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Legge 28 dicembre 2001, n. 448
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001, Suppl. Ordinario n. 285.
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
(Risultati differenziali)
1. Per lanno 2002, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 33.157 milioni di euro, al netto di 14.649 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui allarticolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso lindebitamento allestero per un importo complessivo non superiore a 2.066 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2002, resta fissato, in termini di competenza, in 224.636 milioni di euro per lanno finanziario 2002.
2. Per gli anni 2003 e 2004 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 31.659 milioni di euro ed in 29.800 milioni di euro, al netto di 5.091 milioni di euro per lanno 2003 e 3.174 milioni di euro per lanno 2004, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 219.367 milioni di euro ed in 225.684 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2003 e 2004, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 29.955 milioni di euro ed in 26.339 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 217.663 milioni di euro ed in 222.223 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Il Governo presenta alle Camere entro il 30 giugno 2002 una relazione che prospetta analiticamente gli effetti prodotti sullandamento delle entrate dai provvedimenti legislativi recanti incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo. La relazione indica i dati ed i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti ed ogni elemento utile per la verifica in sede parlamentare.
5. Fino alla presentazione della relazione di cui al comma 4 non possono essere emanati i decreti di cui allarticolo 1, comma 8, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
6. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono destinate prioritariamente al conseguimento della misura del saldo netto da finanziare stabilita dai commi 1 e 2 del presente articolo, salvo che si renda necessario finanziare interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria. In quanto eccedenti rispetto agli obiettivi di saldo netto da finanziare di cui al periodo precedente, le eventuali maggiori entrate a legislazione vigente sono destinate a misure di riduzione della pressione fiscale, finalizzate al conseguimento dei valori programmatici fissati al riguardo nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
(Modificazioni alla disciplina dellIRPEF per le famiglie, della detraibilità delle spese sostenute dai soggetti sordomuti e della deducibilità delle spese per le imprese del settore farmaceutico)
1. Allarticolo 12, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per carichi di famiglia, la lettera b)
è sostituita dalla seguente:
«b) per ciascun figlio,
compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati,
nonchè ogni altra persona indicata nellarticolo 433 del codice civile che conviva
con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti
dellautorità giudiziaria, complessivamente lire 408.000 per lanno 2000, lire
516.000 per lanno 2001 e 285,08 euro a decorrere dal 1º gennaio 2002 da ripartire
tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione alleffettivo onere
sostenuto da ciascuno; il suddetto importo è aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio
di età inferiore a tre anni. Per lanno 2001 limporto di lire 516.000 è
aumentato a lire 552.000, ovvero a lire 616.000 quando la detrazione sia relativa ai figli
successivi al primo, a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000.
A decorrere dal 1º gennaio 2002 limporto di 285,08 euro è comunque aumentato a
303,68 euro, ovvero a 336,73 euro quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al
primo, a condizione che il reddito complessivo non superi 51.645,69 euro. A decorrere
dallanno 2002 la misura della detrazione è stabilita in 516,46 euro per ciascun
figlio a carico, nei seguenti casi: 1) contribuenti con reddito complessivo non superiore
a 36.151,98 euro con un figlio a carico; 2) contribuenti con reddito complessivo non
superiore a 41.316,55 euro con due figli a carico; 3) contribuenti con reddito complessivo
non superiore a 46.481,12 euro con tre figli a carico; 4) contribuenti con almeno quattro
figli a carico. Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dellarticolo 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione di cui ai periodi precedenti è
aumentata a 774,69 euro».
2. Allarticolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi le parole: «la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per il primo figlio» sono sostituite dalle seguenti: «la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica, se più conveniente, per il primo figlio».
3. Allarticolo 13-bis, comma 1, del
citato testo unico delle imposte sui redditi, in materia di detrazioni per oneri, dopo la
lettera c-bis) è inserita la seguente:
«c-ter) le spese sostenute
per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge
26 maggio 1970, n. 381;».
4. Larticolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, concernente la deducibilità delle spese sostenute da imprese produttrici di medicinali per promuovere ed organizzare congressi, convegni e viaggi ad essi collegati, è abrogato.
5. Allarticolo 36 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, il comma 13 è sostituito dal seguente:
«13. Le spese di pubblicità di medicinali comunque
effettuata dalle aziende farmaceutiche, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 541, attraverso convegni e congressi, sono deducibili nella misura del 20 per
cento ai fini della determinazione del reddito di impresa. La deducibilità della spesa è
subordinata allottenimento da parte dellazienda della prescritta
autorizzazione ministeriale alla partecipazione al convegno o al congresso in forma
espressa, ovvero nelle forme del silenzio-assenso nei casi previsti dalla legge».
6. Il disposto dellarticolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sospeso per lanno 2002.
(Disposizioni in materia di beni di impresa)
1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, può essere eseguita anche con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo allesercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2000, nel bilancio o rendiconto dellesercizio successivo, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dellimposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita.
3. I soggetti di cui allarticolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se si avvalgono della facoltà prevista dal comma 1 del presente articolo, computano limporto dellimposta sostitutiva liquidata nellammontare delle imposte di cui allarticolo 105, commi 2 e 3, del predetto testo unico delle imposte sui redditi, recante adempimenti per lattribuzione del credito di imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti.
4. Limprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2001 utilizza beni immobili strumentali di cui allarticolo 40, comma 2, primo periodo, del citato testo unico delle imposte sui redditi, può, entro il 30 aprile 2002, optare per lesclusione dei beni stessi dal patrimonio dellimpresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2002, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dellimposta sul reddito delle persone fisiche, dellimposta regionale sulle attività produttive, dellimposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta allimposta sul valore aggiunto, limposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dellimposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con laliquota propria del bene.
5. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dallapplicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dellarticolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per lattribuzione della rendita catastale.
6. Limprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 deve versare il 40 per cento dellimposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2001 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2002 e il 16 marzo 2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sullimporto delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
7. Le disposizioni contenute nellarticolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dallarticolo 13 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, si applicano anche alle assegnazioni poste in essere ed alle trasformazioni effettuate entro il 30 settembre 2002. In tale caso, tutti i soci devono risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2001, ovvero devono essere iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1º ottobre 2001.
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano, alle stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al citato comma 7. In tale caso, ai fini della determinazione dellimposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dellarticolo 9 del citato testo unico delle imposte sui redditi, o, in alternativa, ai sensi del comma 3 del citato articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.
9. Per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati il valore del patrimonio netto deve risultare da relazione giurata di stima, cui si applica larticolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti allalbo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonchè nellelenco dei revisori contabili. Il valore periziato è riferito allintero patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni che precedono quella in cui lassegnazione o la cessione è stata deliberata o realizzata.
10. Le società che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo devono versare il 40 per cento dellimposta sostitutiva entro il 16 novembre 2002 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 febbraio 2003 ed il 16 maggio 2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
11. Le disposizioni previste dagli articoli da 17 a 20 della legge 21 novembre 2000, n. 342, comprese quelle dellarticolo 18 nei confronti dei soggetti che hanno effettuato conferimenti ai sensi dellarticolo 4 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo allesercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001. In questo caso, la misura dellimposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento è ridotta al 9 per cento. Limposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 20 per cento nel 2002, 35 per cento nel 2003 e 45 per cento nel 2004. Lapplicazione dellimposta sostitutiva dovuta deve essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al corrispondente periodo di imposta.
12. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, da adottare ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
13. Al comma 2 dellarticolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, le parole: «Decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti: «Decorsi due anni». Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, da adottare ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le modalità per il pagamento dellimposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sulle domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentate allufficio del registro delle imprese per via telematica, ai sensi dellarticolo 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340, nonchè la nuova tariffa dellimposta di bollo dovuta su tali atti.
(Riserve e fondi in sospensione di imposta)
1. Le riserve e gli altri fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto dellesercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001, possono essere soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi in misura pari al 19 per cento.
2. Limposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa allesercizio di cui al comma 1 ed è versata in tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dellesercizio di cui al medesimo comma 1 e dei due successivi, rispettivamente nella misura del 45 per cento per il primo esercizio, del 35 per cento per il secondo e del 20 per cento per il terzo. Sullimporto delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.
3. Le riserve e gli altri fondi assoggettati allimposta di cui al comma 1 non concorrono a formare il reddito imponibile dellimpresa; tuttavia, rilevano, agli effetti della determinazione dellammontare delle imposte di cui al comma 4 dellarticolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del citato comma 4 dellarticolo 105; a tale fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 47,22 per cento di detto reddito.
4. Limposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve o altri fondi del bilancio o rendiconto. Se limposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga allarticolo 2365 del codice civile, con le modalità di cui allarticolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.
5. Lammontare delle riserve o fondi assoggettati allimposta sostitutiva di cui al comma 1, con la relativa denominazione risultante in bilancio nonchè gli eventuali utilizzi, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa allesercizio di cui al medesimo comma 1.
6. Per la liquidazione, laccertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
(Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati)
1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui allarticolo 81, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1º gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica larticolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti allalbo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonchè nellelenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 7.
2. Limposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dellarticolo 81, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1º gennaio 2002, e al 2 per cento per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi del medesimo articolo 81, comma 1, lettera c-bis), ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2002.
3. Limposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2002. Sullimporto delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
4. Il valore periziato è riferito allintero patrimonio sociale; la perizia, unitamente ai dati identificativi dellestensore della perizia e al codice fiscale della società periziata, nonchè alle ricevute di versamento dellimposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dellAmministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2002.
5. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto della stessa società od ente nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito dimpresa in quote costanti nellesercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti alla data del 1º gennaio 2002, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori.
6. Lassunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4 dellarticolo 82 del citato testo unico delle imposte sui redditi.
7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1º gennaio 2002, per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di cui al comma 1, gli intermediari abilitati allapplicazione dellimposta sostitutiva a norma degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, tengono conto del nuovo valore, in luogo di quello del costo o del valore di acquisto, soltanto se prima della realizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della perizia, unitamente ai dati identificativi dellestensore della perizia stessa e al codice fiscale della società periziata.
(Modifica allarticolo 2474 del codice civile)
1. Al secondo comma dellarticolo 2474 del codice civile, come modificato dallarticolo 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, dopo la parola: «soci» sono inserite le seguenti: «relative alle società di nuova costituzione».
(Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola)
1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui allarticolo 81, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1º gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica larticolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.
2. Limposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2002.
3. Limposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2002. Sullimporto delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
4. La perizia, unitamente ai dati identificativi dellestensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonchè alle ricevute di versamento dellimposta sostitutiva, è conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dellAmministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2002.
5. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico.
6. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dellimposta di registro e dellimposta ipotecaria e catastale.
(Soppressione dellimposta comunale sullincremento di valore degli immobili)
1. Limposta comunale sullincremento di valore degli immobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, non è dovuta per i presupposti che si verificano a decorrere dal 1º gennaio 2002.
2. Per gli immobili assoggettati allimposta straordinaria sullincremento di valore degli immobili di cui al decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, è escluso lobbligo della dichiarazione di cui allarticolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, se il valore finale alla data del 31 ottobre 1991 è stato dichiarato in misura non inferiore a quella che risultava applicando allammontare della rendita catastale, anche presunta, i moltiplicatori previsti dallarticolo 1, comma 8, del citato decreto-legge n. 299 del 1991, e se non è dovuta imposta.
(Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali)
1. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui allarticolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, compete, per le spese sostenute nellanno 2002, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati nel 2002 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1º gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lincentivo fiscale previsto dallarticolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui allarticolo 31, primo comma, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2002 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dellimmobile entro il 30 giugno 2003. In questo caso, la detrazione dallIRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di unaliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo dellunità immobiliare risultante nellatto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro limporto massimo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997.
3. Allalinea del comma 1 dellarticolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2002».
4. Allarticolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2002».
5. Allarticolo 50 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
«8-bis. In deroga al principio della determinazione
analitica del reddito, la base imponibile per i rapporti di cooperazione dei volontari e
dei cooperanti è determinata sulla base dei compensi convenzionali fissati annualmente
con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura del
contratto purchè stipulato da organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi
dellarticolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49».
6. Ai fini delladozione urgente di misure di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico, per lanno 2002 possono essere adottate misure di manutenzione e salvaguardia dei boschi con applicazione dellincentivo previsto dallarticolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e facoltà di fruizione, a scelta, in cinque ovvero in dieci quote annuali di pari importo. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, previsto ai sensi dellarticolo 1, comma 3, della citata legge n. 449 del 1997, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma.
7. Allarticolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «nella misura del 2,5» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell1,9».
8. Allarticolo 11 del decreto legislativo
2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per i produttori agricoli,
come modificato dallarticolo 31 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole:
«Per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni
dal 1998 al 2002» e le parole: «negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001» sono sostituite
dalle seguenti: «negli anni dal 1998 al 2002»;
b) al comma 5-bis,
le parole: «a decorrere dal 1º gennaio 2002» sono sostituite dalle seguenti: «a
decorrere dal 1º gennaio 2003».
9. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 28 febbraio 2002, sono rideterminati, al fine di tenere conto della riduzione dei consumi realizzati e in modo tale da conseguire risparmi non inferiori agli oneri recati dallattuazione delle disposizioni di cui al comma 8, i quantitativi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per tipo di coltivazione, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 24 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2000.
10. Allarticolo 34, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: «consorzi», sono aggiunte le seguenti: «nonchè alle società consortili e agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c)».
11. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le nuove tariffe destimo conseguenti allattuazione delle decisioni delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, ovvero per tenere conto delle variazioni delle tariffe in altro modo determinatesi. I competenti uffici dellAmministrazione finanziaria provvedono allinserimento negli atti catastali delle nuove rendite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle nuove tariffe.
12. Per i periodi di imposta 2001 e 2002 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili per adeguarli a quelli derivanti dallapplicazione degli studi di settore di cui allarticolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
13. Per i periodi di imposta di cui al comma 12 ladeguamento alle risultanze derivanti dallapplicazione degli studi di settore può essere operato, ai fini dellimposta sul valore aggiunto, senza applicazione di sanzioni e interessi effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
14. Allarticolo 16, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: «negozi ed assimilati», sono inserite le seguenti: «, ad esclusione delle imprese che esercitano lattività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva».
15. Allarticolo 1 della legge 18 ottobre
2001, n. 383, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e al comma 4
le parole: «28 febbraio 2002», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2002»;
b) al comma 2,
allalinea, le parole: «Per il periodo di imposta in corso alla data di
presentazione della dichiarazione di emersione di cui al comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge»; le parole: «la medesima dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti:
«la dichiarazione di emersione»;
c) al comma 2,
lettera a), il primo periodo è sostituito dai seguenti: «gli imprenditori che,
con la dichiarazione di cui al comma 1, si impegnano nel programma di emersione e,
conseguentemente, incrementano il reddito imponibile dichiarato rispetto a quello relativo
al periodo dimposta precedente, hanno diritto, fino a concorrenza del triplo del
costo del lavoro che hanno fatto emergere con la dichiarazione, allapplicazione
sullincremento stesso di unimposta sostitutiva dellimposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF) e dellimposta sul reddito delle persone giuridiche
(IRPEG), con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di
unaliquota del 10 per cento per il primo periodo di imposta, del 15 per cento per il
secondo periodo di imposta e del 20 per cento per il terzo periodo di imposta.
Limposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è dovuta fino a
concorrenza dellincremento del reddito imponibile dichiarato»;
d) il comma 2-bis
è sostituito dal seguente:
«2-bis. La contribuzione e limposta
sostitutiva dovute per il primo periodo dimposta, previste, rispettivamente, alle
lettere a) e b) del comma 2, sono versate in ununica soluzione, entro
il termine di presentazione della dichiarazione di emersione, ovvero in ventiquattro rate
mensili, maggiorate degli interessi legali, a partire dal predetto termine»;
e) dopo il comma 2-bis è
inserito il seguente:
«2-ter. Per il periodo dimposta in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le sanzioni previste ai fini
dellimposta sul valore aggiunto (IVA) per le violazioni concernenti gli obblighi di
documentazione, registrazione, dichiarazione di inizio attività, e non sono dovuti
interessi a condizione che il versamento dellimposta sia effettuato entro il termine
previsto per il versamento dovuto in base alla dichiarazione annuale dellIVA. Per il
medesimo periodo non si applicano le sanzioni previste per le analoghe violazioni in
materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive nè
quelle previste per lomessa effettuazione delle ritenute e dei relativi versamenti
dovuti fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione»;
f) al comma 7, le parole: «1º
gennaio 2002» sono sostituite dalle seguenti: «1º settembre 2002».
16. Allarticolo 76, comma 7-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente unattività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione».
17. Fino alla data di entrata in vigore del primo decreto di cui al comma 7-bis dellarticolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, emanato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 24 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992.
18. Allarticolo 82 della legge 21 novembre
2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la
parola: «spettacoli» sono inserite le seguenti: «e i tributi connessi»; le parole:
«31 luglio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2001» e le parole: «31
gennaio 2001» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2002»;
b) al comma 2, le
parole: «31 gennaio 2001» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2002», ed è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contribuenti possono effettuare il versamento
in tre rate di pari importo: la prima entro il 30 giugno 2002, la seconda entro il 30
settembre 2002 e la terza entro il 16 dicembre 2002»;
c) al comma 5, le
parole: «15 febbraio 2001» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2003», e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro sessanta giorni dalla data del ricevimento
della richiesta da parte degli uffici competenti; al versamento integrativo si applicano
gli interessi in misura pari al tasso legale».
19. Le disposizioni di cui allarticolo 6, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si applicano anche alle associazioni pro loco.
20. Allarticolo 145, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «per lanno 2001» sono inserite le seguenti: «nonchè di 6 milioni di euro per lanno 2002».
21. Allarticolo 54, comma 4, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «tre anni» sono inserite le seguenti: «o ad un anno per le società sportive professionistiche». Le disposizioni previste dal presente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2001.
22. Allarticolo 9, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «1º gennaio 2002», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1º marzo 2002».
23. Allarticolo 3, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni fiscali in materia di lavoro dipendente prestato allestero in zone di frontiera, le parole: «Per lanno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2001 e 2002».
24. Per il completamento del programma relativo alla costituzione dellAnagrafe dei beni immobiliari di cui allarticolo 78, comma 32, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per lanno 2002 è consentita la prosecuzione degli interventi previsti dalla citata disposizione. Ai relativi oneri, pari a 41.316.552 euro per lanno 2002, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dallattuazione del presente comma.
(Modificazioni allimposta sulle insegne di esercizio)
1. Al capo I del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e
di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 3, il
comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. In deroga allarticolo 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212, le tariffe dellimposta sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a
decorrere dal 1º gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della
deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno»;
b) allarticolo 4, comma 1,
concernente la facoltà di determinazione delle tariffe da parte dei comuni, sono
soppresse le seguenti parole: «delle prime tre classi»;
c) allarticolo
17, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Limposta non è dovuta per le insegne
di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che
contraddistinguono la sede ove si svolge lattività cui si riferiscono, di
superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai
sensi dellarticolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono
prevedere lesenzione dal pagamento dellimposta per le insegne di esercizio
anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al periodo precedente»;
d) allarticolo 24, dopo il
comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. I comuni, ai fini dellazione di contrasto
del fenomeno dellinstallazione di impianti pubblicitari e dellesposizione di
mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione
dellabusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e
disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e
contenziosi in materia di imposta di pubblicità, che tendano a favorire lemersione
volontaria dellabusivismo anche attraverso lapplicazione di sanzioni ridotte o
sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal
fine, il funzionario responsabile e i concessionari di cui allarticolo 11,
rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche
dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli
accertamenti incrociati per assicurare tempestività ed efficienza dellazione di
contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui allarticolo 11, comma 3, sono
tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza
alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti attività di servizi e
forniture, anche di arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i procedimenti
contenziosi pendenti concernenti violazioni in materia di imposta di pubblicità commesse
fino al 30 settembre 2001, ai sensi di quanto stabilito dallarticolo 145, commi 55 e
56, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere definiti bonariamente ai
sensi del presente comma».
2. I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e di riscossione dellimposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni possono avvalersi, previa rinegoziazione dei contratti in essere, dei titolari dei medesimi rapporti anche per la riscossione di altre entrate comunali e per le relative attività propedeutiche, connesse o complementari.
3. Le minori entrate derivanti dallattuazione dellarticolo 17, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, introdotto dal comma 1 del presente articolo, ragguagliate per ciascun comune allentità riscossa nellesercizio 2001, sono integralmente rimborsate al comune dallo Stato secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro dellinterno. I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.
4. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i trasferimenti erariali di cui al comma 3 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono allattribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori nel rispetto dello statuto speciale e delle norme di attuazione.
5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 52, il
comma 7 è abrogato;
b) allarticolo
62, comma 2, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo che
detta tariffa, comprensiva delleventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre
il 25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507, per limposta comunale sulla pubblicità in relazione
allesposizione di cui alla lettera a) e deliberate dallamministrazione
comunale nellanno solare antecedente ladozione della delibera di sostituzione
dellimposta comunale sulla pubblicità con il canone».
(Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni)
1. Allarticolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la lettera c) è inserita la
seguente:
«c-bis) Settori
ammessi: 1) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione,
istruzione e formazione, incluso lacquisto di prodotti editoriali per la scuola;
volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli
anziani; diritti civili; 2) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza
alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale;
protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e
riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze;
patologia e disturbi psichici e mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione
e qualità ambientale; 4) arte, attività e beni culturali. I settori indicati possono
essere modificati con regolamento dellAutorità di vigilanza da emanare ai sensi
dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;».
2. Allarticolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) Settori rilevanti:
i settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla fondazione, in numero non superiore a
tre;».
3. Allarticolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le fondazioni, in rapporto prevalente con il
territorio, indirizzano la propria attività esclusivamente nei settori ammessi e operano
in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme,
lequilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore
rilevanza sociale».
4. Allarticolo 4, comma 1, del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) previsione, nellambito
dellorgano di indirizzo, di una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti,
diversi dallo Stato, di cui allarticolo 114 della Costituzione, idonea a rifletterne
le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione,
fermo restando quanto stabilito per le fondazioni di origine associativa dalla lettera d),
nonchè dellapporto di personalità che per professionalità, competenza ed
esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta lattività della fondazione,
possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, fissando un
numero di componenti idoneo ad assicurare lefficace esercizio dei relativi compiti e
prevedendo modalità di designazione e di nomina dirette a consentire unequilibrata,
e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei singoli soggetti che
partecipano alla formazione dellorgano. Salvo quanto previsto al periodo precedente,
i soggetti ai quali è attribuito il potere di designare componenti dellorgano di
indirizzo e i componenti stessi degli organi delle fondazioni non devono essere portatori
di interessi riferibili ai destinatari degli interventi delle fondazioni;».
5. Allarticolo 4, comma 1, lettera d), ultimo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole da: «, unitamente» fino a: «comma 6,» sono soppresse.
6. Allarticolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la parola: «onorabilità,» sono inserite le seguenti: «intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro,».
7. Allarticolo 4 del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo,
amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni
di amministrazione, direzione o controllo presso la Società bancaria conferitaria o altre
società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo, ad eccezione di
quelle, non operanti nei confronti del pubblico, di limitato rilievo economico o
patrimoniale».
8. Allarticolo 4, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il primo periodo è soppresso.
9. Allarticolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità».
10. Allarticolo 6 del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Una società bancaria o capogruppo bancario
si considera controllata da una fondazione anche quando il controllo è riconducibile,
direttamente o indirettamente, a più fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso
determinato».
11. Allarticolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «assicurando il collegamento funzionale con le loro finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio».
12. Allarticolo 25, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il secondo periodo è soppresso.
13. Allarticolo 25 del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine del rispetto di quanto previsto nel
comma 1, la partecipazione nella Società bancaria conferitaria può essere affidata ad
una società di gestione del risparmio che la gestisce in nome proprio secondo criteri di
professionalità e indipendenza e che è scelta nel rispetto di procedure competitive;
resta salva la possibilità per la fondazione di dare indicazioni per le deliberazioni
dellassemblea straordinaria nei casi previsti dallarticolo 2365 del codice
civile. La dismissione è comunque realizzata non oltre il terzo anno successivo alla
scadenza indicata al primo periodo del comma 1.
1-ter. Il Ministro delleconomia e
delle finanze e la Banca dItalia esercitano i poteri ad essi attribuiti dal testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».
14. LAutorità di vigilanza detta, con regolamento da emanare ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni attuative delle norme introdotte dal presente articolo, anche al fine di coordinarle con le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le fondazioni adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente articolo entro novanta giorni dallemanazione delle disposizioni dellAutorità di vigilanza. Fatti salvi gli interventi necessari a fini di stabilità bancaria, fino alla ricostituzione degli organi, conseguentemente alle modifiche statutarie di cui al presente comma, le fondazioni, in assenza di espressa autorizzazione dellAutorità di vigilanza, limitano la propria attività allordinaria amministrazione, nella quale è ricompresa lesecuzione dei progetti di erogazione già approvati.
15. In apposito allegato alla Relazione previsionale e programmatica il Ministro delleconomia e delle finanze espone lammontare delle risorse complessivamente attivate nei settori di cui allarticolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Di tali risorse si tiene conto nella rideterminazione degli stanziamenti da iscrivere nei fondi di cui allarticolo 46 della presente legge.
(Interventi per lulteriore potenziamento della giustizia tributaria)
1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 545, recante disposizioni sullordinamento degli organi speciali di
giurisdizione tributaria, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) allarticolo 11, che
disciplina la durata dellincarico dei componenti delle commissioni tributarie:
1) al comma 1, le
parole: «di cui alla tabella F» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle tabelle E
ed F»;
2)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I componenti delle commissioni tributarie
provinciali possono essere nominati, dopo cinque anni di attività nelle stesse, in posti
vacanti nelle commissioni tributarie regionali, anche in deroga alla previsione di cui
allarticolo 5, con precedenza su altri disponibili, secondo i criteri e i punteggi
di cui alle tabelle E ed F ed a parità di punteggio secondo la maggiore anzianità di
età»;
b) dopo larticolo 44-bis,
è inserito il seguente:
«Art. 44-ter. - (Modifica delle tabelle). 1. I
criteri di valutazione e i punteggi di cui alle tabelle E ed F allegate al presente
decreto sono modificati, su conforme parere del consiglio di presidenza della giustizia
tributaria, con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze».
2. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
recante disposizioni sul processo tributario, larticolo 2, concernente
loggetto della giurisdizione tributaria, è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - (Oggetto della giurisdizione tributaria). 1.
Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i
tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il
contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali,
le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni
altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie
riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della
cartella di pagamento e, ove previsto, dellavviso di cui allarticolo 50 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali
continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica.
2. Appartengono altresì alla giurisdizione
tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti
lintestazione, la delimitazione, la figura, lestensione, il classamento dei
terreni e la ripartizione dellestimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di
una stessa particella, nonchè le controversie concernenti la consistenza, il classamento
delle singole unità immobiliari urbane e lattribuzione della rendita catastale.
3. Il giudice tributario risolve in via
incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella
propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e
sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio».
(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi)
1. Il regime agevolato previsto dallarticolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, già individuati dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per lanno 2002. Il quantitativo è stabilito in litri 23 milioni per la provincia di Trieste ed in litri 5 milioni per i comuni della provincia di Udine. Il costo complessivo è fissato in 12 milioni di euro.
2. In attesa della revisione organica del regime tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e 2003, i benefici di cui allarticolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dal comma 4 dellarticolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono concessi alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del consiglio comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale.
3. Per lanno 2002 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, adottato ai sensi dellarticolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2000, n. 92. I relativi oneri sono a carico dellIstituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a valere sulle proprie disponibilità di bilancio, che vi fa fronte mediante versamento allentrata del bilancio dello Stato, previo accertamento da parte dellAmministrazione finanziaria.
(Riduzione dellimposta di consumo sul gas metano)
1. In funzione del completamento progressivo del processo di armonizzazione tariffaria e riavvicinamento delle aliquote, al fine di ridurre gli squilibri tariffari esistenti tra le diverse zone geografiche del Paese, con decreto da emanare entro il 31 gennaio 2002, il Ministro delleconomia e delle finanze procede, nel limite degli importi di cui al comma 2, ad interventi di riduzione dellimposta di consumo sul gas metano per usi civili applicata in territori diversi da quelli di cui allarticolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Le tariffe T1 e T2 previste dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986 continuano ad applicarsi a tutti i fini fiscali, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma.
2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 159.114.224,77 euro per lanno 2002, di 117.797.672,84 euro per lanno 2003 e di 50 milioni di euro per il 2004. A decorrere dal 2005 si provvede ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
(Disposizioni per il settore dellautotrasporto)
1. Per gli interventi previsti dallarticolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dallarticolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata per lanno 2002 unulteriore spesa di 10.329.138 euro in aggiunta a quella disposta dallarticolo 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 229.
2. Il comma 10-bis dellarticolo 67
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di
ammortamento dei beni materiali, è sostituito dal seguente:
«10-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di
locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad
apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione
soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui allarticolo 21 della
tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641,
come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono deducibili nella misura del 50 per
cento. La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento per gli
oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci
da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun
veicolo».
3. La lettera g) del comma 1 dellarticolo 19-bis
1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di
esclusione o riduzione della detrazione dellIVA per alcuni beni e servizi, è
sostituita dalla seguente:
«g) limposta relativa
allacquisto, allimportazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo
comma dellarticolo 16, nonché alle spese di gestione, di apparecchiature terminali
per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle
concessioni governative di cui allarticolo 21 della tariffa allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del
Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 303 del 30 dicembre 1995, è ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento;
la predetta limitazione non si applica agli impianti di telefonia dei veicoli utilizzati
per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo
impianto per ciascun veicolo».
4. Per gli interventi previsti dallarticolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dallarticolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata per lanno 2002 unulteriore spesa di 11.362.051,78 euro, in aggiunta a quella disposta dallarticolo 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 229.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
ONERI DI PERSONALE
(Rinnovi contrattuali)
1. Ai fini di quanto disposto dallarticolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2002-2003 gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le risorse da destinare alla contrattazione integrativa, comportanti ulteriori incrementi nel limite massimo dello 0,5 per cento per ciascuno degli anni del biennio, sono quantificati, complessivamente, in 1.240,48 milioni di euro per lanno 2002 ed in 2.299,85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Tali risorse sono ripartite ai sensi dellarticolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando che quanto disposto dallarticolo 24, comma 3, del citato decreto legislativo si applica a decorrere dalla data di definizione della contrattazione integrativa. Fino a tale data i compensi di cui al medesimo articolo 24, comma 3, restano attribuiti ai dirigenti cui gli incarichi sono conferiti. Restano a carico delle risorse dei fondi unici di amministrazione, e comunque di quelle destinate alla contrattazione integrativa, gli oneri relativi ai passaggi allinterno delle aree in attuazione del nuovo ordinamento del personale.
2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 454,08 milioni di euro per lanno 2002 e in 843,67 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, con specifica destinazione, rispettivamente, di 422,46 milioni di euro e 784,92 milioni di euro per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni.
3. Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, lapposito fondo costituito ai sensi dellarticolo 50, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa, è incrementato di 108,46 milioni di euro a decorrere dallanno 2002. Il predetto fondo è incrementato, per lanno 2003, di 381,35 milioni di euro e, a decorrere dallanno 2004, della somma complessiva di 726,75 milioni di euro, subordinatamente al conseguimento delle economie derivanti dal processo attuativo delle disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dellarticolo 22 della presente legge. Eventuali economie di spesa, da verificarsi annualmente, derivanti dalla riduzione della consistenza numerica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, non conseguenti a terziarizzazione del servizio, sono destinate ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del medesimo personale. Unulteriore somma di 35 milioni di euro per lanno 2002 è destinata, secondo i criteri e le modalità fissate nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti. In relazione alle esigenze determinate dal processo di attuazione dellautonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, è stanziata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la somma di 20,66 milioni di euro destinata al personale dirigente delle istituzioni scolastiche.
4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per lanno 2002, la somma di 273,72 milioni di euro e, a decorrere dal 2003, la somma di 480,30 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di contrasto alla criminalità e di tutela dellordine e della sicurezza pubblica che presentano un elevato grado di rischio ovvero in operazioni militari finalizzate alla predisposizione di interventi anche in campo internazionale. A decorrere dal 2002 è stanziata la somma di 1 milione di euro da destinare alla copertura della responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle Forze di polizia nello svolgimento della propria attività istituzionale. Per la progressiva attuazione del disposto di cui allarticolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate le ulteriori somme di 47 milioni di euro per lanno 2002, di 92 milioni di euro per lanno 2003 e di 138 milioni di euro a decorrere dallanno 2004.
5. A decorrere dallanno 2002, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, sono stanziate le somme di 5,16 milioni di euro e di 9,30 milioni di euro da destinare, rispettivamente, al personale della carriera diplomatica ed al personale della carriera prefettizia.
6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dellIRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono limporto complessivo massimo di cui allarticolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dallarticolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.
7. Ai sensi dellarticolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni, delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle università, nonchè degli enti di cui allarticolo 70, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui allarticolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, sono a carico delle amministrazioni di competenza nellambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dallarticolo 47, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, si attengono, anche per la contrattazione integrativa, ai criteri indicati per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per i rinnovi contrattuali.
(Compatibilità della spesa in materia di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa)
1. Al comma 3 dellarticolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le amministrazioni di cui allarticolo 41, comma 3, lesame delle ipotesi di accordo è effettuato dal competente comitato di settore e dal Presidente del Consiglio dei ministri, che si esprime attraverso il Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. In caso di divergenza nella valutazione degli oneri e ove il comitato di settore disponga comunque per lulteriore corso dellaccordo, resta in ogni caso escluso qualsiasi concorso dello Stato alla copertura delle spese derivanti dalle disposizioni sulle quali il Governo ha formulato osservazioni».
2. Dopo larticolo 40 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
«Art. 40-bis. (Compatibilità della spesa in
materia di contrattazione integrativa). 1. Per le amministrazioni pubbliche
indicate allarticolo 1, comma 2, i comitati di settore ed il Governo procedono a
verifiche congiunte in merito alle implicazioni finanziarie complessive della
contrattazione integrativa di comparto definendo metodologie e criteri di riscontro anche
a campione sui contratti integrativi delle singole amministrazioni. Resta fermo quanto
previsto dallarticolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni.
2. Gli organi di controllo interno indicati
allarticolo 48, comma 6, inviano annualmente specifiche informazioni sui costi della
contrattazione integrativa al Ministero delleconomia e delle finanze, che
predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, dintesa con la
Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica.
3. Nel caso in cui i controlli e le
rilevazioni di cui ai commi 1 e 2 evidenzino costi non compatibili con i vincoli di
bilancio, secondo quanto prescritto dallarticolo 40, comma 3, le relative clausole
dellaccordo integrativo sono nulle di diritto.
4. Tra gli enti pubblici non economici di
cui allarticolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, si intendono ricompresi anche quelli di cui allarticolo
70, comma 4, del presente decreto legislativo».
(Riordino degli organismi collegiali)
1. Ai fini del contenimento della spesa e di maggiore funzionalità dei servizi e delle procedure, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni, escluse quelle delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, di istituire comitati, commissioni, consigli ed altri organismi collegiali, ad eccezione di quelli di carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso lutilizzazione del proprio personale.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli organismi tecnici e ad elevata specializzazione già operanti nelle pubbliche amministrazioni ritenuti indispensabili ai sensi del comma 1. Per le amministrazioni statali si provvede con decreto di natura non regolamentare del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro delleconomia e delle finanze. Per le restanti amministrazioni pubbliche, si provvede con atto dellorgano di direzione politica responsabile, da sottoporre allapprovazione dellamministrazione vigilante e alla verifica degli organi interni di controllo. Gli organismi collegiali non individuati come indispensabili dai predetti provvedimenti sono conseguentemente soppressi.
3. Scaduto il termine di cui al comma 2 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, è fatto divieto di corrispondere alcun compenso ai componenti degli organismi collegiali.
(Assunzioni di personale)
1. Per lanno 2002, alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici, alle università, limitatamente al personale tecnico ed amministrativo, agli enti di ricerca ed alle province, ai comuni, alle comunità montane ed ai consorzi di enti locali che non abbiano rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno per lanno 2001 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato; i singoli enti locali in caso di assunzione del personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per lanno 2001. Alla copertura dei posti disponibili si può provvedere mediante ricorso alle procedure di mobilità previste dalle disposizioni legislative e contrattuali, tenendo conto degli attuali processi di riordino e di accorpamento delle strutture nonchè di trasferimento di funzioni. Si può ricorrere alle procedure di mobilità fuori dalla regione di appartenenza dellente locale solo nellipotesi in cui il comune ricevente abbia un rapporto dipendenti-popolazione inferiore a quello previsto dallarticolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato del 50 per cento. Sono consentite le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità di personale. Il divieto non si applica al comparto scuola. Sono fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore allunità, nonchè quelle relative alle categorie protette e quelle relative ai vincitori del secondo corso-concorso di formazione dirigenziale indetto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1997, IV serie speciale, n. 22. Il divieto non si applica al personale della carriera diplomatica. Il divieto non si applica altresì ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonchè agli avvocati e procuratori dello Stato. In deroga al divieto di assunzioni, il Ministero della giustizia, con riferimento alle specifiche esigenze del settore, definisce per lanno 2002 un programma straordinario di assunzioni nel limite di 500 unità di personale appartenente alle figure professionali strettamente necessarie ad assicurare la funzionalità dellapparato giudiziario. Il Ministero della giustizia, nei limiti delle spese sostenute nellanno 2001 per i rapporti di lavoro a tempo determinato, è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo determinato ai sensi dellarticolo 1, comma 2, lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 242. Il programma di assunzioni va presentato per lapprovazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministro delleconomia e delle finanze. I termini di validità delle graduatorie per lassunzione di personale presso le amministrazioni pubbliche sottoposte al divieto di cui al presente comma sono prorogati di un anno. Il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo determinato ai sensi dellarticolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494. Il termine di cui allarticolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è differito di 18 mesi a partire dalla sua scadenza. In ogni caso, la spesa relativa al personale assunto a tempo determinato o con convenzioni dalle province, dai comuni, dalle comunità montane e dai consorzi di enti locali non può superare limporto della spesa sostenuta al medesimo titolo nellanno 2001, con un incremento pari al tasso di inflazione programmata indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1 per il personale della magistratura, allarticolo 18, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: «banditi con unico decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da bandire entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
3. Allarticolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, lultimo periodo, introdotto dalla lettera a) del comma 1 dellarticolo 51 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: «Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002».
4. Per il triennio 2002-2004, in deroga alla
disciplina di cui allarticolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, le Forze armate e i Corpi di polizia nonchè il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco predispongono specifici piani annuali con lindicazione:
a) delle iniziative da
adottare per un più razionale impiego delle risorse umane, con particolare riferimento
alla riallocazione del personale esclusivamente in compiti di natura tecnico-operativa;
b) dei compiti
strumentali o non propriamente istituzionali il cui svolgimento può essere garantito
mediante lassegnazione delle relative funzioni a personale di altre amministrazioni
pubbliche, o il cui affidamento allesterno risulti economicamente più vantaggioso
nonchè delle conseguenti iniziative che si intendono assumere;
c) delle eventuali
richieste di nuove assunzioni che, fatte salve quelle derivanti da provvedimenti di
incremento di organico per le quali sia indicata apposita copertura finanziaria, non
possono, comunque, superare le cessazioni dal servizio verificatesi al 31 dicembre
dellanno precedente a quello di riferimento. Per le Forze armate si tiene comunque
conto dei criteri e degli oneri già considerati ai sensi della legge 14 novembre 2000,
n. 331.
5. I piani di cui al comma 4 sono presentati entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero delleconomia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per la successiva approvazione del Consiglio dei ministri. Le amministrazioni procedono autonomamente alle assunzioni di personale in attuazione dei piani annuali e ne danno comunicazione, per la conseguente verifica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero delleconomia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al termine di ciascun quadrimestre.
6. Fino al conseguimento delle dotazioni organiche indicate nella tabella «A» allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, alle procedure di reclutamento dei volontari in servizio permanente e in ferma volontaria delle Forze armate non si applicano le disposizioni del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dallarticolo 29, comma 2, del citato decreto legislativo n. 215 del 2001.
7. Le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulle di diritto.
8. A decorrere dallanno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui allarticolo 2 del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui allarticolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.
9. I comandi in atto del personale della società per azioni Poste italiane presso le pubbliche amministrazioni, disciplinati dallarticolo 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono prorogati al 31 dicembre 2002. I comandi in atto del personale dellIstituto Poligrafico e Zecca dello Stato presso le pubblice amministrazioni, ai sensi dellarticolo 11, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, sono prorogati al 31 dicembre 2002.
