazione dei seggi). – 1. La commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio, separatamente per ciascun collegio, aprendo le schede elettorali e dividendo quelle valide in gruppi secondo la preferenza espressa; determina il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato.

    2. Vengono dichiarati eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari a quello dei seggi da assegnare in ciascun collegio. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato più anziano.
    3. Nel caso in cui il numero dei candidati dichiarati eletti sia inferiore a quello dei seggi, entro un mese vengono indette elezioni suppletive per l’assegnazione dei seggi ancora vacanti. Fino all’assegnazione di tutti i seggi, lo svolgimento dei compiti e funzioni istituzionali del Consiglio superiore della magistratura è assicurato dalla presenza di componenti eletti in numero non inferiore a dodici, dei quali otto togati e quattro eletti dal Parlamento in seduta comune; degli otto membri togati almeno due devono rispettivamente appartenere alle categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 23. In caso diverso si applicano le disposizioni del secondo comma dell’articolo 30».

Art. 10.

    1. L’articolo 28 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

    «Art. 28. - (Contestazioni). – 1. I seggi elettorali e l’ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte suprema di cassazione provvedono a maggioranza circa le contestazioni sorte durante le operazioni di voto.

    2. La commissione centrale elettorale provvede a maggioranza circa le contestazioni sulla validità delle schede.
    3. Delle contestazioni e delle decisioni relative è dato atto nel verbale delle operazioni elettorali».

Art. 11.

    1. L’articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

    «Art. 39. - (Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati). – 1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito dal magistrato che lo segue per numero di preferenze nell’ambito dello stesso collegio. In mancanza, entro un mese vengono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dall’articolo 27, comma 3, per l’assegnazione del seggio o dei seggi divenuti vacanti».

Art. 12.

    1. Gli articoli 23-bis, 24-bis e 24-ter della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono abrogati.

Art. 13.

    1. Il secondo comma dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

    «I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione della carica il Consiglio superiore della magistratura dispone, eventualmente anche in soprannumero, il rientro in ruolo dei magistrati nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate. Prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non può essere nominato ad ufficio direttivo o semidirettivo diverso da quello eventualmente ricoperto prima dell’elezione o nuovamente collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie. La predetta disposizione tuttavia non si applica quando il collocamento fuori del ruolo organico è disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive».
    2. La disposizione introdotta dal comma 1 non si applica ai magistrati componenti elettivi che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

    1. Il Governo adotta, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le disposizioni di attuazione e di coordinamento della presente legge eventualmente necessarie, entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

    2. Qualora le prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura successive alla data di entrata in vigore della presente legge debbano effettuarsi, ai sensi dell’articolo 21 della legge 24 marzo 1958, n. 195, prima della scadenza del termine di cui al comma 1, il termine di cui al predetto articolo 21 è prorogato di non oltre sessanta giorni.

Art. 15.

    1. Le disposizioni della presente legge non si applicano al Consiglio superiore della magistratura in carica alla data di entrata in vigore della medesima.

Art. 16.

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.