Legge 3 agosto 2001, n.317
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 Agosto 2001.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 Agosto 2001
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi
Art. 1.
1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:
"1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero delle attività produttive;
7) Ministero delle comunicazioni;
8) Ministero delle politiche agricole e forestali;
9) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
12) Ministero della salute;
13) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
14) Ministero per i beni e le attività culturali.".
Art. 2.
1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Disposizioni generali). -
1. I Dipartimenti costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti Ministeri:
1) Ministero dell'interno;
2) Ministero della giustizia;
3) Ministero dell'economia e delle finanze;
4) Ministero delle attività produttive;
5) Ministero delle politiche agricole e forestali;
6) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
7) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
8) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
9) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
10) Ministero della salute.
2. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello
nei seguenti Ministeri:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero della difesa;
3) Ministero delle comunicazioni;
4) Ministero per i beni e le attività culturali.".
Art. 3.
1. L'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:
"Art. 27 (Istituzione del Ministero e attribuzioni).
1. È istituito il Ministero delle attività produttive.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato
in materia di industria, artigianato, energia, commercio, fiere e mercati, prodotti
agroindustriali, salvo quanto stabilito dall'articolo 33, comma 3, lettera b),
turismo e industria alberghiera, miniere, cave e torbiere, acque minerali e
termali, politiche per i consumatori, con eccezione dei prodotti agricoli e
agroalimentari, commercio con l'estero e internazionalizzazione del sistema
produttivo.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio
con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, fatte salve le risorse e il personale che siano attribuiti
con il presente decreto legislativo ad altri Ministeri, agenzie o autorità,
perché concernenti funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte
in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e
3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite
dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie
funzionali.
4. Spettano inoltre al Ministero delle attività produttive le risorse
e il personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, del Ministero della sanità, del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al Ministero delle attività
produttive dal presente decreto legislativo.
5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero della difesa.".
Art. 4.
1. All'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è soppressa la lettera c).
Art. 4-bis.
1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "tre".
Art. 5.
1. All'articolo 31 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è soppresso il comma 4 e nel comma 6 sono soppresse le parole: "e del Ministero delle comunicazioni".
Art. 6.
1. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al titolo
IV, dopo il capo VI è inserito il seguente: "capo VI-bis Ministero
delle comunicazioni.".
2. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo l'articolo 32, sono
inseriti i seguenti:
"Art. 32-bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni).
1. È istituito il Ministero delle comunicazioni.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato
in materia di poste, telecomunicazioni, reti multimediali, informatica, telematica,
radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate al settore
delle comunicazioni, ((ferme restando le competenze in materia di stampa
ed editoria del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Restano ferme le competenze dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni.))
Art. 32-ter (Aree funzionali).
1. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti
di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) comunicazioni e tecnologie dell'informazione: politiche nel settore delle
comunicazioni, adeguamento periodico del servizio universale delle telecomunicazioni;
piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativo coordinamento internazionale,
radiodiffusione sonora e televisiva e telecomunicazioni, con particolare riguardo
alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai rapporti con il
concessionario, alla disciplina del settore delle telecomunicazioni, al rilascio
delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze, alla verifica degli
obblighi di servizio universale nel settore delle telecomunicazioni, alla vigilanza
sulla osservanza delle normative di settore e sulle emissioni radioelettriche
ed alla emanazione delle norme di impiego dei relativi apparati, alla sorveglianza
sul mercato; servizi postali e bancoposta, con particolare riferimento alla
regolamentazione del settore, ai contratti di programma e di servizio con le
Poste Italiane, alle concessioni ed autorizzazioni nel settore dei servizi postali,
alla emissione delle carte valori, alla vigilanza sul settore e sul rispetto
degli obblighi di servizio universale; produzioni multimediali, con particolare
riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi
e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali, ferme restando le
competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; tecnologie
dell'informazione, con particolare riferimento alle funzioni di normazione tecnica,
standardizzazione, accreditamento, certificazione ed omologazione nel settore,
coordinamento della ricerca applicata per le tecnologie innovative nel settore
delle telecomunicazioni e per l'adozione e l'implementazione dei nuovi standard.
Art. 32-quater (Ordinamento).
1. Per l'organizzazione degli uffici e per l'ordinamento interno del Ministero si applica la normativa vigente alla data del 9 giugno 2001.
Art. 32-quinquies (Funzioni in materia di requisiti e controlli tecnici).