10. I medici di base iscritti negli elenchi di medicina generale del Servizio sanitario nazionale, con almeno dieci anni di servizio, in possesso di titoli di specializzazione riconosciuti dallUnione europea, possono, a richiesta e secondo la disponibilità dei posti, essere inseriti nella medicina specialistica ambulatoriale e sul territorio, rinunciando allincarico di medico di base.
11. I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica.
12. Il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale, previo svolgimento di regolare concorso, può partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dallUnione europea. Il medico che si iscrive alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dallUnione europea può partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per i corsi di formazione specifica in medicina generale.
13. Nellambito delle risorse disponibili e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato si applicano al Ministero dellambiente e della tutela del territorio le disposizioni di cui allarticolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
14. Le amministrazioni pubbliche promuovono iniziative di alta formazione del proprio personale, anche ai fini dellaccesso alla dirigenza, favorendo la partecipazione dei dipendenti ai corsi di laurea, anche triennali, organizzati con limpiego prevalente delle metodologie di formazione a distanza per finalità connesse alle attribuzioni istituzionali delle amministrazioni interessate. A tale fine, nei limiti delle ordinarie risorse finanziarie destinate allaggiornamento e alla formazione del personale, le amministrazioni pubbliche e le relative Scuole o strutture di formazione, sentite le organizzazioni sindacali, possono anche erogare borse di studio del valore massimo corrispondente alliscrizione ai suddetti corsi di laurea o provvedere al relativo rimborso.
15. Ai fini dello sviluppo e del potenziamento dellattività di ricerca della Scuola superiore delleconomia e delle finanze, nei limiti della spesa relativa alla dotazione del ruolo di cui allarticolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, e con conseguente indisponibilità di posti di professore, la medesima Scuola può assegnare incarichi di ricercatore, previo superamento di apposite procedure selettive svolte secondo la vigente normativa in materia universitaria.
(Disposizioni particolari in materia di assunzioni di personale nella regione Sicilia)
1. La regione Sicilia e gli enti locali della regione medesima provvedono alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati, ai sensi dellarticolo 21, comma 2, dellordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2212/FPC, del 3 febbraio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1992, come sostituito dallarticolo 13 dellordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2414/FPC del 18 settembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 1995, e degli articoli 14, comma 14, e 23-quater del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, dalla regione medesima e dagli enti locali delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990, sulla base di apposite procedure selettive, nellambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, nei limiti delle dotazioni organiche. Alla relativa spesa si provvede a valere sulle disponibilità dei fondi assegnati alla regione Sicilia ai sensi dellarticolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni.
2. I rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati ai sensi del comma 1 sono prorogati in attesa della definizione delle procedure selettive e, comunque, fino al 31 dicembre 2002.
3. Il personale tecnico di cui al comma 1, conseguiti gli obiettivi di cui alle lettere b), e) e i-bis) del comma 2 dellarticolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni, può essere utilizzato, nellambito delle rispettive competenze professionali e qualifiche di assunzione, presso tutte le amministrazioni dei comuni capoluogo di provincia, nonchè di comuni con particolari carenze di organico, per le esigenze connesse alle attività delle stesse.
(Sostituzione dei carabinieri ausiliari)
1. In relazione alla necessità di procedere alla progressiva sostituzione dei carabinieri ausiliari in deroga a quanto stabilito dallarticolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è attivato un primo programma di arruolamento di contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale entro i limiti di spesa di 20 milioni di euro per lanno 2002, di 40 milioni di euro per lanno 2003 e di 60 milioni di euro a decorrere dallanno 2004, ferma rimanendo la necessità di assicurare nei successivi esercizi finanziari la completa sostituzione del contingente di ausiliari.
2. Con decreto del Ministro della difesa sono
stabiliti i criteri e le modalità per gli arruolamenti di cui al comma 1, ai quali
possono partecipare, se di età non superiore a trenta anni:
a) i volontari di truppa
delle Forze armate congedati che abbiano concluso la ferma breve ovvero prefissata senza
demerito;
b) i volontari di
truppa delle Forze armate in servizio che, alla data di scadenza delle domande, abbiano
svolto almeno due anni di servizio senza demerito in qualità di volontario in ferma breve
ovvero in ferma prefissata.
3. Agli arruolamenti di cui al comma 1 si applica la riserva del 70 per cento dei posti secondo quanto previsto dallarticolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. I posti destinati ai volontari delle Forze armate per effetto della predetta riserva, e non coperti, sono riportati in aggiunta ai posti ad essi riservati nel successivo concorso.
(Disposizioni in materia di organizzazione scolastica)
1. Nel quadro della piena valorizzazione dellautonomia e di una migliore qualificazione dei servizi scolastici, le dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche autonome sono costituite sulla base del numero degli alunni iscritti, delle caratteristiche e delle entità orarie dei curricoli obbligatori relativi ad ogni ordine e grado di scuola, nonchè nel rispetto di criteri e di priorità che tengano conto della specificità dei diversi contesti territoriali, delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni e della necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni, con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori.
2. Il Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i parametri per lattuazione di quanto previsto nel comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed alla sua ripartizione su base regionale.
3. Le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono definite, nellambito di ciascuna regione, dal dirigente preposto allufficio scolastico regionale, su proposta formulata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti organi collegiali delle medesime istituzioni, nel limite dellorganico regionale assegnato con il decreto di cui al comma 2, assicurando una distribuzione degli insegnanti di sostegno allhandicap correlata alla effettiva presenza di alunni iscritti portatori di handicap nelle singole istituzioni scolastiche.
4. Nel rispetto dellorario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nellistituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre lorario dobbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
5. Linsegnamento della lingua straniera nella scuola elementare viene prioritariamente assicurato allinterno del piano di studi obbligatorio e dellorganico di istituto.
6. Le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione delle scuole dellinfanzia e delle scuole elementari, possono provvedere alla sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza con il piano dellofferta formativa, le proprie risorse di personale docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti e fino a un massimo di 15 giorni. Le conseguenti economie di risorse finanziarie concorrono ad incrementare il fondo di istituto.
7. La commissione di cui allarticolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, è composta dagli insegnanti delle materie di esame della classe del candidato per le scuole del servizio nazionale di istruzione. Per le scuole legalmente riconosciute e pareggiate le classi sostengono lesame davanti ad una commissione composta da commissari interni, designati dal consiglio di classe in numero pari a quello dei componenti esterni, individuati tra i docenti delle classi terminali delle scuole statali o paritarie alle quali le classi delle scuole legalmente riconosciute o pareggiate sono state preventivamente abbinate. La designazione può riguardare solo uno dei docenti delle materie oggetto della prima o seconda prova scritta. Il dirigente regionale competente nomina il presidente tra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori, per ogni sede di esame. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca, si provvede alla determinazione del numero dei componenti la commissione di esame. Per la corresponsione dei compensi previsti dallarticolo 4, comma 5, della citata legge n. 425 del 1997, il limite di spesa è fissato in 40,24 milioni di euro.
8. Nel primo corso concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, di cui allarticolo 29, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il periodo di formazione ha una durata di nove mesi e si articola in 160 ore di lezione frontale, e 80 ore di tirocinio con valutazione finale.
9. Il reclutamento dei presidi incaricati nel primo corso concorso, di cui allarticolo 29, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, attraverso lesame di ammissione loro riservato nonchè il periodo di formazione e lesame finale previsti dal medesimo articolo, si svolge sulla base di una indizione separata effettuata con bando del competente direttore generale del Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca ed è finalizzato alla copertura del 50 per cento dei posti disponibili. Il periodo di formazione ha una durata di quattro mesi, è articolato in 160 ore di lezione frontale e si svolge secondo modalità che consentano ai presidi medesimi lespletamento del servizio, che tiene luogo del tirocinio di cui al comma 8.
10. Lorganizzazione e lo svolgimento del corso concorso sono curati dagli uffici scolastici regionali. Lorganizzazione e lo svolgimento del periodo di formazione sono curati con la collaborazione dellIstituto nazionale di documentazione per linnovazione e la ricerca educativa e degli istituti regionali di ricerca educativa.
11. Le graduatorie dei candidati ammessi al periodo di formazione sono utilizzate con priorità rispetto alle apposite graduatorie provinciali di cui allarticolo 477 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e fino allapprovazione delle prime graduatorie dei vincitori del corso concorso, per il conferimento di incarichi di presidenza. A tale fine il 50 per cento dei posti disponibili è riservato a coloro che beneficiano della riserva dei posti di cui allarticolo 29, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
12. Il 50 per cento dei risparmi conseguenti allapplicazione del comma 9 vanno ad incrementare gli stanziamenti di bilancio destinati allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dellistruzione secondaria superiore.
13. Al personale delle amministrazioni pubbliche che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione, ivi compresi gli istituti di formazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle Forze armate, lIstituto di perfezionamento della Polizia di Stato, la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza e la Scuola superiore delleconomia e delle finanze, è riconosciuto un credito formativo per il conseguimento dei titoli di studio di cui allarticolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi sono individuate con apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni interessate e le università.
14. Allarticolo 145, comma 40, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola:
«straordinario» è soppressa;
b) le parole: «lire
1,5 miliardi nel 2002» sono sostituite dalle seguenti: «5.164.589,99 euro a decorrere
dallanno 2002»;
c) dopo il primo
periodo, sono aggiunti i seguenti: «A tale fine, per la razionalizzazione degli
interventi previsti ai sensi del presente comma e per la valorizzazione delle
professionalità connesse con lutilizzo delle risorse nautiche, negli anni
successivi le risorse del fondo, in misura non inferiore al 70 per cento delle dotazioni
complessive per ciascun anno, sono destinate a misure di sostegno e incentivazione per la
formazione professionale permanente realizzate dagli istituti per la professionalità
nautica, anche convenzionati con istituti di istruzione universitaria. Con decreto del
Ministro delleconomia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione
delle disposizioni del presente comma».
(Riduzione dei compensi per i Ministri e contenimento delle spese di personale)
1. Il trattamento economico complessivo dei Ministri previsto dallarticolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, è ridotto del 10 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2002.
2. Larticolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, si interpreta nel senso che per effetto del conglobamento della quota di indennità integrativa speciale di 558,29 euro annui lordi nello stipendio iniziale delle categorie di personale ivi indicate e della contestuale riduzione della misura dellindennità integrativa speciale sono conseguentemente modificati tutti i rapporti percentuali fissati tra gli stipendi delle qualifiche dei docenti e ricercatori universitari anche in relazione al regime di impegno già previsti dallarticolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dallarticolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158. È fatta salva lesecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per il triennio 2002-2004 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di adottare provvedimenti per lestensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
(Patto di stabilità interno per province e comuni)
1. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2002-2004, per lanno 2002 il disavanzo di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti computato ai sensi del comma 1 dellarticolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, non potrà essere superiore a quello dellanno 2000 aumentato del 2,5 per cento.
2. Per le medesime finalità e nei limiti stabiliti dal comma 1, per lanno 2002, il complesso delle spese correnti, al netto degli interessi passivi e di quelle finanziate da programmi comunitari, non può superare lammontare degli impegni a tale titolo assunti nellanno 2000 aumentato del 6 per cento.
3. Sono escluse dallapplicazione del comma 2 le spese correnti connesse allesercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni legislative intervenute a decorrere dallanno 2000 o negli anni successivi, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali.
4. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al comma 2 si applicano anche al complesso dei pagamenti per spese correnti, come definite dai commi 2 e 3, con riferimento ai pagamenti effettuati nellesercizio finanziario 2000.
5. Per gli anni 2003 e 2004, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti riducono il proprio disavanzo attraverso un ulteriore intervento correttivo pari al 2 per cento della spesa corrente dellanno precedente rilevante ai fini del saldo. Tale intervento correttivo si applica al disavanzo dellanno precedente incrementato del tasso di inflazione programmata indicato dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
6. Per lacquisto di beni e servizi le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali possono aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dellarticolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dellarticolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In ogni caso per procedere ad acquisti in maniera autonoma i citati enti adottano i prezzi delle convenzioni di cui sopra come base dasta al ribasso. Gli atti relativi sono trasmessi ai rispettivi organi di revisione contabile per consentire lesercizio delle funzioni di controllo.
7. Gli enti locali emanano direttive affinchè gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovano ladesione alle convenzioni di cui al comma 6 o lattuazione delle procedure di cui al secondo periodo del comma 6.
8. Gli enti e le aziende di cui ai commi 6 e 7 devono promuovere opportune azioni dirette ad attuare lesternalizzazione dei servizi al fine di realizzare economie di spesa e migliorare lefficienza gestionale.
9. In correlazione alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8, i trasferimenti erariali spettanti ai comuni e alle province a valere sui fondi di cui allarticolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, quali risultanti per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 in applicazione della legislazione vigente, sono rispettivamente ridotti dell1 per cento, del 2 per cento e del 3 per cento. Per lanno 2002, qualora lente non rispetti i limiti di cui al comma 4, limporto dei trasferimenti ad esso spettante è ulteriormente ridotto in misura pari alla differenza tra gli obiettivi derivanti, per lo stesso ente, dallosservanza del medesimo comma 4 e i risultati conseguiti. Le risorse che si rendono disponibili sono attribuite, con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, alle province e ai comuni che abbiano rispettato i medesimi limiti. Gli enti locali sono tenuti a trasmettere al Ministero delleconomia e delle finanze, secondo modalità e tempi stabiliti con decreto dello stesso Ministero, le informazioni concernenti il rispetto dellobiettivo di cui al comma 4; in caso di mancata trasmissione delle informazioni lente viene considerato come inadempiente ai fini del raggiungimento dellobiettivo e i trasferimenti ad esso spettanti sono ulteriormente ridotti dell1 per cento rispetto alla riduzione prevista al primo periodo.
10. Al fine di consentire il monitoraggio del relativo fabbisogno e degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti devono trasmettere trimestralmente al Ministero delleconomia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro venti giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni sugli incassi e sui pagamenti effettuati.
11. Informazioni analoghe a quelle di cui al comma 10 devono essere trasmesse trimestralmente dai predetti enti con riferimento agli impegni assunti.
12. Per le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti le informazioni devono essere comprensive delle eventuali operazioni finanziarie effettuate con istituti di credito e non registrate nel conto di tesoreria.
13. Il prospetto contenente le informazioni di cui ai commi 10, 11 e 12 e le modalità della sua trasmissione sono definiti con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministero dellinterno, da adottare entro il mese di febbraio 2002.
14. Alle finalità di cui al presente articolo provvedono, per il rispettivo territorio, le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
(Finanza decentrata)
1. Il comma 7 dellarticolo 1 del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale allIRPEF, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«7. A decorrere dal primo anno di applicazione
delle disposizioni del presente articolo, la ripartizione tra i comuni e le province delle
somme versate a titolo di addizionale è effettuata, salvo quanto previsto
dallarticolo 2, dal Ministero dellinterno, a titolo di acconto
sullintero importo delle somme versate entro lo stesso anno in cui è effettuato il
versamento, sulla base dei dati statistici più recenti forniti dal Ministero
delleconomia e delle finanze entro il 30 giugno di ciascun anno relativi ai redditi
imponibili dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli comuni. Entro lanno
successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, il Ministero
dellinterno provvede allattribuzione definitiva degli importi dovuti sulla
base dei dati statistici relativi allanno precedente, forniti dal Ministero
delleconomia e delle finanze entro il 30 giugno, ed effettua gli eventuali conguagli
anche sulle somme dovute per lesercizio in corso. Con decreto del Ministero
dellinterno, di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere stabilite ulteriori
modalità per eseguire la ripartizione. Laccertamento contabile da parte dei comuni
e delle province dei proventi derivanti dallapplicazione delladdizionale
avviene sulla base delle comunicazioni del Ministero dellinterno delle somme
spettanti».
2. Allarticolo 31, comma 37, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, come modificato dallarticolo 55 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, sono apportate, con decorrenza dallanno 2002, le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «A decorrere
dallanno 1999» sono soppresse;
b) le parole: «34
per cento» sono sostituite dalle seguenti: «24 per cento al Ministero dellinterno,
del 40 per cento»;
c) le parole da:
«del 50 per cento» fino a: «è destinato» sono sostituite dalle seguenti: «e del 20
per cento»;
d) al terzo periodo,
dopo la parola: «programmato» sono aggiunte le seguenti: «ovvero al 30 per cento dei
proventi di cui al primo periodo, qualora questi ultimi siano superiori a 103.290.000
euro»;
e) lultimo
periodo è sostituito dal seguente: «Le somme attribuite alle province devono essere
utilizzate per la realizzazione di opere pubbliche, anche su base transprovinciale o anche
attraverso contributi ai comuni».
3. Allarticolo 31, comma 38, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dallarticolo 40 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «I componenti degli organi di controllo della società sono designati dagli enti locali destinatari degli utili distribuiti. La società di certificazione deve essere iscritta nel registro dei revisori contabili ed individuata dal Ministero dellinterno».
4. Larticolo 4 del decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 141, è sostituito dal seguente:
«Art. 4. (Attribuzione delle azioni alle
regioni). 1. Compiuti gli adempimenti di cui allarticolo 3, commi 3 e 4,
le azioni inizialmente attribuite ai sensi del comma 2 del predetto articolo 3 sono
definitivamente trasferite senza oneri, entro il 31 gennaio 2002, alle regioni Puglia e
Basilicata, con una ripartizione in ragione del numero dei rispettivi abitanti. Le regioni
avviano la dismissione delle rispettive partecipazioni azionarie entro i successivi sei
mesi, con procedure di evidenza pubblica nel rispetto della disciplina comunitaria in
materia».
5. Allarticolo 67 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «30
novembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2002»;
b) i commi 3, 4 e 5
sono sostituiti dai seguenti:
«3. Per gli anni 2002 e 2003 è istituita per i
comuni una compartecipazione al gettito dellimposta sul reddito delle persone
fisiche in una misura pari al 4,5 per cento del riscosso in conto competenza affluente al
bilancio dello Stato, per lesercizio finanziario precedente, quali entrate derivanti
dallattività ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Il gettito della
compartecipazione, attribuito ad un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione
del Ministero dellinterno, è ripartito dallo stesso Ministero a ciascun comune in
proporzione allammontare, fornito dal Ministero delleconomia e delle finanze
sulla base dei dati disponibili, dellimposta netta, dovuta dai contribuenti,
distribuito territorialmente in funzione del domicilio fiscale risultante presso
lanagrafe tributaria. Per lanno 2002, il gettito è ripartito tra i comuni
sulla base dei dati statistici più recenti forniti dal Ministero delleconomia e
delle finanze entro il 30 giugno 2002.
4. I trasferimenti erariali sono ridotti a
ciascun comune in misura pari al gettito spettante dalla compartecipazione di cui al comma
3. Nel caso in cui il livello dei trasferimenti spettanti ai singoli enti risulti
insufficiente a consentire il recupero integrale della compartecipazione, la
compartecipazione stessa è corrisposta al singolo ente nei limiti dei trasferimenti
spettanti per lanno.
5. Ai fini del riparto del gettito,
relativamente allanno 2003, il Ministero delleconomia e delle finanze, entro
il 30 luglio 2002, provvede a comunicare al Ministero dellinterno i dati
previsionali relativi allammontare del gettito della compartecipazione di cui al
comma 3, ripartito per ciascun comune in base ai criteri di cui al medesimo comma 3. Entro
il 30 ottobre 2002 il Ministero dellinterno comunica ai comuni limporto
previsionale del gettito della compartecipazione spettante e il correlato ammontare
previsto di riduzione dei trasferimenti erariali. Limporto del gettito della
compartecipazione di cui al comma 3 è erogato dal Ministero dellinterno, nel corso
dellanno 2003, in quattro rate di uguale importo. Le prime due rate sono erogate
sulla base dei dati previsionali anzidetti; la terza e la quarta rata sono calcolate sulla
base dei dati di consuntivo relativi allesercizio finanziario 2002 comunicati dal
Ministero delleconomia e delle finanze entro il 30 maggio 2003 al Ministero
dellinterno e da questo ai comuni, e su tali rate sono operati i dovuti conguagli
rispetto alle somme già erogate».
6. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano alle quali non spetti già la compartecipazione alle imposte sostitutive dei tributi erariali oggetto di devoluzione nei termini e nei modi previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione è attribuita una quota delle medesime imposte sostitutive nella misura prevista dagli statuti per le imposte sostituite.
7. Per ladozione urgente di misure di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori, individuate tra gli ambiti territoriali indicati nellallegato A annesso alla presente legge, è istituito presso il Ministero dellinterno il Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori.
