Legge 21 dicembre 2001, n. 441
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2001
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
1. Il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2001(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Capo I
Art. 1.
1. Al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato ed integrato dal
decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 3 dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Al Ministero delle politiche agricole e forestali e' attribuita la
competenza della gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno al
comitato del FEOGA - Garanzia, alle attivita' di monitoraggio dell'evoluzione della spesa,
di cui al regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al
finanziamento della politica agricola comune, nonche' alle fasi successive alla decisione
di liquidazione dei conti adottata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),
del citato regolamento (CEE) n. 729/70, come sostituito dall'articolo 1 del
regolamento (CE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995. In materia l'AGEA assicura
il necessario supporto tecnico fornendo, altresi', gli atti dei procedimenti.";
b) all'articolo 3-bis dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"4-bis. Gli organismi pagatori, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1663/95
della Commissione, del 7 luglio 1995, e fatti salvi i controlli obbligatori previsti dalla
normativa comunitaria, nonche' le previsioni contenute nelle convenzioni di cui al comma
1, sono autorizzati a conferire immediata esigibilita' alle dichiarazioni presentate
tramite i centri di assistenza agricola. Il Ministro delle politiche agricole e
forestali, con proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
definisce le caratteristiche delle procedure e delle garanzie integrative secondo quanto
previsto dal comma 2";
c) il comma 4 dell'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"4. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al presente decreto legislativo,
ivi compresi i controlli preventivi integrati effettuati mediante telerilevamento,
previsti dalla normativa comunitaria, l'Agenzia e gli altri organismi pagatori si
avvalgono, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dei
servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), sulla base di apposite
convenzioni, tenuto conto, sentito il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, di quanto disposto dall'articolo 6, commi 2 e 3,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di norme tecniche e di criteri
di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni disponibili dalla rete telematica
nazionale prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170
del 24 luglio 2001.";
d) il comma 1 dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Consiglio di rappresentanza;
d) il Collegio dei revisori.";
d-bis) al comma 3 dell'articolo 9, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: "Esso e' composto dal presidente e da sette membri, di cui due designati
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali"";
e) all'articolo 9 dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Il Consiglio di rappresentanza ha il compito di valutare la
rispondenza dei risultati dell'attivita' dell'Agenzia agli indirizzi impartiti e di
proporre al Consiglio di amministrazione i provvedimenti necessari per assicurarne
l'efficienza e l'efficacia, di esprimere pareri e formulare proposte al Consiglio di
amministrazione medesimo. Al fine di tutelare i diritti dei destinatari degli aiuti, il
Consiglio di rappresentanza valuta le procedure adottate dall'Agenzia e rappresenta al
Ministro, con analitica relazione, le problematiche rilevate per gli eventuali
provvedimenti di competenza. Nel caso di difformita' di valutazioni con il Consiglio
di amministrazione, rappresenta al Ministro, con analitica relazione, le problematiche
rilevate per gli eventuali provvedimenti di competenza.
3-ter. Il Consiglio e' composto da dieci membri, di cui quattro in
rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, due in rappresentanza del
movimento cooperativo, uno in rappresentanza delle industrie di trasformazione, uno in
rappresentanza del settore commerciale, uno in rappresentanza delle organizzazioni
sindacali, uno in rappresentanza delle organizzazioni tecniche del settore, ed e' nominato
dal Ministro delle politiche agricole e forestali sulla base delle designazioni dei
predetti organismi. I membri del Consiglio eleggono, tra loro, il coordinatore. Il
Consiglio di rappresentanza adotta, successivamente, un proprio regolamento di
funzionamento";
e-bis) al comma 4 dell'articolo 9, il terzo periodo e' sostituito dal
seguente: "Il presidente, scelto tra i dirigenti incaricati di funzioni dirigenziali
generali, e' designato dal Ministro dell'economia e delle finanze ed e' collocato fuori
ruolo";
f) al comma 4 dell'articolo 10 gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente:
"E' istituito, nell'ambito dell'Agenzia, l'ufficio monocratico preposto all'esercizio
delle funzioni di organismo pagatore, al fine di assicurare che le funzioni di organismo
di coordinamento e quelle di organismo pagatore siano attuate mediante gestioni distinte e
contabilita' separate".
1-bis. Dalle disposizioni di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio di amministrazione dell'AGEA adegua lo statuto ed i regolamenti di amministrazione e contabilita' e del personale alle disposizioni di cui al presente articolo, secondo le procedure di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.
Art. 2.
1. All'articolo 33 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i commi 3, 4 e 5 sono abrogati.
Art. 3.
1. Gli organi dell'AGEA sono rinnovati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato, da ultimo, dal presente decreto.
2. (Soppresso).
Capo II
Art. 4.
1. Al fine di garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa nel settore della zootecnia e di conseguire lo snellimento del procedimento relativo all'erogazione dei relativi premi ed indennita' di carattere comunitario e nazionale, secondo criteri di economicita' e pubblicita', il Ministro della salute ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con decreto, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determinano le modalita' e le procedure operative per la gestione e l'aggiornamento della banca dati nazionale prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, nonche' per la trasmissione informatica dei dati.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati, altresi, i termini per la conclusione di ciascuna fase dei relativi procedimenti.
Art. 5.
1. Il termine di cui all'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, gia' prorogato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411, e' prorogato di un anno.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 75 milioni di lire per l'anno 2001 ed in 232.406 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.