Legge 29 agosto 2001, n. 339
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 30 Agosto 2001.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, recante proroga della
partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché prosecuzione
dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania, è con vertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 30 Agosto 2001
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace
1. Il termine previsto dagli articoli 1, comma 1, e 4, comma 1, del
decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2001, n. 27, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle
operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a
Hebron, in Etiopia ed Eritrea, è prorogato fino al 31 dicembre 2001. Fino alla stessa
data è prorogata la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni
in Macedonia ed in Kosovo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio
2000, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44.
2. Limitatamente ai giorni di permanenza nel territorio ovvero nelle acque territoriali
dei Paesi teatro delle operazioni, al personale di cui al comma 1 è corrisposta
l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura
del 90 per cento per tutta la durata del periodo. Detta indennità è corrisposta dal 1
luglio al 31 dicembre 2001 in lire, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1
gennaio-31 maggio 2001. Al personale di cui al comma 1, durante i periodi di riposo e
recupero previsti dalle normative di settore per l'impiego all'estero, fruiti fuori dal
teatro di operazioni e in costanza di missione, e' corrisposta un'indennita' giornaliera
pari alla diaria di missione estera percepita.
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, si applicano le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al personale militare che partecipa
alle operazioni in Macedonia ed in Albania;
b) gli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies,
comma 2, e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che partecipa alle
missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e a Hebron;
c) l'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, al personale militare che partecipa
alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia e al personale di cui al secondo periodo del
comma 1;
d) gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228;
e) le disposizioni di cui alle lettere c) e d), fatto salvo quanto disposto dall'articolo
6 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, in materia di riduzione delle indennità nel
caso di contributi e sovvenzioni da parte di organismi internazionali, al personale
militare che partecipa alla missione internazionale di pace in Etiopia ed Eritrea.
4. Per le finalità e nei limiti temporali stabiliti dal comma 1, il Ministero della
difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti
disposizioni di contabilita' generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da
eseguire in economia, entro un limite complessivo di lire 5.000 milioni, a valere sullo
stanziamento di cui all'articolo 4, in relazione alle esigenze di esecuzione di opere
infrastrutturali aggiuntive e integrative, di acquisizione di apparati di comunicazione
per le attività aeree del settore di competenza italiano presso l'aeroporto di Dakovica.
Art. 2.
Prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania
1. Per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a sostegno
delle Forze di polizia albanesi, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 2000,
n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 305, fino al 31
dicembre 2001è autorizzata la spesa di lire 14.915 milioni. I predetti programmi
saranno prioritariamente indirizzati a potenziare le capacità delle Forze di polizia
albanesi nel campo del contrasto alle attivita' della criminalita' organizzata operante in
Albania e nel controllo dei flussi migratori illegalmente diretti verso il territorio
della Repubblica italiana.
2. Per le finalità di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
agli articoli 3 e 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento è assicurato
dal Ministero dell'interno. Il trattamento economico aggiuntivo di cui all'articolo 4
della legge 3 agosto 1998, n. 300, è corrisposto in lire, dal 1 luglio 2001 al 31
dicembre 2001, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1 gennaio-31 maggio 2001. Resta
fermo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 2000, n.
239, in materia di presentazione al Parlamento di una relazione del Governo sugli
interventi in Albania.
Art. 2-bis.
Disposizioni di convalida
1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nell'ambito delle missioni di cui agli articoli 1 e 2.
Art. 3.
Contributo alla missione ONU in Etiopia ed Eritrea
1. Nel quadro della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1320 del 15 settembre 2000 è autorizzata la cessione a titolo gratuito di cinquanta autocarri AC 75, dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, da parte del Ministero della difesa, per le esigenze della missione ONU in Etiopia ed Eritrea.
Art. 3-bis.
Modifica all'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27.
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre
2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, è
inserito il seguente:
"3-bis. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale di cui ai commi 1 e 3
è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura
intera".
Art. 4.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutati
complessivamente in lire 554.307 milioni, si provvede mediante l'utilizzo del Fondo di
riserva per le spese impreviste per l'anno 2001, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti e con procedure d'urgenza, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.