8. Le risorse del Fondo di cui al comma 7 sono determinate in 51.645.689,90 euro per lanno 2002.
9. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dellinterno, individua la tipologia e i settori degli interventi ammessi ad accedere al Fondo di cui al comma 7. Il Ministro dellinterno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le modalità per laccesso al Fondo e provvede alla ripartizione delle risorse. Resta fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
10. Per lanno 2002, ai fini delladozione di programmi di sviluppo e riqualificazione del territorio, è istituito presso il Ministero dellinterno il Fondo per la riqualificazione urbana dei comuni. Con regolamento adottato ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dellinterno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le disposizioni per lattuazione del presente comma e per la ripartizione del Fondo tra gli enti interessati, assicurando ai comuni con popolazione non superiore a 40.000 abitanti compresi nelle aree di cui allarticolo 44 della presente legge una quota non inferiore all85 per cento del totale delle disponibilità del Fondo. Resta fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. Per lanno 2002 le risorse del Fondo di cui al comma 10 sono fissate in 103.291.379,82 euro.
(Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali)
1. Il comma 11 dellarticolo 53 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
«11. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti
degli enti locali di cui allarticolo 28, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante a consuntivo per lanno 2001 è
mantenuto allo stesso livello per lanno 2002, è incrementato del tasso di
inflazione programmato a decorrere dallanno 2003 con una utilizzazione
nellambito della revisione dei trasferimenti degli enti locali ed è finalizzato
allattribuzione di contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere.
Per lanno 2002 le restanti risorse disponibili sono destinate per il 50 per cento ad
incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per cento sono distribuite secondo i
criteri e per le finalità di cui allarticolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre
1998, n. 448. Ai fini dellapplicazione dellarticolo 9, comma 3, del
decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, recante riordino del sistema dei
trasferimenti agli enti locali, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo
perequativo degli squilibri di fiscalità locale».
(Disposizioni finanziarie per gli enti locali)
1. I trasferimenti erariali per lanno 2002 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dallarticolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Lincremento delle risorse, derivante dallapplicazione del tasso programmato di inflazione per lanno 2002 alla base di calcolo definita dallarticolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e le finalità di cui allarticolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Fino alla riforma del sistema dei trasferimenti erariali è sospesa lapplicazione del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ad eccezione di quanto disposto dallarticolo 9, comma 3. Ai fini dellapplicazione della disposizione di cui al precedente periodo, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale.
2. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali, per gli enti locali diversi da quelli cui si applicano le disposizioni di cui allarticolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed allarticolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i contributi erariali sono erogati secondo le modalità individuate con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze.
3. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti agli enti locali, al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune di Roma sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica, a decorrere dallanno 2002 i trasferimenti erariali correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 103,29 milioni di euro. In correlazione a quanto disposto nel periodo precedente, il comune di Roma è escluso dalla ripartizione delle risorse di cui allarticolo 26, comma 1, capoverso 11, secondo periodo, nonchè delle risorse di cui al comma 1, secondo periodo, del presente articolo.
4. A sostegno delle unioni e delle fusioni di comuni e comunità montane che si sono associate per lesercizio dei servizi e per cui sia effettivamente stato avviato lesercizio associato delle funzioni è stanziata la somma di 20 milioni di euro per lanno 2002.
5. Fino alla riforma del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, in caso di aggregazione ad una comunità montana di un comune montano proveniente da altra comunità montana, i trasferimenti erariali spettanti alle due comunità sono rideterminati in relazione alla popolazione ed al territorio oggetto di variazione. Le modalità applicative sono individuate con decreto del Ministero dellinterno.
6. Il contributo annuo attribuito dallarticolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, è incrementato a decorrere dallanno 2002 dellimporto di 1.500.000 euro.
7. Al testo unico delle leggi
sullordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 161,
comma 3, le parole: «la sospensione della seconda rata» sono sostituite dalle seguenti:
«la sospensione dellultima rata»;
b) allarticolo
167, comma 1, le parole: «Gli enti locali iscrivono» sono sostituite dalle seguenti:
«È data facoltà agli enti locali di iscrivere»;
c) allarticolo
204, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sommato a quello dei mutui precedentemente
contratti» sono inserite le seguenti: «, a quello dei prestiti obbligazionari
precedentemente emessi».
8. Il comma 16 dellarticolo 53 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
«16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali, compresa laliquota delladdizionale comunale allIRPEF
di cui allarticolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale allIRPEF, e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle
entrate, anche se approvati successivamente allinizio dellesercizio purchè
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1º gennaio dellanno di
riferimento».
9. In deroga alle disposizioni dellarticolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini per la liquidazione e laccertamento dellimposta comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2001, sono prorogati al 31 dicembre 2002, limitatamente alle annualità dimposta 1998 e successive. Il termine per lattività di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli uffici del territorio competenti di cui allarticolo 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è prorogato al 31 dicembre 2002 per le annualità dimposta 1997 e successive.
10. A decorrere dal 1º gennaio 2002 le basi di calcolo dei sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, sono fissate rispettivamente in 13 euro e 3,50 euro, fermo restando per gli anni a seguire laggiornamento biennale previsto dallarticolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980.
11. Nel caso in cui limposta relativa a fabbricati del gruppo catastale D, in precedenza versata ad un unico comune in base a valori di bilancio unitariamente considerati, sia successivamente da versare a più comuni a seguito dellattribuzione di separate rendite catastali per le parti insistenti su territori di comuni diversi, i comuni interessati sono tenuti a regolare mediante accordo i rapporti finanziari relativi, delegando il Ministero dellinterno ad effettuare le necessarie variazioni dellimporto a ciascuno spettante a titolo di trasferimenti erariali, senza oneri per lo Stato.
12. Per lanno 2002 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 20.658 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 87 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul Fondo nazionale ordinario per gli investimenti.
13. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale allIRPEF disponibili sulle contabilità speciali di girofondi intestate al Ministero dellinterno. Gli atti di sequestro e pignoramento eventualmente effettuati su tali somme non hanno effetto e non comportano vincoli sulla disponibilità delle somme.
14. La facoltà di ricorrere alla contrazione di mutui per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale, attribuita alle regioni e agli enti locali da specifiche disposizioni legislative, può essere esercitata limitatamente ai disavanzi risultanti dai bilanci delle predette aziende, redatti ed approvati secondo i rispettivi ordinamenti, relativi agli esercizi 2000 e precedenti. Per il finanziamento degli oneri derivanti dai contratti di servizio di cui allarticolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, tale facoltà può essere esercitata limitatamente ai contratti di servizio stipulati entro la data del 31 ottobre 2001.
15. Allarticolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 177, al secondo periodo, dopo le parole: «in deroga ad ogni normativa vigente», sono aggiunte le seguenti: «, determinando il prezzo di cessione con riguardo alla valutazione del solo terreno con riferimento alle caratteristiche originarie e non tenendo conto del valore di quanto edificato».
16. Allarticolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 177, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: «, non tenendo conto del valore di quanto edificato aumentato delle spese di urbanizzazione».
17. Al comma 2 dellarticolo 42 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le lettere a), b) e
c) sono sostituite dalle seguenti:
«a) laumento del
contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia
effettuato nei successivi centoventi giorni;
b) laumento
del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla
lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
c) laumento
del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla
lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni».
18. Allarticolo 14 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
concernente il credito di imposta per gli utili distribuiti da società ed enti, il comma
1-bis, introdotto dallarticolo 29 della legge 21 novembre 2000, n. 342,
recante misure in materia fiscale, è sostituito dal seguente:
«1-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1 attribuito
ai comuni in relazione ai dividendi distribuiti dalle società, comunque costituite, che
gestiscono i servizi pubblici locali ai sensi dellarticolo 113 del testo unico delle
leggi sullordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni, può essere utilizzato per la compensazione
dei debiti ai sensi dellarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e successive modificazioni».
19. Gli immobili di proprietà degli enti locali destinati dal piano regolatore generale alla realizzazione di infrastrutture o allesercizio di attività dirette a perseguire finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, assistenziali, culturali o di culto possono essere concessi in locazione, a titolo oneroso, nelle more dellattuazione del piano regolatore generale stesso, a soggetti pubblici o privati, fino alla data dinizio dei lavori connessi alla realizzazione di tali attività, attraverso la stipula di contratti di locazione di natura transitoria in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. Per il periodo della durata dei contratti di locazione di natura transitoria, ai suddetti immobili può essere attribuita una destinazione diversa dalla destinazione finale e in deroga alla destinazione urbanistica dellarea. Il contratto di locazione costituisce titolo di provvedimento esecutivo di rilascio dellimmobile alla scadenza del contratto medesimo, con esclusione del pagamento delleventuale indennità di avviamento commerciale. Con lettera raccomandata da inviare almeno novanta giorni prima della scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di comunicare allaltra parte la propria intenzione di proseguire la locazione, attivando la procedura per la stipula di un nuovo contratto. Leventuale accordo fra le parti deve avvenire improrogabilmente nei sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
PATTO DI STABILITÀ INTERNO PER GLI ENTI PUBBLICI
(Trasformazione e soppressione di enti pubblici)
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementarne lefficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta dei Ministri delleconomia e delle finanze e per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro interessato, individua gli enti pubblici, le amministrazioni, le agenzie e gli altri organismi ai quali non siano affidati compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale, finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici, disponendone la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, la fusione o laccorpamento con enti od organismi che svolgono attività analoghe o complementari, ovvero la soppressione e messa in liquidazione, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale.
2. Dalle trasformazioni o soppressioni di cui al
comma 1 sono esclusi gli enti, gli istituti, le agenzie e gli altri organismi
pubblici che:
a) gestiscono a livello di
primario interesse nazionale la previdenza sociale;
b) sono essenziali
per le esigenze della difesa o la cui natura pubblica è garanzia per la sicurezza;
c) svolgono funzioni
di prevenzione e vigilanza per la salute pubblica.
3. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo, al comma 5 dellarticolo 29 e allarticolo 33 sono trasmessi al Parlamento per lacquisizione del parere delle competenti Commissioni. Questultimo è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento. Le Commissioni possono richiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per ladozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi di regolamento trasmessi nello stesso periodo allesame delle Commissioni.
4. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 3, la proroga per ladozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per lemanazione dei regolamenti previsti dal comma 1 sono prorogati di 20 giorni. Trascorso il termine di cui al comma 3, secondo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del terzo periodo del medesimo comma 3, i regolamenti possono essere comunque emanati.
5. La trasformazione di cui al comma 1 è subordinata alla verifica che i servizi siano più proficuamente erogabili al di fuori del settore pubblico.
6. Alla soppressione e messa in liquidazione di cui al comma 1 si provvede con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni.
7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai fini fiscali.
8. La disposizione di cui al comma 1 si applica in via sperimentale, sentite le regioni interessate, anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ferma restando la natura pubblica degli istituti medesimi, di cui allarticolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269.
9. I bilanci consuntivi delle Autorità indipendenti sono annualmente pubblicati in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero delleconomia e delle finanze.
10. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche agli atti connessi alle operazioni di trasformazione effettuate dalle regioni e dalle province autonome.
11. Gli enti competenti, nellesercizio delle funzioni e dei compiti in materia di approvvigionamento idrico primario per uso plurimo e per la gestione delle relative infrastrutture, opere ed impianti, possono avvalersi degli enti preposti al prevalente uso irriguo della risorsa idrica attraverso apposite convenzioni e disciplinari tecnici.
(Misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni)
1. Le pubbliche amministrazioni di cui
allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè
gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono
autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni, a:
a) acquistare sul mercato i
servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti
economie di gestione;
b) costituire, nel
rispetto delle condizioni di economicità di cui alla lettera a), soggetti di
diritto privato ai quali affidare lo svolgimento di servizi, svolti in precedenza;
c) attribuire a
soggetti di diritto privato già esistenti, attraverso gara pubblica, ovvero con adesione
alle convenzioni stipulate ai sensi dellarticolo 26 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e successive modificazioni, e dellarticolo 59 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, lo svolgimento dei servizi di cui alla lettera b).
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 possono inoltre ricorrere a forme di autofinanziamento al fine di ridurre progressivamente lentità degli stanziamenti e dei trasferimenti pubblici a carico del bilancio dello Stato, grazie ad entrate proprie, derivanti dalla cessione dei servizi prodotti o dalla compartecipazione alle spese da parte degli utenti del servizio.
3. Ai trasferimenti di beni effettuati a favore dei soggetti di diritto privato, costituiti ai sensi del comma 1, lettera b), si applica il regime tributario agevolato previsto dallarticolo 90 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. Al comma 23 dellarticolo 53 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «tremila
abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «cinquemila abitanti»;
b) le parole: «che
riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee
nellambito dei dipendenti,» sono soppresse.
5. Con regolamento, emanato ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro interessato e con il Ministro per la funzione pubblica, si provvede a definire la tipologia dei servizi trasferibili, le modalità per laffidamento, i criteri per lesecuzione del servizio e per la determinazione delle relative tariffe nonchè le altre eventuali clausole di carattere finanziario, fatte salve le funzioni delle regioni e degli enti locali.
6. Alla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa sono trasferiti i compiti attribuiti al Centro tecnico di cui allarticolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, non attinenti ad attività di indirizzo e certificazione. Per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali, le pubbliche amministrazioni possono stipulare con tale società specifiche convenzioni. Lapplicazione delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata allentrata in vigore di un regolamento governativo, da emanare ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro per linnovazione e le tecnologie.
7. Al fine di migliorare la qualità dei servizi
e di razionalizzare la spesa per linformatica, il Ministro per linnovazione e
le tecnologie:
a) definisce indirizzi per
limpiego ottimale dellinformatizzazione nelle pubbliche amministrazioni,
sentita la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;
b) definisce
programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da
adottare da parte delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti
pubblici non economici nazionali, nonchè assicura la verifica ed il monitoraggio
dellimpiego delle risorse in relazione ai progetti informatici eseguiti, ove
necessario avvalendosi delle strutture dellAutorità per linformatica nella
pubblica amministrazione (AIPA); le risorse, eventualmente accertate dal Ministro
delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro per linnovazione e
le tecnologie, quali economie di spesa, sono destinate al finanziamento di progetti
innovativi nel settore informatico.
(Attività di supporto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali)
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale di Italia Lavoro Spa, istituita con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 maggio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 4 giugno 1997, per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche attive del lavoro e dellassistenza tecnica ai servizi per limpiego. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegna direttamente a Italia Lavoro Spa, con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti.
(Misure in materia di servizi della pubblica amministrazione e di sostegno delloccupazione nelle regioni del Sud)
1. Al fine di migliorare i rapporti con i cittadini e con le imprese, le amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, le agenzie, gli enti locali possono attivare, entro il primo semestre del 2002, iniziative per il colloquio diretto con lutenza, via telefono o via web, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio nonchè sulle disponibilità indicate nei piani per il 2002 approvati dallAIPA.
2. Al fine di accelerare ed estendere lutilizzo delle tecnologie finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi prestati ai cittadini ed alle imprese e per realizzare economie di gestione, le amministrazioni e le agenzie di cui al comma 1 possono partecipare a consorzi o stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.
3. Nella stipula delle convenzioni, le
amministrazioni e le agenzie di cui al comma 1 tengono conto dei seguenti principi e
criteri preferenziali:
a) localizzazione di
strutture tecnologiche od operative nelle regioni meridionali;
b) incremento del
numero di addetti occupati in misura pari ad almeno il 10 per cento in conseguenza degli
accordi di cui al comma 2;
c) compresenza di
soggetti pubblici o istituzioni a prevalente carattere pubblico.
4. Con regolamento emanato ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per linnovazione e le tecnologie, individua le amministrazioni e le agenzie di cui al comma 1 e stabilisce le disposizioni attuative del presente articolo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(Contenimento e razionalizzazione
delle spese)
1. Ai fini di cui al presente capo gli stanziamenti di bilancio destinati al funzionamento degli enti pubblici diversi da quelli di cui al comma 6 dellarticolo 24, non considerati nella tabella C della presente legge sono ridotti nella misura del 2 per cento, del 4 per cento e del 6 per cento, rispettivamente negli anni 2002, 2003 e 2004. Tali enti nonchè gli enti privati interamente partecipati aderiscono alle convenzioni stipulate ai sensi dellarticolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dellarticolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Essi, inoltre, devono promuovere azioni per esternalizzare i propri servizi al fine di realizzare economie di spesa e migliorare lefficienza gestionale. Delle economie di gestione conseguibili si tiene conto in sede di definizione dei trasferimenti erariali.
2. Gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, sono iscritti in ununica unità previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto è annualmente effettuato entro il 31 gennaio da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.
3. La dotazione delle unità previsionali di base di cui al comma 2 è quantificata annualmente ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per gli anni 2002, 2003 e 2004, la dotazione è ridotta del 10,43 per cento rispetto allimporto complessivamente risultante sulla base della legislazione vigente.
(Servizi dei beni culturali)
1. Allarticolo 10, comma 1, del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, dopo la lettera b) è aggiunta la
seguente:
«b-bis) dare in concessione
a soggetti diversi da quelli statali la gestione di servizi finalizzati al miglioramento
della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio artistico come definiti
dallarticolo 152, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
secondo modalità, criteri e garanzie definiti con regolamento emanato ai sensi
dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il suddetto
regolamento dovrà stabilire, tra laltro: le procedure di affidamento dei servizi,
che dovranno avvenire mediante licitazione privata, con i criteri concorrenti
dellofferta economica più vantaggiosa e della proposta di offerta di servizi
qualitativamente più favorevole dal punto di vista della crescita culturale degli utenti
e della tutela e valorizzazione dei beni, e comunque nel rispetto della normativa
nazionale ed europea; i rispettivi compiti dello Stato e dei concessionari riguardo alle
questioni relative ai restauri e allordinaria manutenzione dei beni oggetto del
servizio, ferma restando la riserva statale sulla tutela dei beni; i criteri, le regole e
le garanzie per il reclutamento del personale, le professionalità necessarie rispetto ai
diversi compiti, i livelli retributivi minimi per il personale, a prescindere dal
contratto di impiego; i parametri di offerta al pubblico e di gestione dei siti culturali.
Tali parametri dovranno attenersi ai principi stabiliti allarticolo 2, comma 1,
dello Statuto dellInternational Council of Museums. Con lo stesso regolamento
sono fissati i meccanismi per la determinazione della durata della concessione per un
periodo non inferiore a cinque anni e del canone complessivo da corrispondere allo Stato
per tutta la durata stabilita, da versare anticipatamente allatto della stipulazione
della relativa convenzione nella misura di almeno il 50 per cento; la stessa convenzione
deve prevedere che, allatto della cessazione per qualsiasi causa della concessione,
i beni culturali conferiti in gestione dal Ministero ritornino nella disponibilità di
questultimo. La presentazione, da parte dei soggetti concorrenti, di progetti di
gestione e valorizzazione complessi e plurimi che includano accanto a beni e siti di
maggiore rilevanza anche beni e siti cosiddetti «minori» collocati in centri urbani con
popolazione pari o inferiore a 30.000 abitanti, verrà considerata titolo di preferenza a
condizione che sia sempre e comunque salvaguardata lautonomia scientifica e di
immagine individuale propria del museo minore».
(Personale a tempo determinato del Ministero per i beni e le attività culturali)
1. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale già assunto a tempo determinato ai sensi dellarticolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dellarticolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dellarticolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494. Sono fatte salve le eventuali successive scadenze previste dai contratti in essere sulla base di specifiche disposizioni legislative.
(Norme in materia di servizi pubblici locali)
1. Larticolo 113 del testo unico delle
leggi sullordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 113. - (Gestione delle reti ed erogazione dei
servizi pubblici locali di rilevanza industriale). 1. Le disposizioni del
presente articolo si applicano ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale.
Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di
attuazione delle normative comunitarie.
2. Gli enti locali non possono cedere la
proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati allesercizio
dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.
3. Le discipline di settore stabiliscono i
casi nei quali lattività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla
produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di
erogazione degli stessi. È, in ogni caso, garantito laccesso alle reti a tutti i
soggetti legittimati allerogazione dei relativi servizi.
4. Qualora sia separata dallattività
di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre
dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:
a) di soggetti allo scopo
costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione maggioritaria degli
enti locali, anche associati, cui può essere affidata direttamente tale attività;
b) di imprese
idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.
5. Lerogazione del servizio, da svolgere in
regime di concorrenza, avviene secondo le discipline di settore, con conferimento della
titolarità del servizio a società di capitali individuate attraverso lespletamento
di gare con procedure ad evidenza pubblica.
6. Non sono ammesse a partecipare alle gare
di cui al comma 5 le società che, in Italia o allestero, gestiscono a qualunque
titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non
ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle
società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonchè alle società
controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al
comma 4.
