Legge 27 febbraio 2002, n. 15
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2002
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, recante disposizioni urgenti per la
proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali, è convertito
in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2.
1. All'articolo 165 del codice penale militare di guerra, come sostituito dall'articolo
2, comma 1, lettera d), della legge 31 gennaio 2002, n. 6, sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
"Ai fini della legge penale militare di guerra, per conflitto armato si intende il
conflitto in cui una almeno delle parti fa uso militarmente organizzato e prolungato delle
armi nei confronti di un'altra per lo svolgimento di operazioni belliche. In attesa
dell'emanazione di una normativa che disciplini organicamente la materia, le disposizioni
del presente titolo si applicano alle operazioni militari armate svolte all'estero dalle
forze armate italiane".
Art. 3.
1. All'articolo 185-bis del codice penale militare di guerra, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge 31 gennaio 2002, n. 6, le parole: "da uno" sono sostituite dalle seguenti: "da due".
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2002
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
Proroga della partecipazione militare italiana a operazioni internazionali
1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 luglio 2001, n.
294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, relativo alla
partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania,
nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea, è
prorogato fino al 31 marzo 2002. Fino alla stessa data è prorogato il termine per la
partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in
Kosovo di cui al medesimo articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 294 del 2001.
2. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n.
348, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 406, relativo alla
partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia, è
prorogato fino al 31 marzo 2002.
3. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1 dicembre 2001, n.
421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, relativo
alla partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata
"Enduring Freedom" e al connesso intervento internazionale denominato ISAF
(International Security Assistance Force) è prorogato fino al 31 marzo 2002.
Art. 2.
Indennità di missione
1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e
nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il
rientro nel territorio nazionale, al personale è corrisposta, in aggiunta allo stipendio
o alla paga ed agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di
missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90 per cento
per tutta la durata del periodo, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti
agli interessati direttamente dagli organismi internazionali. L'indennità è corrisposta
in euro, sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1 giugno al 30
novembre 2001. Per il personale che partecipa all'operazione di cui all'articolo 1,
comma 3, la misura del 90 per cento è calcolata sul trattamento economico all'estero
previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
2. Durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore, fruiti
fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale militare e della
Polizia di Stato è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione
estera percepita.
3. Ai fini della corresponsione dell'indennità di missione i volontari in ferma annuale,
in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai volontari di
truppa in servizio permanente.
Art. 3.
Trattamento assicurativo e pensionistico
1. Al personale militare e della Polizia di Stato è attribuito il trattamento
assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente
previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliandosi il massimale
minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado
corrispondente.
2. Nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio si applicano,
rispettivamente, l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive
modificazioni, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al
testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, e successive modificazioni. Il trattamento previsto per i casi di decesso e di
invalidita' si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1, nonchè con la speciale
elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla
legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito
dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti
dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica
l'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'articolo 3-bis
del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
agosto 2001, n. 339.
Art. 4.
Personale in stato di prigionia o disperso
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.
Art. 5.
Disposizioni varie
1. Al personale che partecipa alle operazioni internazionali di cui all'articolo 1:
a) non si applica l'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n.
1185, al fine del rilascio del passaporto di servizio;
b) non si applicano le disposizioni in materia di orario di lavoro;
c) è consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non
risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve
le priorita' correlate alle esigenze operative.
Art. 6.
Disposizioni penali
1. Al personale impiegato nelle operazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, si
applica il codice penale militare di pace.
2. Al personale impiegato nell'operazione di cui all'articolo 1, comma 3, si applica il
codice penale militare di guerra, come modificato dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, di
conversione del decreto-legge 1 dicembre 2001, n. 421, e dalla legge di conversione del
presente decreto, salvo quanto previsto dall'articolo 9 del citato decreto-legge n. 421
del 2001.
Art. 7.
Personale civile
1. Al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni militari di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni del presente decreto per quanto compatibili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 6.
Art. 8.
Disposizioni in materia contabile
1. In relazione alle operazioni di cui all'articolo 1, in caso di urgenti esigenze
connesse con l'operatività dei contingenti, gli stati maggiori di Forza armata, e per
essi i competenti ispettorati di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere
attraverso contratti accentrati già operanti, possono disporre l'attivazione delle
procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi.
2. Nei limiti temporali ed in relazione alle operazioni di cui all'articolo 1, il
Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga
alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, a
ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il limite complessivo di
euro 5.164.569, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 15, in relazione alle
esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di
opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di
comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.
2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può conferire apposito incarico, ai
sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di assicurare il
completamento urgente dei lavori di costruzione della discarica di Lezhe in Albania, fatti
salvi gli effetti prodotti dalla proroga al 31 ottobre 2001 della nomina del Commissario
delegato per l'utilizzo dei fondi raccolti attraverso la sottoscrizione per la
"Missione Arcobaleno".
Art. 9.
Prolungamento delle ferme
1. Per le esigenze connesse con le operazioni di cui all'articolo 1, il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, può essere prolungato da un minimo di ulteriori sei mesi ad un massimo di ulteriori nove mesi.
