Legge 8 ottobre 2001, n. 393
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2001
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonché al primo e al secondo Protocollo relativi all'interpretazione da parte della Corte di Giustizia, con dichiarazione comune, fatta a Bruxelles il 29 novembre 1996.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della Convenzione stessa.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si omette il testo della Convenzione)