Decreto Legislativo 13 ottobre 1998, n. 386

"Disposizioni in materia di esercizio della professione di odontoiatra, in attuazione dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128."


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 6 novembre 1998


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 4 e l'allegato E;

Viste le direttive 78/687/CEE e 78/686/CEE, del consiglio del 25 luglio 1978, concernenti le attivita' di dentista;

Vista la legge 31 ottobre 1988, n. 471;

Vista la sentenza della Corte di giustizia della Comunita' europea del l giugno 1995, nella causa C-40/93;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 1998;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della sanita' e della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984 e 1984-1985, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, possono iscriversi all'albo degli odontoiatri previo superamento della prova attitudinale di cui al comma 2, ripetibile una volta.

2. La prova attitudinale di cui al comma 1 consiste nella valutazione del curriculum accademico e professionale e delle conoscenze teorico pratiche al fine di verificare il possesso di:
a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'odontoiatria, nonche' una buona comprensione dei metodi scientifici e in particolare dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;
b) adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del comportamento di persone sane e malate, nonche' del modo in cui l'ambiente naturale e sociale influisce sullo stato di salute della persona, nella misura in cui cio' abbia rapporti con l'odontoiatria;
c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione dei denti, bocca, mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonche' dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e sociale del paziente;
d) adeguate conoscenze delle discipline e dei metodi clinici che forniscono un quadro coerente delle anomalie, delle lesioni e delle malattie della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonche' dell'odontologia sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;
e) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo.

3. Con decreto del Ministro della sanita' da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la federazione nazionale dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, e' disciplinata l'organizzazione della prova di cui al comma 2 che, comunque, in prima applicazione, dovra' tenersi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

4. In via transitoria, fino alla conclusione della procedura indicata al comma 3, i beneficiari della legge 31 ottobre 1988, n. 471, che abbiano fatto domanda di partecipazione alla prova di cui al comma 1, mantengono l'iscrizione all'albo degli odontoiatri.

5. L'esito negativo per due volte della prova comporta, per i beneficiari di cui al comma 4, la cancellazione dall'albo di cui al comma 4.

Art. 2.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e' abrogata la legge 31 ottobre 1988, n. 471.