Art. 10.
Forze di completamento
1. Per le esigenze connesse con le operazioni internazionali di cui
all'articolo 1, al fine di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli
enti e delle unità, l'Amministrazione della difesa può richiamare in servizio, su base
volontaria e a tempo determinato, gli ufficiali e i sottufficiali di complemento in
congedo, nonché il personale già appartenente alle categorie dei militari di truppa in
servizio di leva e dei volontari in ferma breve. Tale personale, inserito nelle forze di
completamento, è impiegato in attività addestrative, operative e logistiche sia sul
territorio nazionale sia all'estero.
2. Agli ufficiali e ai sottufficiali richiamati è attribuito il trattamento economico dei
pari grado in servizio. Ai militari di truppa richiamati, provenienti dal servizio di leva
ovvero dai volontari in ferma annuale, è attribuito lo stato giuridico ed il trattamento
economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma breve.
3. I provvedimenti di richiamo sono regolati con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti dei contingenti annuali
e dei relativi stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per gli ufficiali di
complemento, i sottufficiali di complemento ed i volontari in ferma breve, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.
4. I soggetti richiamati cessano anticipatamente dal vincolo temporaneo di servizio
assunto per la fase di richiamo con le seguenti modalità:
a) in accoglimento di motivata domanda;
b) ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della
Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, in quanto applicabile.
Art. 11.
Compagnia di fanteria rumena
1. È autorizzata, per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 marzo 2002, la spesa per il sostegno logistico di una compagnia di fanteria rumena da inserire nel contingente militare italiano impiegato nella missione internazionale di pace in Kosovo, entro il limite di euro 425.250.
Art. 12.
Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi
1. Per lo sviluppo ed il completamento dei programmi a sostegno delle Forze armate
albanesi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, è autorizzata la spesa di euro
2.582.284, per la fornitura di mezzi, materiali e servizi, nonché per la realizzazione di
interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di
telecomunicazione secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24
aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
2. Per le finalità ed entro i limiti di spesa previsti dal comma 1, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2.
3. Nell'ambito del programma di riorganizzazione delle Forze navali albanesi, per la
costituzione della guardia costiera è autorizzata la cessione di beni e servizi da parte
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
4. Al personale appartenente alle Forze armate albanesi, qualora impegnato, nell'ambito
degli accordi bilaterali nel settore della difesa, in territorio nazionale o in Paesi
terzi in attività congiunte con le Forze armate italiane, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 1, comma 102, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Art. 13.
Norme di salvaguardia del personale
1. Il personale militare che ha presentato domanda di partecipazione ai concorsi
interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non può
partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegato nell'operazione di cui
all'articolo 1, comma 3, ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per attività
connesse alla predetta operazione, è rinviato d'ufficio al primo concorso utile
successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando
di concorso per il quale ha presentato domanda.
2. Al personale di cui al comma 1, qualora vincitore del concorso e previo superamento del
relativo corso ove previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità
assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità
relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.
Art. 14.
Sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei
Paesi dell'area balcanica
1. Il Ministro dell'interno è autorizzato ad adottare un programma
straordinario di cooperazione tra le Forze di polizia italiane e quelle albanesi, nonché
ad assumere le conseguenti iniziative per stabilire forme di cooperazione con le Forze di
polizia degli altri Paesi dell'area balcanica, nel campo del contrasto alle attività di
criminalità organizzata operante in tale area e nel controllo dei flussi migratori
illegalmente diretti verso il territorio della Repubblica italiana.
2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, il Ministero dell'interno provvede
all'istituzione di un ufficio di collegamento interforze in Albania, composto da personale
della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza,
nonché a sviluppare rapporti di cooperazione e di raccordo con le Forze di polizia degli
altri Paesi dell'area balcanica.
3. Al personale di cui al comma 2 si applica il trattamento economico previsto dalla legge
8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della medesima legge,
nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Il trattamento
economico aggiuntivo è corrisposto in euro, per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 marzo
2002, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1 giugno-30 novembre 2001.
4. Al medesimo personale, durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle vigenti
disposizioni per l'impiego all'estero, fruiti fuori del teatro di operazioni ed in
costanza di missione, è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria estera
percepita.
5. Per le finalità di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo
3 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento è assicurato dal Ministero
dell'interno.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1 gennaio 2002 e fino al 31
marzo 2002.
7. Entro il 31 dicembre 2002 il Governo presenta al Parlamento una relazione sulla
realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli
interventi effettuati.
Art. 14-bis.
Missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia.
1. La denominazione della missione di monitoraggio della Comunità
europea nei territori della ex Jugoslavia ECMM è modificata in missione di monitoraggio
dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia EUMM.
2. Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 26 maggio 2000, n. 147, relativo alla
partecipazione italiana alla missione di cui al comma 1, è prorogato fino al 31 marzo
2002.
Art. 15.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutati
complessivamente in 251.149.096 euro si provvede, per l'anno 2002, mediante
utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 16.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.