1. Sono attribuite al Ministero delle comunicazioni le funzioni relative:
a) al rilascio dei titoli di abilitazione all'esercizio dei servizi radioelettrici;
b) alla determinazione dei requisiti tecnici di apparecchiature e alle procedure
di omologazione; all'accreditamento dei laboratori di prova; al rilascio delle
autorizzazioni ad effettuare collaudi, installazioni, allacciamenti e manutenzione.
2-bis. All'articolo 55, comma 1, del deceto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: "il Ministero del lavoro sono soppresse
le seguenti: ", della salute ; alla medesima lettera a), sono aggiunte in fine,
le parole: il Ministero della salute ;
b) alla lettera b), le parole: "il Ministero delle comunicazioni, sono soppresse".
Art. 6-bis.
1. All'articolo 33, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: "certificazione per la qualita';" sono inserite le seguenti; "trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209;".
Art. 7.
1. La rubrica del capo X del titolo IV del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituita dalla seguente: "Capo X - Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali".
Art. 8.
1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, sono sostituiti dai seguenti:
"1. È istituito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato
in materia di politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione
e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone e delle famiglie,
di politica del lavoro e sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza
del sistema previdenziale.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, nonche' le funzioni del Dipartimento
per gli affari sociali, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
ivi compresa quelle in materia di immigrazione, eccettuate quelle attribuite,
anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o agenzie, e fatte in ogni caso
salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere
a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente
legislazione alle regioni e agli enti locali. Il Ministero esercita le funzioni
di vigilanza sull'Agenzia per il servizio civile, di cui all'articolo 10, commi
7 e seguenti, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il Ministero
esercita altresi' le funzioni di vigilanza spettanti al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, a norma dell'articolo 88, sull'Agenzia per la formazione
e istruzione professionale.".
Art. 9.
1. Nell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono soppresse le lettere a) e b).
Art. 10.
01. All'articolo 47, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, la parola: "quattro" e' sostitutita dalla seguente:
"due".
1. Nell'articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma
2 è sostituito dal seguente:
"2. Le funzioni svolte dagli uffici periferici del Ministero del lavoro e previdenza
sociale sono attribuite agli uffici territoriali del Governo di cui all'articolo
11.".
Art. 11.
1. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al titolo IV,
dopo il capo X è istituito il seguente: "Capo X-bis Ministero della salute.".
2. Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono inseriti
i seguenti:
"Art. 47-bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni).
1. È istituito il Ministero della salute.
2. Nell'ambito e con finalità di salvaguardia e di gestione integrata
dei servizi socio-sanitari e della tutela dei diritti alla dignità della
persona umana e alla salute, sono attribuite al Ministero le funzioni spettanti
allo Stato in materia di tutela della salute umana, di coordinamento del Sistema
sanitario nazionale, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei
luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti.
Art. 12.
1. Nell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81, al secondo periodo, le parole: "all'intera area di competenza" sono sostituite dalle seguenti: "ad aree o progetti di competenza".
Art. 13.
1. Gli incarichi di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio
dei Ministri o con i singoli Ministri possono essere attribuiti anche a dipendenti
di ogni ordine, grado e qualifica delle amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dell'autonomia
statutaria degli enti territoriali e di quelli dotati di autonomia funzionale.
In tal caso essi, su richiesta degli organi interessati, sono collocati, con
il loro consenso, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa retribuita, per
l'intera durata dell'incarico, anche in deroga ai limiti di carattere temporale
previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza e in ogni caso non oltre
il limite di cinque anni consecutivi, senza oneri a carico degli enti di appartenenza
qualora non si tratti di amministrazioni dello Stato.
2. Nelle ipotesi indicate al comma 1, gli attuali contingenti numerici eventualmente
previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza dei soggetti interessati
ed ostativi al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita sono
aumentati fino al 30 per cento e, comunque, non oltre il massimo di trenta unità
aggiuntive per ciascun ordinamento.
3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati
e procuratori dello Stato, nonché per il personale di livello dirigenziale
o comunque apicale delle regioni, delle province, delle città metropolitane
e dei comuni, gli organi competenti deliberano il collocamento fuori ruolo o
in aspettativa retribuita, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti,
fatta salva per i medesimi la facolta' di valutare motivate ragioni ostative
al suo accoglimento.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni
pubbliche".
Art. 14.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.