7. La gara di cui al comma 5 è indetta nel
rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa
distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore
o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La gara è aggiudicata sulla base del migliore
livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del
servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli
impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonchè dei contenuti di innovazione
tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.
8. Qualora sia economicamente più
vantaggioso, è consentito laffidamento contestuale con gara di una pluralità di
servizi pubblici locali diversi da quelli di trasporto collettivo. In questo caso, la
durata dellaffidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla
media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di
settore.
9. Alla scadenza del periodo di affidamento,
e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni
patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle società di cui al comma 13 sono
assegnati al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore le reti o loro
porzioni, gli impianti e le altre dotazioni realizzate, in attuazione dei piani di
investimento di cui al comma 7, dal gestore uscente. A questultimo è dovuto da
parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, il
cui ammontare è indicato nel bando di gara.
10. È vietata ogni forma di
differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime
tributario, nonchè alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni
per la gestione del servizio.
11. I rapporti degli enti locali con le
società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli
impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che
dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del
rispetto dei livelli previsti.
12. Lente locale può cedere in tutto
o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi. Tale cessione
non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere.
13. Gli enti locali, anche in forma
associata, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre
dotazioni patrimoniali a società di capitali di cui detengono la maggioranza, che è
incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali
a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la
gestione separata della rete, dei gestori di questultima, a fronte di un canone
stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla
società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del
comma 4, la gestione delle reti, nonchè il compito di espletare le gare di cui al
comma 5.
14. Fermo restando quanto disposto dal comma
3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi
di cui al comma 1 sono di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono
essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati
gli standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media
regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative Autorità
dispongano diversamente. Tra le parti è in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un
contratto di servizio in cui sono definite, tra laltro, le misure di coordinamento
con gli eventuali altri gestori.
15. Le disposizioni del presente articolo
non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative
norme di attuazione».
2. Nei casi in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscono un congruo periodo di transizione, ai fini dellattuazione delle disposizioni previste dallarticolo 113 del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il regolamento di cui al comma 16 del presente articolo indica i termini, comunque non inferiori a tre anni e non superiori a cinque anni, di scadenza o di anticipata cessazione della concessione rilasciata con procedure diverse dallevidenza pubblica. A valere da tale data si applica il divieto di cui al comma 6 del medesimo articolo 113 del citato testo unico, salvo nei casi in cui si tratti dellespletamento delle prime gare aventi per oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa. Il regolamento definisce altresì le condizioni per lammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto allestero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti tempi certi per leffettiva apertura dei relativi mercati. A far data dal termine di cui al primo periodo, è comunque vietato alle società di capitali in cui la partecipazione pubblica è superiore al 50 per cento, se ancora affidatarie dirette, di partecipare ad attività imprenditoriali al di fuori del proprio territorio.
3. Il periodo transitorio di cui al comma 2 può
essere incrementato, alle condizioni sotto indicate, in misura non inferiore a:
a) un anno nel caso in cui,
almeno dodici mesi prima dello scadere dei termini previsti dal regolamento di cui al
comma 16 del presente articolo, si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla
costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente
non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore;
b) due anni nel caso
in cui, entro il termine di cui alla lettera a), unimpresa affidataria, anche
a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno
allintero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle
norme vigenti;
c) un anno nel caso
in cui, entro il termine di cui alla lettera a), la società affidataria sia
partecipata almeno per il 40 per cento da soggetti privati;
d) un ulteriore anno
nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), la società affidataria
sia partecipata almeno per il 51 per cento dai privati.
4. Ove ricorra più di una delle condizioni indicate al comma 3 i relativi termini possono essere posticipati, sommando le relative scadenze.
5. In alternativa a quanto previsto dal comma 5 dellarticolo 113 del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, i soggetti competenti, individuati dalle regioni ai sensi dellarticolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, possono affidare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio idrico integrato a società di capitali partecipate unicamente da enti locali che fanno parte dello stesso ambito territoriale ottimale, per un periodo non superiore a quello massimo determinato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo. Entro due anni da tale affidamento, anche se già avvenuto alla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui al presente comma, gli enti locali azionisti applicano le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 3, mediante procedura ad evidenza pubblica, pena la perdita immediata dellaffidamento del servizio alla società da essi partecipata.
6. Qualora le disposizioni dei singoli settori prevedano la gestione associata del servizio per ambiti territoriali di dimensione sovracomunale, il soggetto che gestisce il servizio stipula appositi contratti di servizio con i comuni di dimensione demografica inferiore a 5.000 abitanti, al fine di assicurare il rispetto di adeguati ed omogenei standard qualitativi di servizio, definiti dai contratti stessi. In caso di mancato rispetto di tali standard nel territorio dei comuni di cui al primo periodo, i soggetti competenti ad affidare la gestione del servizio nellambito sovracomunale provvedono alla revoca dellaffidamento in corso sullintero ambito.
7. Le imprese concessionarie cessanti nei termini stabiliti dal regolamento di cui al comma 16 del presente articolo reintegrano gli enti locali nel possesso delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni utilizzati per la gestione dei servizi. Ad esse è dovuto dal gestore subentrante un indennizzo stabilito secondo le disposizioni del comma 9 dellarticolo 113 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.
8. Gli enti locali, entro il 31 dicembre 2002, trasformano le aziende speciali e i consorzi di cui allarticolo 31, comma 8, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, che gestiscono i servizi di cui al comma 1 dellarticolo 113 del medesimo testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in società di capitali, ai sensi dellarticolo 115 del citato testo unico.
9. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 13 dellarticolo 113 del citato testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, gli enti locali che alla data di entrata in vigore della presente legge detengano la maggioranza del capitale sociale delle società per la gestione di servizi pubblici locali, che siano proprietarie anche delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni per lesercizio di servizi pubblici locali, provvedono ad effettuare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle disposizioni delle discipline settoriali, lo scorporo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni. Contestualmente la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, oppure lintero ramo dazienda, è conferita ad una società avente le caratteristiche definite dal citato comma l3 dellarticolo 113 del medesimo testo unico.
10. La facoltà di cui al comma 12 dellarticolo 113 del citato testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, riguarda esclusivamente le società per la gestione dei servizi ed opera solo a partire dalla conclusione delle operazioni di separazione di cui al comma 9 del presente articolo.
11. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2 dellarticolo 113 del citato testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e di cui al comma 9 del presente articolo, nonchè in alternativa a quanto stabilito dal comma 10, limitatamente al caso di società per azioni quotate in borsa e di società per azioni i cui enti locali soci abbiano già deliberato al 1º gennaio 2002 di avviare il procedimento di quotazione in borsa, da concludere entro il 31 dicembre 2003, di cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali detengano la maggioranza del capitale, è consentita la piena applicazione delle disposizioni di cui al comma 12 dellarticolo 113 del citato testo unico. In tale caso, ai fini dellapplicazione del comma 9 dellarticolo 113 del citato testo unico, sulle reti, sugli impianti e sulle altre dotazioni patrimoniali attuali e future è costituito, ai sensi dellarticolo 1021 del codice civile, un diritto di uso perpetuo ed inalienabile a favore degli enti locali. Resta fermo il diritto del proprietario, ove sia un soggetto diverso da quello cui è attribuita la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, alla percezione di un canone da parte di tale soggetto. Non si applicano le disposizioni degli articoli 1024 e seguenti del codice civile.
12. Al testo unico delle leggi
sullordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 31,
comma 8, le parole da: «aventi rilevanza economica» fino a: «nello
statuto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui allarticolo 113-bis»;
b) allarticolo
42, comma 2, lettera e), le parole: «assunzione diretta» sono sostituite dalla
seguente: «organizzazione»;
c) allarticolo
112, il comma 2 è abrogato;
d) allarticolo
115:
1) al comma
1, le parole: «costituite ai sensi dellarticolo 113, lettera c),» sono
soppresse e le parole: «per azioni» sono sostituite dalle seguenti: «di capitali»;
2)
il comma 5 è abrogato;
3)
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti
si applicano anche alla trasformazione dei consorzi, intendendosi sostituita al consiglio
comunale lassemblea consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a
maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla società
hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della
relativa quota di capitale»;
e) allarticolo 116, comma 1,
dopo le parole: «per lesercizio di servizi pubblici» sono inserite le seguenti:
«di cui allarticolo 113-bis»;
f) allarticolo
118:
1) al comma
1, le parole: «società per azioni, costituite ai sensi dellarticolo 113, lettera e),»
sono sostituite dalle seguenti: «società di capitali di cui al comma 13
dellarticolo 113»;
2)
il comma 3 è abrogato;
g) allarticolo 123, il
comma 3 è abrogato.
13. Gli articoli da 265 a 267 del testo unico per la finanza locale, di cui al regio-decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono abrogati.
14. Nellesercizio delle loro funzioni, gli enti locali, anche in forma associata, individuano gli standard di qualità e determinano le modalità di vigilanza e controllo delle aziende esercenti i servizi pubblici, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori.
15. Dopo larticolo 113 del testo unico
delle leggi sullordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito
il seguente:
«Art. 113-bis. - (Gestione dei servizi pubblici locali
privi di rilevanza industriale) 1. Ferme restando le disposizioni previste per
i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti
mediante affidamento diretto a:
a) istituzioni;
b) aziende speciali,
anche consortili;
c) società di
capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile.
2. È consentita la gestione in economia quando, per
le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere
ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.
3. Gli enti locali possono procedere
allaffidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad
associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.
4. Quando sussistano ragioni tecniche,
economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere
affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite
dalle normative di settore.
5. I rapporti tra gli enti locali ed i
soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di
servizio».
16. Con regolamento da emanare ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità indipendenti di settore e la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo adotta le disposizioni necessarie per lesecuzione e lattuazione del presente articolo, con lindividuazione dei servizi di cui allarticolo 113, comma 1, del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(Organici del personale)
1. In conseguenza delle attività poste in essere ai sensi del presente capo, le pubbliche amministrazioni apportano, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, le relative variazioni in diminuzione alle proprie dotazioni organiche. Ai fini dellindividuazione delle eccedenze di personale e delle conseguenti procedure di mobilità, si applicano le vigenti disposizioni, anche di natura contrattuale.
INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE
(Gestioni previdenziali)
1. Ladeguamento dei trasferimenti dovuti
dallo Stato, ai sensi rispettivamente dellarticolo 37, comma 3, lettera c),
della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dellarticolo 59,
comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è
stabilito per lanno 2002:
a) in 573,78 milioni di euro
in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori
autonomi, della gestione speciale minatori, nonchè in favore dellEnte nazionale di
previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
b) in 141,51 milioni
di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei
trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività
commerciali e della gestione artigiani.
2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per lanno 2002 in 14.224,26 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 3.514,49 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).
3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui allarticolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 1.144,98 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dellintegrale assunzione a carico dello Stato dellonere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, nonchè al netto delle somme di 2,07 milioni di euro e di 49,58 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dellENPALS.
(Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2002 è
incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a
garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura
delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:
a) allarticolo 1 della
legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;
b) allarticolo
70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari
dellassegno sociale di cui allarticolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995,
n. 335;
c) allarticolo
2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione
sociale di cui allarticolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti allINPS ai sensi dellarticolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dellarticolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonchè ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per laccesso e per il calcolo dei predetti benefici.
3. Letà anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.
4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui allarticolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
5. Lincremento di cui al comma 1 è
concesso in base alle seguenti condizioni:
a) il beneficiario non
possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
b) il beneficiario
non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per
un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, nè redditi, cumulati con quello del
coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati
dellimporto annuo dellassegno sociale;
c) qualora i redditi
posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b),
lincremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei
limiti stessi;
d) per gli anni
successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura
pari allincremento dellimporto del trattamento minimo delle pensioni a carico
del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto allanno precedente.
6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.
7. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dellINPS, per periodi anteriori al 1º gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dellindebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dellIRPEF per lanno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro.
8. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 7 siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dellIRPEF per lanno 2000 di importo superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo al recupero dellindebito nei limiti di un quarto dellimporto riscosso.
9. Il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto. Limporto residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.
10. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dellINPS. Il recupero dellindebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo.
(Norme a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi e in materia di uso dei farmaci di automedicazione)
1. I lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi che hanno raggiunto unanzianità contributiva pari o superiore a dieci anni, in concorrenza con almeno trentacinque anni di età anagrafica, hanno diritto a unindennità annuale di importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
2. Allonere derivante dal presente articolo, valutato in 1,03 milioni di euro a partire dallanno 2002, si fa fronte a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui allarticolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
3. In relazione a quanto previsto dallarticolo 85, comma 24, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dal decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sulla migliore informazione possibile a tutela della salute pubblica, il Ministero della salute, di intesa con le imprese del settore farmaceutico dellautomedicazione, promuove una campagna istituzionale al fine di informare i cittadini sul migliore uso dei farmaci di automedicazione nella cura delle patologie minori, anche attraverso il ruolo professionale del farmacista, i cui costi saranno a carico delle imprese del settore.
INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO
(Concorso delle regioni al rispetto degli obiettivi)
1. Il mancato rispetto degli impegni indicati al punto 19 dellAccordo tra Governo, regioni e province autonome dell8 agosto 2001 in materia sanitaria, comporta, per il finanziamento della spesa nel settore, il ripristino per la regione e le province autonome inadempienti del livello stabilito nellAccordo tra Governo, regioni e province autonome del 3 agosto 2000, come integrato dallarticolo 85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO
(Finanza degli enti territoriali)
1. Al fine di contenere il costo dellindebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica, il Ministero delleconomia e delle finanze coordina laccesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane, di cui allarticolo 2 del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonchè dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni. A tal fine i predetti enti comunicano periodicamente allo stesso Ministero i dati relativi alla propria situazione finanziaria. Il contenuto e le modalità del coordinamento nonchè dellinvio dei dati sono stabiliti con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze da emanare, sentita la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono approvate le norme relative allammortamento del debito e allutilizzo degli strumenti derivati da parte dei succitati enti.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono emettere titoli obbligazionari e contrarre mutui con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza, previa costituzione, al momento dellemissione o dellaccensione, di un fondo di ammortamento del debito, o previa conclusione di swap per lammortamento del debito. Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e delleventuale retrocessione del gettito dellimposta sostitutiva di cui allarticolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.
3. Sono abrogati larticolo 35, comma 6, primo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e larticolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro 5 luglio 1996, n. 420.
4. Per il finanziamento di spese di parte corrente, il comma 3 dellarticolo 194 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applica limitatamente alla copertura dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
(Riduzione del costo del debito pubblico)
1. Allarticolo 11 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Per le finalità di cui al presente articolo,
il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con
losservanza delle disposizioni di cui allarticolo 38 della legge 30 marzo
1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli del debito pubblico
negli anni 1999 e successivi; tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite
dellimporto massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla
legge di approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a
lire 2.500 miliardi per la prima annualità, verrà attribuito al Ministero
delleconomia e delle finanze, che provvederà a soddisfare gli aventi diritto con le
modalità di cui al comma 6; per le annualità successive, limporto massimo di
titoli pubblici sarà determinato con la legge finanziaria. Lemissione dei titoli
autorizzati e il relativo ammontare saranno stabiliti con decreto del Ministro
delleconomia e delle finanze, sulla base delle somme che si accerteranno come
effettivamente necessarie per il completamento delle attività di rimborso».
INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO
(Riduzione del costo del lavoro)
1. A decorrere dallanno 2002 restano
confermate:
a) la riduzione del
contributo per la tutela di maternità, di cui allarticolo 78, comma 1, del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e
della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e il livello
dei contributi di cui agli articoli 82 e 83 del predetto decreto legislativo;
b) la riduzione dei
contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di
trasporto, di cui allarticolo 49, comma 4, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488.
2. Restano, altresì, confermati con la medesima decorrenza:
a) il concorso dello Stato al
finanziamento della gestione agricoltura dellIstituto nazionale per
lassicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui allarticolo 55,
comma 1, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e allarticolo
3, comma 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
b) il regime
contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui
allarticolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
3. La disposizione di cui al comma 7 dellarticolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 11 novembre 1983, n. 638.
(Sgravi per i nuovi assunti)
1. A tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, è riconosciuto, per i nuovi assunti nellanno 2002 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 2001 e per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti allIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e allEnte nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) a loro carico, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoro dipendente. Ai fini della concessione delle predette agevolazioni, si applicano le condizioni stabilite allarticolo 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, aggiornando al 31 dicembre 2001 le date di cui alla lettera a) del medesimo comma 6 dellarticolo 3.
2. Lefficacia della misura di cui al comma 1 è subordinata allautorizzazione ed ai vincoli della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni.
3. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, nei limiti della disciplina degli aiuti di importanza minore di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, anche ai datori di lavoro operanti nei territori delle regioni Abruzzo e Molise, nonchè nei territori delle sezioni circoscrizionali del collocamento nelle quali il tasso medio di disoccupazione, calcolato riparametrando il dato provinciale secondo la definizione allargata ISTAT, rilevata per il 2000, sia superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione e che siano confinanti con le aree dellobiettivo 1 di cui allallegato I della decisione (CE) n. 1999/502, del 1º luglio 1999. Il beneficio di cui al presente comma è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al citato regolamento (CE) n. 69/2001.
INTERVENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI
(Limiti di impegno)
1. Al fine di agevolare lo sviluppo delleconomia e delloccupazione, sono autorizzati nel triennio 2002-2004 i limiti di impegno di cui alla Tabella 2, allegata alla presente legge, con la decorrenza e lanno terminale ivi indicati.
2. Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio del nuovo polo esterno della Fiera di Milano sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 1,50 milioni di euro a decorrere dallanno 2002, di 4 milioni di euro a decorrere dallanno 2003 e di 5 milioni di euro a decorrere dallanno 2004.
3. Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera del Levante di Bari e della Fiera di Verona sono autorizzati, rispettivamente, limiti di impegno quindicennali di 1 milione di euro a decorrere dallanno 2002 e di 1 milione di euro a decorrere dallanno 2003.
4. Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi di cui allarticolo 144, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro a decorrere dallanno 2003.
(Fondo investimenti)
1. Nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero è istituito un fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di spesa al quale confluiscono i nuovi investimenti autorizzati.
2. Con decreti del Ministro delleconomia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disponibilità di bilancio che confluiscono nel fondo di cui al comma 1.
3. A decorrere dallanno 2003 il fondo per gli investimenti di cui al presente articolo può essere rifinanziato con la procedura di cui allarticolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
4. In apposito allegato al disegno di legge finanziaria sono analiticamente indicati le autorizzazioni di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno dei fondi di cui al presente articolo.
5. I Ministri competenti presentano annualmente al Parlamento, per lacquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilità di ciascun fondo.
(Finanziamento delle grandi opere e di altri interventi)
1. Per il finanziamento del piano straordinario delle infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni a livello regionale e locale, individuate dal CIPE, la Cassa depositi e prestiti può intervenire, per fini di interesse generale, anche in collaborazione con altre istituzioni finanziarie, a favore di soggetti pubblici e privati ai quali fanno carico gli studi, la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere, mediante operazioni di finanziamento sotto qualsiasi forma, anche di finanza di progetto, di prestazioni di garanzie e di assunzioni di nuove partecipazioni che non dovranno essere di maggioranza nè comunque di controllo ai sensi dellarticolo 2359 del codice civile.
2. La Cassa depositi e prestiti può utilizzare, per le operazioni di cui al comma 1, oltre ai tradizionali mezzi di provvista, ferma restando la compatibilità con lordinaria attività di finanziamento prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, anche fondi rivenienti dal collocamento sul mercato italiano ed estero di specifici prodotti finanziari, attraverso la società per azioni Poste italiane, banche e intermediari finanziari vigilati.
3. Lattività di cui al comma 1 è svolta dalla Cassa depositi e prestiti in via sussidiaria rispetto ai finanziamenti concessi da banche o intermediari finanziari ad un tasso di mercato determinato secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 4. Gli interventi della Cassa depositi e prestiti non possono essere di ammontare superiore al 50 per cento dellimporto complessivo del finanziamento, privilegiando la realizzazione delle opere con la forma della finanza di progetto.
4. Il Ministro delleconomia e delle finanze, su proposta della Cassa depositi e prestiti, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa con proprio decreto limiti, condizioni e modalità dei finanziamenti, nonchè le caratteristiche della prestazione di garanzie.
