Legge 3 luglio 2001, n. 251
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2001
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
1. Il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 160, recante ulteriori finanziamenti per la presidenza italiana del G8 nell'anno 2001 e per il "Vertice di Genova", e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2001(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
1. Alla legge 8 giugno 2000, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, le parole: "18.000 milioni" sono sostituite dalle
seguenti: "70.000 milioni";
b) all'articolo 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Al fine di allestire, nei comuni e nelle province interessati, spazi
di servizio, aree e strutture attrezzate per l'accoglienza dei cittadini che intendano
partecipare ad iniziative o raduni in cui esprimere liberamente la propria opinione in
merito al G8, e' autorizzata in favore degli enti locali della regione Liguria la spesa di
lire 3.000 milioni per l'anno 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazioneeconomica
per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno. Il contributo e' ripartito dal Ministero dell'interno in
proporzione alle spese sostenute per le predette finalita' come certificate dagli enti
locali interessati entro il31 agosto 2001";
c) all'articolo 5, comma 2, le parole: "22.000 milioni" sono sostituite dalle
seguenti: "74.000 milioni"; e le parole: "e per l'anno 2001, quanto a lire
2.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire
4.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a lire 16.000
milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente" sono sostituite dalle
seguenti: "e per l'anno 2001, quanto a lire 24.000 milioni, l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo
al Ministero dell'interno, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente e, quanto a lire 30.000 milioni, l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".
2. Il Ministro dell'economia delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 1-bis.
1. Ai lavoratori, dipendenti da datori di lavoro operanti nel porto di Genova, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o con orario ridotto, per effetto dello svolgimento del Vertice di Genova del G8, e' corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario, e, comunque, tra il 16 luglio 2001 ed il 22 luglio 2001, un'indennita' pari al trattamento straordinario di integrazione salariale. L'ammontare della predetta indennita' e' determinato nella misura del cento per cento del trattamento retributivo perso. Tale indennita' e', inoltre, comprensiva della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, se spettanti.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta dall'INPS per un numero massimo di 1.320 unita', su richiesta dei datori di lavoro, da presentare entro il termine di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla medesima legge.
3. In favore di un numero massimo di 3.480 unita' lavorative dipendenti da aziende, rientranti nel campo di applicazione dell'istituto della cassa integrazione guadagni, operanti nel porto di Genova, sospesi dal lavoro o soggetti ad orario ridotto di lavoro per effetto dello svolgimento del Vertice di Genova del G8, nel periodo dal 16 luglio 2001 al 22 luglio 2001, il trattamento di cui all'articolo 2 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e' dovuto nella misura del cento per cento, alla quale sara' commisurata la relativa contribuzione figurativa.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto dei commi 1, 2 e 3, valutati in lire 2.840 milioni, sono a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Art. 1-ter.
1. Per i soggetti residenti o aventi sede nel comune di Genova sono sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, da cui derivino decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, scaduti o che scadano nel periodo compreso tra il 16 e il 22 luglio 2001.
2. Restano salve le facolta' in materia di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza gia' attribuite alle amministrazioni pubbliche ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.