5. Ai fini della necessaria autonomia e flessibilità operativa e per consentire lo svolgimento dei maggiori compiti di cui al presente articolo, al comma 4 dellarticolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende» sono inserite le seguenti: «nonchè della Cassa depositi e prestiti», dopo le parole: «Le predette aziende o enti» sono inserite le seguenti: «e la Cassa depositi e prestiti» e al quarto periodo, dopo le parole: «sono esercitati dalle aziende ed enti predetti» sono inserite le seguenti: «e dalla Cassa depositi e prestiti».
6. La Cassa depositi e prestiti può concedere finanziamenti volti a garantire lintegrità e il miglioramento delle aziende agricole, con particolare riferimento agli interventi di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, a favore della proprietà contadina.
7. Restano a carico dello Stato gli oneri connessi al pagamento degli interessi relativi ai finanziamenti di cui al comma 6 fino al limite di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2002.
8. Allarticolo 50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma 1, lettera f), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I mutui eventualmente non contratti nellanno 1999 possono esserlo entro lanno 2003».
9. Allarticolo 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «legge 23 dicembre 1996, n. 662,», sono inserite le seguenti: «ad eccezione dei mutui con organizzazioni ed istituzioni internazionali o comunitarie, al cui capitale o fondo lo Stato partecipi, vincolate per statuto a concedere mutui solo per finalità specifiche di interesse pubblico».
10. A valere sulle risorse destinate dalla presente legge al rifinanziamento del fondo di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, una somma pari a 3 milioni di euro per il 2002 è utilizzata per la progettazione di interventi, di particolare pregio architettonico ed urbanistico, nel quadro delle iniziative volte al perseguimento dellobiettivo di definizione organica del piano di localizzazione degli uffici pubblici, di cui allarticolo 1 della medesima legge n. 396 del 1990. I soggetti pubblici interessati presentano le proposte relative ai predetti interventi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo)
1. Il credito di imposta di cui allarticolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica, nellesercizio 2002, limitatamente alle imprese ubicate nelle aree territoriali individuate dalla decisione della Commissione europea 13 marzo 2000 come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alla deroga prevista dallarticolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, nella misura massima dell85 per cento dellincremento delle spese di ricerca e sviluppo sostenute rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti. Per le piccole e medie imprese che svolgono attività industriale, il credito di imposta di cui allarticolo 108 della citata legge n. 388 del 2000 si applica nella misura massima del 100 per cento dellincremento delle predette spese. Il credito di imposta è comunque attribuito entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla comunicazione della Commissione europea 96/C 45/06, concernente la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, come modificata dalla comunicazione 98/C 48/02. Il credito di imposta è fruibile previa autorizzazione della Commissione europea. A tale fine, il Ministro delleconomia e delle finanze procede allinoltro alla Commissione della richiesta di preventiva autorizzazione.
2. Il credito dimposta di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dellimposta regionale sulle attività produttive nè ai fini del rapporto di cui allarticolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1º gennaio 2002, esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Le agevolazioni previste dai commi 1 e 2 sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi, fatta eccezione per le agevolazioni di cui al decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
4. Le modalità di applicazione dellincentivo fiscale di cui al presente articolo sono disciplinate con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ALTRI INTERVENTI
(Beni mobili registrati sequestrati e confiscati)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, è emanato, previ pareri del Consiglio di Stato e delle
competenti Commissioni parlamentari, un regolamento governativo, ai sensi
dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che provvede a:
a) determinare le ipotesi,
derivanti da circostanze o eventi eccezionali, in cui, nei procedimenti di sequestro
amministrativo e confisca dei beni mobili registrati, si procede direttamente alla vendita
anche prima del provvedimento definitivo di confisca;
b) stabilire
modalità alternative alla restituzione del bene al proprietario;
c) semplificare il
procedimento di sequestro amministrativo, nonchè il procedimento di alienazione o
distruzione dei veicoli confiscati;
d) prevedere la
distruzione della merce contraffatta confiscata nelle vendite abusive su aree pubbliche,
salvo la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, previ pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento governativo, ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che provvede a semplificare ed uniformare il procedimento sanzionatorio degli illeciti in materia di circolazione stradale e, in particolare, quello di cui allarticolo 21, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e agli articoli 193 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, prevedendo, altresì, che i veicoli sottoposti alle sanzioni amministrative accessorie della confisca e del fermo vengano affidati, in via esclusiva, al trasgressore o agli altri soggetti obbligati in solido, nonchè la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.549,37 euro a 6.197,48 euro e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi nei confronti di chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro o al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso, e nei confronti del proprietario o conducente che rifiutano di custodire, a proprie spese, il veicolo sequestrato o fermato. In questo caso si procede direttamente alla vendita del veicolo secondo le modalità di cui al comma 1, lettere a) e b).
3. Tutti i beni mobili registrati sequestrati e confiscati devono essere posti in vendita, tramite asta pubblica, entro un anno dalla data della confisca. Il ricavato, al netto delle somme di euro 77,50 milioni per lanno 2002, 129,10 milioni per lanno 2003 e 232,40 milioni a decorrere dallanno 2004, è utilizzato per lacquisto di attrezzature necessarie allammodernamento tecnologico e strumentale degli uffici della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria, previa deduzione delle spese procedurali. Restano ferme le disposizioni vigenti che consentono laffidamento e lassegnazione dei beni mobili registrati sequestrati e confiscati alle Forze di polizia che ne facciano richiesta per limpiego in attività istituzionali.
(Disposizioni in materia di rottamazione di veicoli)
1. I veicoli, anche registrati, giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito dellapplicazione di misure di sequestro e sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero quelli non alienati per mancanza di acquirenti, purchè immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e privi di interesse storico e collezionistico, comunque custoditi da oltre due anni alla data del 31 dicembre 2001, anche se non confiscati, sono rottamati o alienati.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, lo stesso regolamento governativo previsto dallarticolo
49, comma 1, provvede:
a) a determinare le tariffe,
forfettariamente individuate, in base alle quali dovranno essere liquidate, in un
quinquennio, le spese di custodia, in deroga alle tariffe di cui allarticolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, tenendo comunque
conto degli usi locali;
b) ad individuare il
procedimento semplificato e le modalità attuative e operative dellintervento
previsto dal comma 1;
c) ad escludere che
la prescrizione delle sanzioni o del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo
di sanzione amministrativa, nonchè il mancato recupero, nei confronti dei trasgressori,
delle spese di custodia determini responsabilità contabile;
d) ad esentare dal
pagamento di qualsiasi tributo o onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalità
di radiazione dei veicoli, le operazioni di rottamazione di cui al presente articolo;
e) a determinare il
contributo per la rottamazione dovuto ai centri di raccolta autorizzati, decurtandolo
dalle spese di custodia di cui alla lettera a).
(Fondi per le vittime dellestorsione, dellusura e della mafia)
1. Dopo larticolo 18 della legge 23
febbraio 1999, n. 44, è inserito il seguente:
«Art. 18-bis. (Diritto di surroga). 1. Il
Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui allarticolo 18
è unificato al Fondo di solidarietà per le vittime dellusura di cui
allarticolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni.
Tale Fondo unificato è surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei
diritti dei medesimi verso i responsabili dei danni di cui alla presente legge.
2. Il diritto di surroga di cui al comma 1
è esercitato dal concessionario di cui allarticolo 19, comma 4.
3. Le somme recuperate attraverso la surroga
di ognuno dei due Fondi unificati ai sensi del presente articolo sono versate dal
concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul
capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dellinterno, riguardante
il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dellusura».
2. Allarticolo 6, comma 4, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme recuperate attraverso la surroga sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dellinterno, riguardante il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso».
(Interventi vari)
1. Lapplicazione del comma 28 dellarticolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sospesa per il triennio 2002-2004.
2. Allarticolo 80, comma 17, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«r-bis) legge 8 marzo 2000,
n. 53, articolo 28;
r-ter) legge 7
dicembre 2000, n. 383, articolo 13».
3. Al comma 1, primo periodo, dellarticolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: «aumentabili di lire 25 miliardi annue» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «aumentabili di 25,82 milioni di euro annui per ogni anno fino al raggiungimento dellimporto di 206,58 milioni di euro a titolo di anticipazione sulle maggiori compartecipazioni ai tributi statali che, a tale scopo, saranno devolute con provvedimento legislativo al raggiungimento del predetto importo di 206,58 milioni di euro».
4. È attribuito alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il contributo di cui allarticolo 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dallarticolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione stessa.
5. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 11-bis della legge n. 990 del 1969 le somme attribuite alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e ad effettuare un distinto versamento a favore della regione medesima con le stesse modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457, per il versamento dellimposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione le riserve allerario statale già disposte ai sensi del primo comma dellarticolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, con leggi entrate in vigore anteriormente.
7. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, al fine di fronteggiare, mediante adeguate misure ed opportuni presidi sul territorio, anche in relazione alla situazione internazionale, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni con uso di armi nucleari, batteriologiche e chimiche.
8. Lautorizzazione di spesa prevista per lanno 2002 dallarticolo 92, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è soppressa e il relativo importo costituisce economia di bilancio.
9. Le somme dovute per il periodo di produzione lattiera 1998-1999 a titolo di prelievo supplementare, di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, ed al regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, possono essere versate dagli acquirenti con le modalità previste dallarticolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1º marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118.
10. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione europea, dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può consentire eccezionalmente, per periodi di produzione lattiera in cui si verifichino eventi di particolare gravità, che il versamento del prelievo avvenga con le modalità previste dallarticolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1º marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118.
11. Allarticolo 145, comma 72, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «a favore della regione Valle dAosta».
12. In deroga al disposto degli articoli 6, 15 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, i termini per ladeguamento delle emissioni in atmosfera degli impianti di produzione di vetro artistico situati sullisola di Murano previsti dallarticolo 1 del decreto del Ministro dellambiente del 18 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000, si applicano anche ai nuovi impianti ed a quelli conseguenti a modifica sostanziale o a trasferimento di impianti esistenti, a condizione che ne sia comprovata lesistenza alla data del 15 novembre 1999 e che abbiano aderito allaccordo di programma nei termini di cui allarticolo 2, comma 1, lettera a), del citato decreto del Ministro dellambiente del 18 aprile 2000.
13. Lesercizio degli impianti di cui al comma 12 è consentito fino al rilascio da parte dellautorità competente dellautorizzazione alla continuazione delle emissioni di cui allarticolo 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dellambiente del 18 aprile 2000.
14. Per finalità di tutela ambientale correlate al potenziamento del settore della ricostruzione dei pneumatici usati, le amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, nellacquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali ed industriali, riservano una quota allacquisto di pneumatici ricostruiti, pari ad almeno il 20 per cento del totale.
15. Il comma 2 dellarticolo 28 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e successive modificazioni, è abrogato. Lautorizzazione di spesa di cui al comma 3 del predetto articolo 28 è conseguentemente ridotta di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
16. La carta di credito formativa per i cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2001, di cui allarticolo 103, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è estensibile, nei limiti delle risorse ivi previste, ai cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2002. Restano valide le altre disposizioni contenute nella suddetta legge.
17. A decorrere dal 1º gennaio 2002, le disposizioni di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, non si applicano alle sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico.
18. Il finanziamento annuale di cui allarticolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è incrementato, a decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro in ragione di anno. La previsione di cui allarticolo 145, comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle misure di sostegno di cui al presente comma possono beneficiare, a decorrere dallanno 2002, anche le emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura complessivamente non superiore ad un decimo dellammontare globale dei contributi stanziati. Per queste ultime emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalità e i criteri di attribuzione ed erogazione.
19. Sono prorogati per lanno 2002 gli interventi previsti dallarticolo 118, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro il limite massimo di 21 milioni di euro nonchè, per il medesimo anno, gli interventi previsti dallarticolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, entro il limite massimo di 4 milioni di euro.
20. Larticolo 7 della legge 11 novembre
1975, n. 584, è sostituito dal seguente:
«Art. 7. 1. I trasgressori alle disposizioni
dellarticolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia
commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di
lattanti o bambini fino a dodici anni.
2. Le persone indicate allarticolo 2,
che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al
pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000; tale somma viene aumentata della metà
nelle ipotesi contemplate allarticolo 5, primo comma, lettera b).
3. Lobbligazione di pagare le somme
previste nella presente legge non è trasmissibile agli eredi».
21. Dopo larticolo 5 della legge 31 gennaio 1994,
n. 97, è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - (Disposizioni per favorire le aziende
agricole montane). 1. Nei territori delle comunità montane, il
trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatori diretti e ad
imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnano a costituire un compendio unico
e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento è
esente da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere. I
terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in compendio unico ed
entro i limiti della superficie minima indivisibile di cui al comma 6, sono considerati
unità indivisibili per quindici anni dal momento dellacquisto e per questi anni non
possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra
vivi. In caso di successione i compendi devono essere compresi per intero nella porzione
di uno dei coeredi o nelle porzioni di più coeredi che ne richiedano congiuntamente
lattribuzione. Tale disciplina si estende anche ai piani di ricomposizione fondiaria
e di riordino fondiario promossi da regioni, province, comuni e comunità montane.
2. In caso di violazioni degli obblighi di
cui al comma 1 sono dovute, oltre alle imposte non pagate e agli interessi, maggiori
imposte pari al 50 per cento delle imposte dovute.
3. Al coltivatore diretto e
allimprenditore agricolo a titolo principale che acquisti a qualsiasi titolo i
terreni agricoli di cui al comma 1 possono essere concessi, nei limiti del Fondo di cui al
comma 4, mutui decennali a tasso agevolato con copertura degli interessi pari al 50 per
cento a carico del bilancio dello Stato. Tale mutuo concerne lammortamento del
capitale aziendale e lindennizzo da corrispondere ad eventuali coeredi, nel rispetto
della presente legge.
4. Per gli scopi di cui ai commi 1 e 3, è
costituito presso lIstituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) un
Fondo dellimporto di 2.320.000 euro annui.
5. Gli onorari notarili per gli atti di cui
ai commi 1 e 3 sono ridotti ad un sesto.
6. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano regolano con proprie leggi listituzione e la conservazione delle
aziende montane, determinando, in particolare, lestensione della superficie minima
indivisibile».
22. Il termine di cui al comma 3 dellarticolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e larrotondamento della proprietà contadina, già prorogato al 31 dicembre 2001 dallarticolo 10, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2003. Alle relative minori entrate provvede lISMEA, mediante versamento, previo accertamento da parte dellAmministrazione finanziaria, allentrata del bilancio dello Stato.
23. La somma derivante dallaccordo transattivo sottoscritto in data 31 ottobre 2001 tra il Ministero dellambiente e della tutela del territorio e la Montedison spa viene riassegnata alla unità previsionale di base 1.2.3.5 capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dellambiente e della tutela del territorio per lanno 2002.
24. Allarticolo 138 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 1 a 7 sono
sostituiti dai seguenti:
«1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre
1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi
dellarticolo 3 dellordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei
provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi
e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e
1992, versando lammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto
dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 30 giugno 2002.
2. Le somme dovute ai sensi del comma 1
possono essere versate fino ad un massimo di dodici rate semestrali, di pari importo. La
prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1.
3. Le somme dovute dai contribuenti di cui
al comma 1, e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere
esecutivi entro il 31 dicembre dellanno successivo alla scadenza dellultima
rata.
4. Larticolo 11 della legge 7 agosto
1997, n. 266, si interpreta nel senso che qualora il contribuente interessato non
abbia pagato integralmente o non paghi una o più rate relative alla rateazione ai sensi
del decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale del 31 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6
agosto 1993, e dellarticolo 25 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, ha la possibilità
di versare la metà delle stesse e di versare la restante metà in altrettante rate, con
decorrenza dallultima rata prevista globalmente per ciascuna tipologia di tributo o
contributo. Le disposizioni dellarticolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266,
non si applicano alla procedura di cui al presente articolo.
5. Le modalità di versamento delle somme di
cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze.
6. Per i versamenti dei tributi e contributi
sospesi effettuati oltre le scadenze dei termini previsti, ma comunque entro il 1º
gennaio 2002, non si dà luogo allapplicazione di sanzioni.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6
si applicano anche ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. Le modalità di
versamento sono fissate dagli enti impositori»;
b) dopo il comma 7, è
inserito il seguente:
«7-bis. Fino al termine di cui al comma 1, sono sospesi i
procedimenti di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relativi ai tributi,
contributi e premi di cui al presente articolo».
25. Per le finalità di cui allarticolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, le regioni possono utilizzare, nei limiti del 4 per cento, le disponibilità derivanti dai mutui di cui allarticolo 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e allarticolo 45 della presente legge.
26. Il termine per la presentazione delle domande di rilocalizzazione da parte dei titolari di attività produttive ubicate in aree a rischio di cui allarticolo 4-quinquies, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, è prorogato, nel limite delle risorse disponibili, al 31 dicembre 2002.
27. Le regioni Marche e Umbria stabiliscono criteri e modalità per la concessione di contributi straordinari a fondo perduto per finanziare il maggiore costo di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati rispetto al contributo concesso ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, tenuto conto del reddito dei proprietari o delle particolari complessità dellintervento.
28. Nellambito delle residue disponibilità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, il contributo al pagamento degli interessi ivi previsto è concesso sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate ai fini della ripresa dellattività da parte delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, anche in difformità con le voci di spesa preventivate nei piani di investimento, ovvero sulla base di documentazione presentata anche successivamente al periodo di preammortamento, e ricomprese tutte le spese sostenute per lestinzione di finanziamenti connessi allattività delle imprese antecedenti al mese di novembre 1994. In caso di cessazione dellattività o fallimento dellimpresa danneggiata, il contributo di cui al presente comma è concesso sulla base della stima dei beni danneggiati, comprese le scorte. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro dellinterno e con il Ministro delle attività produttive, emanato ai sensi dellarticolo 2, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, in sostituzione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro, emanato di concerto con il Ministro dellinterno e con il Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato, del 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995, nonchè le modalità per lannullamento delle revoche già avvenute ai sensi delle medesime disposizioni.
29. A valere sugli stanziamenti già assegnati per lattuazione della legge 2 maggio 1990, n. 102, possono essere concessi i finanziamenti agevolati di cui allarticolo 12 della medesima legge n. 102 del 1990.
30. La regolarizzazione e la definizione con gli uffici dellAgenzia delle entrate della posizione dei soggetti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le indennità di trasferta di cui allarticolo 133 dellordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è ammessa anche per le indennità riscosse negli anni antecedenti al 1993 con le stesse modalità indicate nellarticolo 35, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, in ununica soluzione, entro il 28 febbraio 2002, oppure in dodici rate bimestrali di eguale importo a decorrere dalla stessa data. Le liti fiscali pendenti sono dichiarate estinte, a seguito della regolarizzazione di cui allarticolo 35, comma 1, della citata legge n. 342 del 2000. Non si dà luogo al rimborso delle somme eventualmente versate.
31. Allarticolo 85, comma 4, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e tutte le prestazioni di secondo livello qualora lesame mammografico lo richieda». Le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono conseguentemente aumentate di 5 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2002.
32. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle imprese armatrici italiane, per lanno 2002, i benefici di cui allarticolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi nel limite del 43 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per lintero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio. Lefficacia dei predetti benefici è subordinata allautorizzazione e ai vincoli della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni.
33. Allarticolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta mesi».
34. Per il completamento degli interventi per la continuità territoriale della Sicilia, di cui agli articoli da 133 a 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per lanno 2002, alla regione Sicilia sono assegnate ulteriori risorse finanziarie per complessivi 51.645.689,91 euro.
35. In conformità alle disposizioni di cui allarticolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto limposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra lo scalo aeroportuale di Crotone e i principali aeroporti nazionali. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce i contenuti dellonere di servizio in relazione alle tipologie e ai livelli tariffari, ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni, al numero dei voli, agli orari dei voli, alle tipologie degli aeromobili, alla capacità di offerta.
36. Qualora nei trenta giorni successivi alladozione del decreto di cui al comma 35 nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indice con proprio decreto una gara di appalto europea per lassegnazione delle rotte tra lo scalo aeroportuale di Crotone e gli aeroporti nazionali, secondo le procedure previste dallarticolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g) e h), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce lentità delleventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato.
37. Allo scopo di promuovere lattività di formazione internazionale e di diffusione delle diverse culture nazionali, è riconosciuto per gli istituti di cultura stranieri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1960, n. 1574, ovvero diretta emanazione di università estere, appositamente convenzionati con scuole pubbliche di alta formazione, un contributo fruibile anche come credito di imposta, nel limite complessivo di 5.164.568,99 euro annui, per la realizzazione di iniziative di ricerca, formazione e integrazione culturale. Il contributo fruibile anche come credito di imposta non concorre alla determinazione della base imponibile e può essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma e sono individuati annualmente gli istituti per i quali è riconosciuto il contributo fruibile anche come credito di imposta e la misura massima dello stesso.
38. Allo scopo di garantire laccesso gratuito attraverso la rete INTERNET agli atti parlamentari e alle biblioteche e agli archivi storici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze.
39. A favore degli allevamenti ippici sono previste per lanno 2002 incentivazioni nella misura massima di 2.582.284,50 euro complessivi per lo sviluppo dellippoterapia e per il miglioramento genetico dei trottatori e dei galoppatori. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze sono stabilite le disposizioni per lattuazione del presente comma e per lerogazione degli incentivi da parte dellUnione nazionale per lincremento delle razze equine (UNIRE).
40. Le disponibilità finanziarie non impegnate giacenti al 1º gennaio 2002 sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al fondo rotativo di cui allarticolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, ed allarticolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono destinate fino ad un massimo di 30 milioni di euro nellanno 2002 per iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, ai sensi dellarticolo 1, comma 6, della legge 6 febbraio 1992, n. 180. Su richiesta del Ministero degli affari esteri, tali disponibilità sono versate allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, ai pertinenti centri di responsabilità del Ministero degli affari esteri.
41. Al comma 4 dellarticolo 92 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: «per attività formative» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da destinare alla ricerca sulle cellule staminali e sui vaccini e al cofinanziamento con il settore privato per lo sviluppo di progetti specifici di ricerca di interesse pubblico, che saranno individuati con decreti del Ministero della salute».
42. Al fine di assicurare le prestazioni sanitarie durgenza nelle isole minori e nelle località montane disagiate le aziende unità sanitarie locali possono consentire lo svolgimento di attività di natura libero professionale, anche a carattere stagionale, da parte di medici, ostetriche ed infermieri, sulla base di modalità e criteri definiti dalla regione o provincia autonoma competente per territorio. Lo svolgimento delle attività può essere affidato anche ai medici specializzati e costituisce titolo valutabile ai fini della progressione in carriera.
43. Ai fini degli interventi di cui allarticolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzata, per lanno 2002, la spesa di 154.937.000 euro.
44. Allarticolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e successive modificazioni, le parole: «lire 150.000» sono sostituite dalle seguenti: «lire 190.000». Allarticolo 1 della legge 12 ottobre 1957, n. 978, le parole: «popolari di corte di assise di appello» sono sostituite dalle seguenti: «onorari del tribunale ordinario». È abrogato il comma 6 dellarticolo 36 della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituito dallarticolo 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273.
45. In relazione al nuovo assetto dipartimentale del Ministero della giustizia e per la corresponsione del trattamento accessorio a tutti i titolari degli uffici dirigenziali generali è autorizzata la spesa di 3.905.000 euro per lanno 2002 e 3.667.000 euro a decorrere dallanno 2003. Tali somme sono comprensive degli oneri riguardanti gli emolumenti accessori, determinati dal Ministro della giustizia, da corrispondere, a decorrere dalla data di insediamento, ai titolari degli uffici dirigenziali generali dipendenti da pubbliche amministrazioni in regime di diritto pubblico e che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico.
46. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, nel limite della complessiva spesa di 215.878.984 euro per lanno 2002 a carico del Fondo di cui allarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, può disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonchè il completamento degli interventi di integrazione salariale straordinaria, di cui agli articoli 1 e 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2001. La misura dei predetti trattamenti è ridotta del 20 per cento.
47. Allarticolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni 2001 e 2002, tale finalizzazione è limitata a lire 10 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2000, 2001 e 2002 tale finalizzazione è limitata a lire 10 miliardi».
48. I soggetti indicati nel decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2001, e risultati assegnatari per il rilascio delle concessioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, e successivi, che, contestualmente alla richiesta di collaudo nei termini di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, ne chiedano la proroga ai fini del completamento dei lavori, possono ottenerla dallamministrazione concedente per un periodo massimo di novanta giorni e dietro pagamento, in favore dellerario, di una penale di 1.000 euro al giorno, da computare fino alla data della successiva richiesta di collaudo. La proroga potrà intervenire solo nel caso di comprovato inizio dei lavori.
49. Cessano di avere efficacia le concessioni per la realizzazione di opere di viabilità finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, che alla data del 31 dicembre 2001 risultano bloccate per qualsiasi motivo da almeno tre anni. Il commissario ad acta previsto dallarticolo 10 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, con propria determinazione, affida entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il completamento della realizzazione delle opere con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione.
50. Allarticolo 5, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono aggiunte, in fine, le parole: «eventualmente anche tra diverse intese istituzionali di programma».
51. Per il completamento degli interventi urgenti per le opere pubbliche e la loro messa in sicurezza a seguito degli eventi alluvionali verificatisi negli anni 1994 e 2000, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che la regione Piemonte stipula. A tale fine sono autorizzati due limiti di impegno di 10 milioni di euro a decorrere dallanno 2002 e di 10 milioni di euro a decorrere dallanno 2003. Per disciplinare tali interventi sono emanate ordinanze ai sensi dellarticolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dintesa con la regione medesima. La regione presenta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifico piano di utilizzo al Dipartimento della protezione civile, che dispone lassegnazione nei successivi trenta giorni. Gli interventi previsti dallarticolo 3, comma 1, lettera c), dallarticolo 6, comma 1, e dallarticolo 8, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, per le regioni Liguria e Piemonte sono destinati al rimborso dei danni subiti dai privati.
52. Allarticolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, le parole: «per gli anni 2000 e 2001» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 2005».
53. Allarticolo 90, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre
2001» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2002»;
b) dopo le parole:
«decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,» sono inserite le seguenti: «ovvero
di processi di ristrutturazione del sistema sanitario regionale finalizzati alla
razionalizzazione e al contenimento della spesa sanitaria».
54. Al fine di favorire ladeguamento della rete distributiva alle nuove tecnologie, anche attraverso lacquisto di apparecchi nuovi, collegabili ad INTERNET quali strumenti polifunzionali in grado di supportare laccesso e la distribuzione di servizi diffusi, è istituito presso il Ministero delle attività produttive un Fondo per linformatizzazione della rete distributiva delle piccole e medie imprese commerciali, con una dotazione, per lanno 2002, di 15 milioni di euro. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono determinati modalità e criteri per laccesso al Fondo.
55. Le eventuali maggiori disponibilità per il bilancio dello Stato, derivanti dai minori versamenti allINPS in funzione delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 10 dellarticolo 38, per gli anni 2002, 2003 e 2004 sono utilizzate per il 98 per cento per incrementare il Fondo per loccupazione di cui allarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
56. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 19, il
comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Entro il 31 marzo 2002 le regioni, sulla base delle
metodologie di calcolo e della definizione di materiale riciclato stabilite da apposito
decreto del Ministero dellambiente e delle tutela del territorio, di concerto con i
Ministeri delle attività produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari
regionali, adottano le disposizioni occorrenti affinché gli uffici e gli enti pubblici, e
le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il
fabbisogno annuale dei manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una quota di
prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno
medesimo.»;
b) allarticolo 41, comma 2,
lettera e), sono aggiunte le seguenti parole: «, anche eventualmente destinando,
nellambito della ripartizione dei costi prevista dalla lettera h), una quota
aggiuntiva del contributo ambientale ai consorzi che realizzano le percentuali di recupero
superiori a quelle minime indicate nel Programma generale, al fine del conseguimento degli
obiettivi globali di cui allallegato E, lettera a), annesso al presente
decreto. Nella medesima misura è ridotta la parte del contributo spettante ai consorzi
che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero».
57. Allarticolo 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 476, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, linteressato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dellamministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con lamministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo».
58. I progetti finalizzati a processi di ristrutturazione degli enti gestori di attività formativa già finanziati per lanno 2001 ai sensi del comma 9 dellarticolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono rifinanziati per lanno 2002 per limporto di 9 milioni di euro, a carico del Fondo per loccupazione di cui allarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, da ripartire con le medesime modalità previste dal citato comma 9 dellarticolo 118 della legge n. 388 del 2000.
59. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per lanno 2002 a valere sui fondi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, per la realizzazione di un piano di risanamento ambientale delle aree portuali del Basso Adriatico, da definire dintesa con le regioni interessate individuate con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro dellambiente e della tutela del territorio, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
60. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per lanno 2002 per il finanziamento di interventi urgenti diretti a fronteggiare lemergenza idrica nella regione Puglia e nella Capitanata in particolare.
61. Larticolo 63, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, si applica anche in caso di trasferimento dei servizi di riscossione dei tributi e di tesoreria degli enti locali.
62. Allarticolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 82 è abrogato.
63. Allarticolo 36 della legge 17 maggio
1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito
dal seguente:
«5. È concesso alle piccole e medie imprese estrattive e
di trasformazione, come definite dal decreto del Ministro dellindustria, del
commercio e dellartigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 229 del 1º ottobre 1997, con sede legale e stabilimento operativo
in Sardegna, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un contributo delle
spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo nei limiti del massimale previsto dal
vigente regime degli aiuti di Stato per la piccola e media impresa nelle regioni di cui
allobiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno
1999, per i semilavorati ed i prodotti finiti provenienti dalle imprese industriali sarde
e destinati al restante territorio comunitario, secondo le procedure di cui al comma 6, a
valere sulle risorse di cui al comma 7.»;
b) al comma 6, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Lattuazione delle disposizioni di cui al
comma 5 è affidata alla Società finanziaria industriale rinascita Sardegna (SFIRS). A
tale fine con apposita convenzione, da definire entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità per il
trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla SFIRS».
64. È prorogata per lanno 2002, in favore dei comuni della Basilicata e della Calabria interessati dal sisma del 9 settembre 1998, la concessione, da parte del Ministero dellinterno, del contributo straordinario, ai sensi dellarticolo 2, comma 2, e dellarticolo 4, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, per un importo pari a 2,50 milioni di euro.
65. Allarticolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, dopo la parola: «convenzione» è aggiunta la seguente: «regionale».
66. Per la realizzazione del programma «Genova capitale europea della cultura 2004» è autorizzato un contributo al comune di Genova di 3 milioni di euro per lanno 2002, per interventi di restauro, ristrutturazione ed adeguamento su beni pubblici interessati allattuazione del programma e funzionali alla valorizzazione dei beni di interesse storico-artistico.
67. Quando disposizioni contenute in leggi, regolamenti o statuti di enti pubblici prevedono che degli organismi collegiali devono fare parte rappresentanti del soppresso Ministero delle finanze o del soppresso Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ovvero di dipartimenti o organi dei predetti Ministeri, il Ministro delleconomia e delle finanze provvede alla designazione o alla nomina, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di quanto disposto ai sensi del periodo seguente. Al fine del migliore utilizzo delle risorse umane per i compiti istituzionali delle amministrazioni di appartenenza, gli incarichi di cui allarticolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, possono essere conferiti dalle pubbliche amministrazioni, sulla base dei criteri di cui al comma 5 del medesimo articolo 53 ed entro limiti prefissati dalla amministrazione competente, anche a soggetti estranei allamministrazione, in possesso, oltre che dei requisiti professionali richiesti per lespletamento dellincarico, dei requisiti generali per laccesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni indicati nellarticolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dallarticolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693. In tale caso vengono stabilite le modalità per assicurare il necessario collegamento funzionale, ed i connessi obblighi, tra lamministrazione ed i soggetti estranei alla stessa chiamati a fare parte degli organismi collegiali.
68. Al fine di assicurare leffettivo rispetto del principio dellinvarianza della spesa nellattuazione dei regolamenti previsti dagli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, leventuale maggiore onere derivante dalla previsione di trattamenti economici commisurati a quelli spettanti ai soggetti preposti agli uffici di cui allarticolo 19, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è compensato considerando indisponibile, ai fini del conferimento presso la stessa amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.
69. In sede di prima attuazione, ove la contrattazione integrativa richiamata dallarticolo 16, comma 1, secondo periodo, della presente legge, riguardante i dirigenti incaricati della titolarità di uffici o funzioni di livello non generale, non sia definita entro il 30 giugno 2002, per i compensi correlati ad incarichi aggiuntivi si applica in ogni caso la disciplina della onnicomprensività retributiva, di cui allarticolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
70. Allarticolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dallarticolo 78, comma 15, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2002». Allonere derivante dallattuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse non utilizzate dello stanziamento di 40 miliardi di lire previsto dal citato articolo 78, comma 15, lettera c), della legge n. 388 del 2000, e delle ulteriori risorse preordinate alla medesima finalità nellambito del Fondo per loccupazione nei limiti di 50 milioni di euro.
71. Allarticolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2002».
72. Lintervento di cui allarticolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, può proseguire per lanno 2002 nei limiti delle risorse finanziarie impegnate per la medesima finalità entro il 31 dicembre 2001.
73. Al comma 6-bis dellarticolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come da ultimo modificato dal comma 23 dellarticolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « 30 giugno 2001» sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2002».
74. Fatti salvi i poteri del Ministro delleconomia e delle finanze sulla CONSIP spa e sulle modalità di ricorso alla citata Società da parte di altri soggetti istituzionali, il Ministro per linnovazione e le tecnologie può avvalersi della citata Società per lo svolgimento delle proprie attribuzioni istituzionali.
75. Allarticolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Limposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni».
76. Allarticolo 490 del codice di
procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Il giudice dispone inoltre che lavviso sia inserito
una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella
zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e, quando
occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. La divulgazione
degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi
complementare e non alternativa».
77. Le agevolazioni nelle aree depresse ai sensi
dellarticolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono estese ai programmi di
ammodernamento degli esercizi di cui allarticolo 4, comma 1, lettera d), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Le agevolazioni sono altresì estese alle
imprese di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico di cui
allarticolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, per progetti riguardanti:
a) lo sviluppo di formule
commerciali che prevedono lintegrazione della somministrazione con la vendita di
beni e/o servizi;
b) la realizzazione
di investimenti riguardanti imprese aderenti a catene commerciali anche in forma di franchising;
c) la realizzazione
di investimenti da parte di imprese che hanno ottenuto marchi di qualità del servizio e/o
di tipicità dellofferta gastronomica rilasciati o attestati da camere di commercio,
regioni e province.
78. Le modalità per lattuazione dellintervento di cui al comma 77 sono determinate sulla base di specifiche direttive emanate dal Ministero delle attività produttive entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
79. Al comma 1 dellarticolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella determinazione dei suddetti criteri il Comitato interministeriale per la programmazione economica prevede una percentuale di intervento a carico delle regioni nel rispetto di un tetto massimo di cofinanziamento pari al 10 per cento della quota pubblica complessiva ovvero una diversa graduazione del cofinanziamento regionale per le regioni operanti nei territori di cui allobiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999».
80. Le risorse del fondo di cui al comma 1 dellarticolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono altresì destinate, nei limiti di 30.987.414 euro per ciascuno degli anni 2002-2004, al finanziamento dei programmi predisposti dalle amministrazioni comunali per la qualificazione della rete commerciale ai sensi dellarticolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Allonere derivante dallattuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo dello stanziamento per il Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui allarticolo 52, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
81. È istituita, per gli anni 2002-2004, una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, disposta dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui allarticolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41. A tale fine è stanziato limporto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
82. Allo scopo di procedere alla definitiva liquidazione delle istanze di ammissione a contributo di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il termine del 31 dicembre 1999, è stanziato limporto di 2.500.000 euro.
83. Allarticolo 127, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, lultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il concorso dello Stato per la costituzione e la dotazione finanziaria annuale del fondo è contenuto nei limiti dei parametri contributivi stabiliti per i contratti assicurativi, applicati ai valori delle produzioni garantite dal fondo stesso e non deve superare limporto versato dal socio aderente alle azioni di mutualità e solidarietà. Le modalità operative e gestionali del fondo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro delle politiche agricole e forestali, dintesa con la medesima Conferenza permanente, con proprio decreto, stabilisce la quota di stanziamento per la copertura dei rischi agricoli da destinare alle azioni di mutualità e solidarietà».
84. Il secondo periodo del comma 2 dellarticolo 21 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è sostituito dal seguente: «Trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 17, comma 2, lettere a), b), c), d) e f)».
85. Nellambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, numeri 227 e 228, un importo pari a 30 milioni di euro per lanno 2002 è destinato al finanziamento degli interventi di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.
86. Alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, allarticolo 145, comma 13, secondo periodo, le parole: «nellanno 2001 e» sono soppresse.
87. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per lanno finanziario 2002, concernenti spese classificate «consumi intermedi», sono ridotti del 9 per cento per lanno 2002, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, a spese delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonchè di quelli aventi natura obbligatoria.
88. Per le finalità di cui allarticolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stanziata la somma di 51.645.690 euro nellesercizio finanziario 2002 a valere sul Fondo per loccupazione di cui allarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
(Disposizioni concernenti lo stabilimento ILVA di Genova Cornigliano)
1. Al fine di conseguire gli scopi previsti dallarticolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed in particolare la definitiva chiusura di tutte le lavorazioni a caldo e la cessazione dei conseguenti effetti inquinanti, le aree appartenenti al demanio portuale, escluse le banchine, occupate dallo stabilimento ILVA di Genova Cornigliano, sono sdemanializzate. Dette aree sono assegnate, in adesione alla sua richiesta e previo versamento dellindennizzo di 2,60 milioni di euro, al patrimonio disponibile della regione Liguria per essere destinate, in coerenza con le determinazioni del comune di Genova e della provincia di Genova nellesercizio dei rispettivi poteri di pianificazione territoriale, ad insediamenti socio-produttivi strategici di rilevante interesse regionale ambientalmente compatibili.
2. La regione Liguria conferisce le aree di cui al comma 1 ad una società per azioni allo scopo costituita, alla quale potranno partecipare, a richiesta, il comune di Genova e la provincia di Genova in quota complessivamente e congiuntamente paritaria a quella della regione Liguria. Tale società verrà altresì partecipata in quota minoritaria da soggetto designato dal Governo. La società per azioni dispone di dette aree anche per definire, secondo le modalità più opportune, la disciplina complessiva dei rapporti giuridico-economici relativi al soggetto privato attuale concessionario, garantisce la continuità dellattuale occupazione anche attraverso il consolidamento delle lavorazioni a freddo e utilizza le risorse indicate nellarticolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426. In tale quadro il Governo garantisce il mantenimento della continuità occupazionale di tutti i lavoratori interessati. Tutti i trasferimenti previsti dal presente articolo sono esenti da imposizioni fiscali.
(Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali)
1. Al fine di promuovere, in coerenza con gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, la realizzazione delle opere pubbliche di regioni, province, comuni, comunità montane e relativi consorzi, presso il Ministero delleconomia e delle finanze è istituito a decorrere dal 2002 il Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali.
2. I contributi erogati dal Fondo sono volti al finanziamento delle spese di progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali e devono risultare almeno pari al 50 per cento del costo effettivo di progettazione.
3. Ai fini dellammissione al contributo,
le regioni e gli enti locali presentano apposita domanda al Ministero delleconomia e
delle finanze contenente le seguenti indicazioni:
a) natura, finalità e stima
dei tempi di realizzazione dellopera pubblica ammessa al contributo;
b) entità dei
singoli contributi richiesti, in valore assoluto ed in percentuale del costo di
progettazione dellopera;
c) stima del costo
di esecuzione dellopera, al netto del costo di progettazione;
d) la spesa per
investimenti effettuata dallente e lammontare dei trasferimenti in conto
capitale ricevuti in ciascuno degli anni del triennio precedente.
4. Il prospetto contenente le informazioni di cui al comma 3 e le relative modalità di trasmissione sono definiti con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2002. In caso di ingiustificati ritardi o gravi irregolarità nellimpiego del contributo, il beneficio è revocato con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze.
5. Il Ministro delleconomia e delle finanze trasmette annualmente al Parlamento, per lacquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, un piano nel quale viene individuata la destinazione delle disponibilità del Fondo. In sede di prima attuazione della presente legge, per lanno 2002, gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono prioritariamente individuati tra quelli indicati in apposita deliberazione delle competenti Commissioni parlamentari.
6. Per lanno 2002 la dotazione del Fondo è determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi il Fondo può essere rifinanziato per gli interventi di cui al presente articolo con la procedura di cui allarticolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
7. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei traporti, sono dettate le disposizioni per lattuazione del presente articolo.
(Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale)
1. Al fine di contribuire alla realizzazione delle opere pubbliche e delle infrastrutture di interesse locale, promuovere la funzione delle autonomie locali nella valorizzazione delle risorse del territorio e nella soddisfazione dei bisogni primari delle popolazioni, coerentemente con i principi di sussidiarietà e diffuso decentramento, nonchè garantire lefficace raccordo, in coerenza con gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, tra la realizzazione del piano straordinario delle infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni con le esigenze infrastrutturali locali, presso il Ministero delleconomia e delle finanze è istituito a decorrere dal 2002 il Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale.
2. I contributi erogati dal Fondo di cui al comma 1 sono finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di interesse locale indispensabili per la valorizzazione delle risorse produttive e delle realtà sociali interessate.
3. Il Ministro delleconomia e delle finanze trasmette annualmente al Parlamento, per lacquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, un piano nel quale viene individuata la destinazione delle disponibilità del Fondo. In sede di prima applicazione, per lanno 2002, gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono prioritariamente individuati tra quelli indicati in apposita deliberazione delle competenti Commissioni parlamentari.
4. Per lanno 2002 la dotazione del Fondo è determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi il Fondo può essere rifinanziato per gli interventi di cui al presente articolo con la procedura di cui allarticolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
5. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze sono dettate le disposizioni per lattuazione del presente articolo.
(Disposizioni in favore del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano)
1. Al fine di promuovere la realizzazione di interventi urgenti per la protezione dal fenomeno dellerosione delle coste del Tirreno meridionale ricadenti nel Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, è riconosciuto un contributo straordinario in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura di 5,64 milioni di euro per lanno 2002, 12,911 milioni di euro per lanno 2003 e 12,911 milioni di euro per lanno 2004.
(Disposizioni in materia di risorse finanziarie da destinare alla società Ferrovie dello Stato Spa)
1. Al fine di consentire lattribuzione alla società Ferrovie dello Stato Spa, in conto aumento di capitale sociale, delle risorse finanziarie di cui allarticolo 1, comma 3, e allarticolo 3, comma 1, della legge 8 ottobre 1998, n. 354, nonché allarticolo 145, comma 78, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i corrispondenti stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono trasferiti nello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze.
(Modifica allarticolo 23 della legge 5 marzo 2001, n. 57)
1. Al comma 1 dellarticolo 23 della legge 5 marzo 2001, n. 57, le parole: «non superiore al 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore all80 per cento». Conseguentemente, al comma 5 dellarticolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 24 ottobre 2001, n. 407, le parole: «non superiore al 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore all80 per cento».
(Disposizioni in favore dei settori tessile, dellabbigliamento e calzaturiero)
1. La somma di lire 110 miliardi di cui allarticolo 103, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aumentata per lanno 2002 di 1,50 milioni di euro, e per lanno 2003 di 1 milione di euro, interamente finalizzati alla concessione di contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis per il settore produttivo tessile, dellabbigliamento e calzaturiero. Tali contributi sono in particolare finalizzati alla realizzazione di progetti consortili adottati da enti pubblici o da soggetti privati per la formazione e la valorizzazione degli stilisti.
(Modifiche allarticolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)
1. Allarticolo 8 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo la
parola: «svantaggiate» sono aggiunte le seguenti: «e per le imprese agricole di tutto
il territorio nazionale»;
b) al comma 1, dopo
le parole: «16 giugno 1998, n. 209,» sono inserite le seguenti: «nonché alle
imprese agricole di cui allarticolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, che effettuano nuovi investimenti ai sensi dellarticolo 51 del
regolamento (CE) n. 1257/1999, del Consiglio, del 17 maggio 1999»;
c) al comma 3, dopo
le parole: «Abruzzo e Molise» sono inserite le seguenti: «e alle imprese agricole di
cui al comma 1»;
d) dopo il comma 7
è inserito il seguente:
«7-bis. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le
tipologie di investimento per le imprese agricole e per quelle della prima trasformazione
e commercializzazione ammesse agli aiuti, in osservanza di quanto previsto dal piano di
sviluppo rurale di cui al citato regolamento (CE) n. 1257/1999 e di quanto previsto
dallarticolo 17 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».
2. Alle imprese agricole di cui allarticolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano investimenti ai sensi dellarticolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano le limitazioni di cui allarticolo 5, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
(Modifica allarticolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)
1. Dopo il comma 3 dellarticolo 45 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Tra gli immobili di cui al comma 3
rientrano anche quelli ad uso non abitativo qualora destinati, realizzati, assegnati
oppure utilizzati per i profughi di cui al citato comma 3, ed allorché negli stessi
immobili si svolgano o si siano svolte attività culturali, sociali, scolastiche e
sanitarie. Rientrano altresì nei predetti immobili quelli destinati allo svolgimento di
attività commerciali o artigianali, nella misura in cui siano diretti a soddisfare
esigenze di primaria necessità, in attuazione degli scopi statutari degli enti soppressi
di cui al comma 3».
(Modifiche allarticolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)
1. Allarticolo 109 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la
lettera m), è aggiunta la seguente:
«m-bis)
elaborazione ed attuazione di piani di sostenibilità in aree territoriali di particolare
interesse dal punto di vista delle relazioni fra i settori economico, sociale e
ambientale»;
b) il comma 3 è
sostituito dal seguente:
«3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il
Ministro dellambiente e della tutela del territorio definisce, previa approvazione
del Comitato interministeriale per la programmazione economica, il programma annuale di
utilizzazione del fondo di cui al comma 1, elaborato anche sulla base delle proposte fatte
pervenire dalle altre amministrazioni interessate. In tale programma sono individuati:
a) le specifiche tipologie di
azione da finanziare;
b) i settori
prioritari di intervento, con particolare riferimento a quelli indicati nel comma 2;
c) i fondi
attribuibili alle singole misure ed interventi programmati, in relazione alle risorse
finanziarie disponibili per lanno di riferimento;
d) le condizioni e
le modalità per lattribuzione e lerogazione delle forme di sostegno, anche
mediante credito di imposta;
e) le priorità
territoriali e tematiche;
f) le categorie di
soggetti beneficiari;
g) le modalità di
verifica della corretta e tempestiva attuazione delle iniziative e di valutazione dei
risultati conseguiti».
(Modifica allarticolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412)
1. Allarticolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dopo le parole: «policlinici universitari a diretta gestione,» sono inserite le seguenti: «gli ospedali classificati».
(Modifiche allarticolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260)
1. Il comma 3 dellarticolo 2 del decreto
legislativo 10 agosto 2000, n. 260, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
«3. Per i vigneti abusivamente impiantati dal 1º
settembre 1993 al 31 agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la
dichiarazione di cui al comma 1 e che abbiano ottenuto, entro il 31 luglio 2002, la
regolarizzazione prevista dallarticolo 2, paragrafo 3, lettera a), del
regolamento (CE) n. 1493/99, e successive modificazioni e disposizioni applicative,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 258 euro per ogni ettaro della
superficie vitata. Per i vigneti abusivamente impiantati dal 1º settembre 1993 al 31
agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione prevista
dallarticolo 2, paragrafo 3, lettera c), del medesimo regolamento (CE)
n. 1493/99, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 1.033 euro a 6.197 euro per
ettaro, se limpianto in relazione ai vitigni utilizzati è idoneo esclusivamente per
la produzione di vini da tavola, in base a criteri fissati con provvedimento della giunta
regionale competente per territorio, tenuto conto della realtà locale;
b) da 2.582 euro a
12.911 euro per ettaro, se limpianto in relazione ai vitigni utilizzati è idoneo
per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni delimitate, in base a criteri
fissati con provvedimento della giunta regionale».
2. Dopo il comma 3 dellarticolo 2 del decreto legislativo
10 agosto 2000, n. 260, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Per i vigneti impiantati anteriormente al 1º
settembre 1993 non si applicano le sanzioni di cui al comma 3 secondo quanto disposto
dallarticolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e gli stessi vigneti
devono essere considerati a tutti gli effetti regolarizzati.
3-ter. Le regioni determinano limporto
a carico del produttore delle spese amministrative per liscrizione
allinventario di cui al regolamento (CE) n.1493/99 dei vigneti di cui al comma 3-bis».
(Disposizioni in favore delle imprese armatrici delle unità da pesca e a tutela delloccupazione del personale marittimo)
1. Alle imprese armatrici di unità da pesca che ottemperino a quanto stabilito dallarticolo 3 del regolamento (CE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che intendano conseguire per le stesse labilitazione alla categoria di pesca appropriata allattività cui il peschereccio è funzionalmente orientato, nonché alle imprese armatrici di unità da pesca esistenti ed aventi lunghezza fra le perpendicolari superiore a diciotto metri che debbano essere adeguate alle previsioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, è concesso un contributo in conto capitale sulle spese di investimento per gli interventi strutturali di adeguamento necessari. A tale fine è autorizzata la spesa di 7,50 milioni di euro per lanno 2002 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
2. Il contributo, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, è elevato del 30 per cento rispetto ai massimali di intervento previsti dallallegato IV del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999.
3. Gli oneri di installazione e funzionamento relativi ai sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca nazionali, previsti dal citato regolamento (CE) n. 2847/93, e successive modificazioni, gravano sul Fondo centrale per il credito peschereccio, previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41, nei limiti della dotazione finanziaria assegnata al Ministero delle politiche agricole e forestali.
4. Al fine di salvaguardare le imprese armatrici
di unità navali mercantili e per la tutela delloccupazione dei marittimi italiani:
a) a parziale modifica di
quanto previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000, come
modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 22 dicembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.24 del 30 gennaio 2001, il personale
navigante con la qualifica di padrone marittimo di prima classe al traffico, con almeno
dodici mesi di navigazione in qualità di comandante, può convertire il certificato IMO
STCW/78 con quello IMO STCW/95 acquisendo il titolo di comandante con limitazione al
comando di navi fino a 7.000 tonnellate; i padroni marittimi di seconda classe al
traffico, con almeno dodici mesi di navigazione in qualità di comandante possono
convertire il certificato IMO STCW/78 con quello IMO STCW/95 acquisendo il titolo di
comandante con limitazione al comando di navi fino a 5.000 tonnellate;
b) i marittimi per i
quali siano richiesti i certificati di antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio e
primo soccorso elementare ai sensi della Convenzione STCW/95, e che non abbiano
frequentato i corsi o sostenuto esami, vengono ugualmente certificati qualora abbiano
navigato per un periodo di sei mesi negli ultimi cinque anni. Su di essi graverà comunque
lobbligo di frequentare i corsi e sostenere gli esami per antincendio di base e
sopravvivenza e salvataggio e sostenere soltanto gli esami per il primo soccorso
elementare, entro dodici mesi, a far data dal 1º febbraio 2002. Trascorso tale termine
senza che siano stati frequentati i corsi e sostenuti gli esami, le certificazioni
rilasciate ai sensi del presente comma perdono efficacia.
(Interventi per la protezione dallinfluenza catarrale dei ruminanti)
1. Gli interventi di cui alla lettera b) del comma 2 dellarticolo 7-bis del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, e successive modificazioni, sono estesi, per i capi destinati alla macellazione a decorrere dal 1º aprile 2001 e fino al 31 dicembre 2002, alle aziende zootecniche e alle cooperative di allevamento bovini ubicate nelle regioni e province sottoposte a sorveglianza dellinfluenza catarrale dei ruminanti (blue tongue) di cui allallegato I della decisione 2001/783/CE della Commissione, del 9 novembre 2001.
2. Al fine di assicurare la realizzazione di
interventi urgenti diretti a fronteggiare lemergenza nel settore zootecnico, ed in
particolare nel comparto bovino, causata dallinfluenza catarrale dei ruminanti, le
disponibilità di cui allautorizzazione di spesa prevista dallarticolo 7-ter,
comma 6, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono destinate, a decorrere dal 1º gennaio 2002, ad
un apposito «Fondo per lemergenza blue tongue» per il finanziamento di:
a) interventi per
assicurare, in conformità allarticolo 87, paragrafo 2, lettera b), del
Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, lagibilità
degli allevamenti, che operano nella linea vacca-vitello, compromessa dallimprevista
permanenza dei capi in azienda e per evitare linterruzione dellattività
agricola ed i conseguenti danni economici e sociali. A tale fine, nei limiti della
dotazione del Fondo, viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo da
corrispondere allazienda di allevamento previa attestazione della macellazione,
avvenuta a decorrere dal 31 gennaio 2001, del bovino detenuto in azienda per almeno cinque
mesi, fino a 77, 46 euro per i bovini in età compresa fra 6 e 12 mesi, fino a 144,92 euro
per i bovini di età compresa fra 12 e 24 mesi e 180,75 euro per le vacche a fine carriera
produttiva;
b) un indennizzo di
51, 64 euro a capo per gli stessi motivi di cui alla lettera a), da corrispondere
allazienda di allevamento per la macellazione del vitello di età inferiore a 6
mesi; ai capi di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni dellarticolo
1 del citato decreto-legge n. 1 del 2001.
3. La disposizione di cui al comma 2, lettera a), deve intendersi nel senso che lindennizzo è corrisposto allazienda di allevamento, previa attestazione della macellazione o della cessione per vendita.
4. La sospensione dei termini di cui al comma 2 dellarticolo 7-ter del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, e successive modificazioni, è estesa fino al 31 dicembre 2002 limitatamente alle aziende zootecniche e alle cooperative di allevamento bovini, ubicate nelle regioni e province sottoposte a sorveglianza dellinfluenza catarrale dei ruminanti di cui allallegato I della decisione 2001/783/CE della Commissione, del 9 novembre 2001. Le somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione saranno ridotte e versate, a decorrere dal 1º gennaio 2004, in cento rate mensili.
5. La lettera a) del comma 1
dellarticolo 129 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituita, a
decorrere dal 1º gennaio 2002, dalla seguente:
«a) interventi strutturali
e di indennizzo per assicurare lagibilità degli allevamenti bovini che operano
nella linee vacca-vitello, nonché di prevenzione in allevamenti di bovini e ovini, in
zone di protezione di sorveglianza istituite dallautorità sanitaria a seguito della
accertata presenza di influenza catarrale dei ruminanti: euro 10.329.138 per ciascuno
degli anni 2002 e 2003;».
(Programmazione negoziata in agricoltura)
1. I finanziamenti revocati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ad iniziative di programmazione negoziata nel settore agroalimentare e della pesca sono assegnati al finanziamento di nuovi patti territoriali e contratti di programma riguardanti il settore medesimo.
2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono predisposti contratti di programma ed emanati bandi di gara per patti territoriali, attivabili e finanziabili su tutto il territorio nazionale previa delibera del CIPE secondo gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato per lagricoltura, nei limiti delle risorse rese disponibili attraverso le revoche di cui al comma 1.
3. Allarticolo 124, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente periodo: «Per tali patti, per i quali sia stato emanato il decreto di approvazione da parte del Ministro competente, il finanziamento pubblico riguarda tutte le iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali previste da ciascun patto, anche se le stesse sono attuabili parzialmente allesterno delle aree classificate depresse».
(Disposizioni concernenti il fondo per la progettazione preliminare di cui allarticolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144)
1. A valere sulle disponibilità del Fondo rotativo per la progettualità di cui allarticolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, una quota pari a 20 milioni di euro è destinata al finanziamento per lanno 2002 degli interventi previsti dal fondo per la progettazione preliminare di cui al comma 5 dellarticolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
(Semplificazione delle procedure di spesa)
1. Al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi di crescita e di occupazione, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze e dei Ministri competenti, emana disposizioni per la semplificazione e laccelerazione delle procedure di spesa, con particolare riferimento agli interventi nelle aree depresse.
2. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per lacquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, da rendere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, i regolamenti possono essere comunque emanati.
(Disposizioni in materia di asili nido)
1. È istituito un Fondo per gli asili nido nellambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Gli asili nido, quali strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie ed i genitori, rientrano tra le competenze fondamentali dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, provvede con proprio decreto a ripartire tra le regioni le risorse del Fondo, sentita la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Le regioni, nei limiti delle proprie risorse ordinarie di bilancio e di quelle aggiuntive di cui al comma 3, provvedono a ripartire le risorse finanziarie tra i comuni, singoli o associati, che ne fanno richiesta per la costruzione e la gestione degli asili nido nonché di micro-nidi nei luoghi di lavoro.
5. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali, allo scopo di favorire la conciliazione tra esigenze professionali e familiari dei genitori lavoratori, possono, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, istituire nellambito dei propri uffici i micro-nidi di cui al comma 4, quali strutture destinate alla cura e allaccoglienza dei figli dei dipendenti, aventi una particolare flessibilità organizzativa adeguata alle esigenze dei lavoratori stessi, i cui standard minimi organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. Le spese di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili dallimposta sul reddito dei genitori e dei datori di lavoro nella misura che verrà determinata con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lonere complessivo non potrà superare rispettivamente 6, 20 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
7. Anche in deroga al limite di indebitamento previsto dallarticolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Cassa depositi e prestiti concede ai comuni i mutui necessari ai fini del finanziamento delle opere relative alla costruzione di asili nido, anche in relazione alleventuale acquisto dellarea da parte del comune, corredata dalla certificazione della regione circa la regolarità degli atti dovuti.
8. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è fissata in 50 milioni di euro per lanno 2002, 100 milioni di euro per lanno 2003 e 150 milioni di euro per lanno 2004. A decorrere dal 2005 alla determinazione del Fondo si provvede ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
(Disposizioni in materia di trasferimento di beni demaniali)
1. Le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177, concernente il trasferimento di beni demaniali al patrimonio disponibile dei comuni e la successiva cessione ai privati, si applicano anche alle aree demaniali ricadenti nel territorio nazionale non destinate allesercizio della funzione pubblica e su cui siano state eseguite opere di urbanizzazione e di costruzione in epoca anteriore al 31 dicembre 1990.
(Indennizzo delle aziende commerciali in crisi)
1. Lindennizzo di cui allarticolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, con le medesime modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui allarticolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004.
2. Laliquota contributiva di cui allarticolo 5 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 è dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso lINPS per il periodo tra il 1º gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2006.
3. Le domande di cui allarticolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 possono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro il 31 gennaio 2005.
(Assegnazione di fondi)
1. I fondi di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, come rifinanziata dalla presente legge, sono assegnati a progetti selezionati secondo criteri di avanzamento progettuale e di coerenza programmatica, con particolare riferimento alle priorità della programmazione comunitaria 2000-2006 e con ricorso a metodi premiali; tali criteri e metodi sono attuati con le procedure di cui allarticolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.
2. Il limite di impegno quindicennale, di cui allarticolo 50, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per la costruzione della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, è assegnato alla regione Veneto.
(Disposizioni in materia di trasmissioni televisive e radiofoniche)
1. Nella tabella A, parte III, di cui allarticolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 123-ter), dopo le parole: «a mezzo di reti via cavo o via satellite» sono aggiunte le parole: «ivi comprese le trasmissioni televisive punto-punto».
2. Fino allattuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica, i soggetti titolari di concessione radiofonica comunitaria in ambito nazionale sono autorizzati ad attivare nuovi impianti, su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico e nel rispetto delle normative vigenti in materia di emissioni elettromagnetiche, sino al raggiungimento della copertura di cui allarticolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Decorsi novanta giorni dalla comunicazione di attivazione degli impianti al Ministero delle comunicazioni ed in mancanza di segnalazioni di interferenze, la frequenza utilizzata si intende autorizzata.
(Cessione di credito della regione Sicilia)
1. Il credito vantato dalla regione Sicilia a fronte dei limiti dimpegno quindicennali, previsti dallarticolo 55 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e da successivi provvedimenti legislativi, assunti dallo Stato al fine della corresponsione del contributo dovuto, a titolo di solidarietà nazionale, di cui allarticolo 38 dello statuto regionale, può formare oggetto di cessione da parte della regione medesima al fine di attualizzare i relativi importi.
(Regime fiscale dei trasferimenti di beni immobili)
1. Il regime fiscale previsto dallarticolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intende applicabile nei confronti dei trasferimenti di beni immobili, compresi in piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, a condizione che lutilizzazione edificatoria dellarea avvenga entro cinque anni dal trasferimento, anche nel caso in cui lacquirente non disponesse in precedenza di altro immobile compreso nello stesso piano urbanistico.
(Approvazione della decisione n. 2000/597/CE, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee)
1. È approvata la decisione n. 2000/597/CE del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee.
2. Piena e diretta esecuzione è data alla decisione di cui al comma 1 dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallarticolo 10, paragrafo 1, della decisione stessa.
NORME FINALI
(Fondi speciali e tabelle)
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui allarticolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2002-2004, restano determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2002 e triennio 2002-2004, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno delleconomia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
4. Ai termini dellarticolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nellanno 2002, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)
1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dellarticolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, secondo il prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2002. Le disposizioni di cui allarticolo 42 acquistano efficacia il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.