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Violante


PRESIDENTE. Come avevo preannunciato, il ministro La Loggia ci ha raggiunti con un leggero ritardo. Naturalmente, non appena potrà, saremo lieti di ascoltare anche la voce del Governo in proposito.
Do ora la parola all'onorevole Violante.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, dagli interventi dei colleghi presidenti di Commissione e dei professori universitari intervenuti emerge con chiarezza che, in questa sede, stiamo considerando la questione della qualità della legislazione sotto un profilo particolare, quello della sua riferibilità ai modelli costituzionali. Ciò non esaurisce il tema della qualità, in quanto si potrebbe approvare una pessima legge coerente con i principi costituzionali. Quindi, ci stiamo occupando solo di una sua parte, benché si tratti di una parte fondamentale che presenta notevoli profili di attualità alla luce del nuovo articolo 117 della Costituzione, la cui entrata in vigore ci porrà problemi assai delicati anche nel lavoro parlamentare, sia in quel che riguarda l'ammissibilità o meno di progetti di legge, sia in relazione a singoli emendamenti che dovessero sconfinare nelle competenze delle regioni.
Nella scorsa legislatura si cercò di cogliere una connessione tra le azioni del Parlamento e della Corte costituzionale. A questo fine, i Presidenti del Senato e della Camera dei deputati proposero ai presidenti delle Commissioni affari costituzionali di entrambi i rami del Parlamento la costituzione di un apposito Comitato paritetico per valutare in modo informale le sentenze della Corte con il compito di segnalare alle rispettive Commissioni quelle particolarmente significative, dal punto di vista dell'intervento legislativo. Questo Comitato non si è mai costituito e ciò si pone sulla stessa linea già segnalata dal presidente Bruno e ricordata da molti colleghi, vale a dire che non c'è una particolare sensibilità nei confronti del problema. Forse, è meglio scegliere una strada ordinaria piuttosto che una speciale, a meno che non sia codificata in modo particolarmente stringente.
Tra le possibili soluzioni una potrebbe essere quella di ricorrere alla Commissione affari costituzionali. Il problema è che non tutti i progetti di legge sono assegnati a quest'ultima, neppure tutti gli emendamenti: si tratta di stabilire se procedere o meno in questa direzione, nel qual caso trasformandola completamente.
Il secondo problema che è stato sollevato attiene alla lettura sia delle sentenze sia delle ordinanze. Ad esempio, quando da parte di regioni diverse si cominciano a moltiplicare le eccezioni di incostituzionalità per conflitto di attribuzioni tra i poteri dello Stato, sotto il medesimo profilo, ritengo che sia inutile attendere la decisione della Corte: se ci si rende conto che si tratta di un tema da affrontare, la si può prevenire con un intervento legislativo. Occorre una macchina un po' più articolata, vista la complessità delle questioni che abbiamo davanti.
Ricordo che in passato si sono verificati alcuni casi di dialogo tra Corte costituzionale e Governo, anche prima della pubblicazione della sentenza. Se ne verificò uno, molti anni fa, quando la Corte accolse l'eccezione in ordine ai termini di custodia cautelare nella fase successiva al rinvio a giudizio. Il testo originario del codice di procedura penale non prevedeva tali termini: la pubblicazione della sentenza, senza un raccordo con il Governo, avrebbe comportato un eccesso di scarcerazioni. Se non ricordo male, il Governo emanò un decreto-legge e la sentenza della Corte fu pubblicata solo successivamente. Tra gli altri casi di produzione legislativa su impulso della Corte richiamo la riforma del segreto di Stato e quella dei Servizi di sicurezza che, pure, prese spunto da una eccezione di incostituzionalità. Una connessione è certamente necessaria: attualmente il raccordo tra Governo e Corte costituzionale avviene in modo del tutto informale e non sono neppure sicuro che ci sia ancora.
Certamente, nei rapporti con il Parlamento si pone il problema di formalizzare tale raccordo; si tratta di capire in che modo. Dal momento che esso dovrebbe riguardare tutti i provvedimenti e tutte le sentenze, ritengo che ci siano alcune possibili alternative. La prima potrebbe essere quella della costituzione di un Comitato speciale nell'ambito della Commissione affari costituzionali. Tuttavia, essa è oggi gravata di competenze eccessive e bisognerebbe alleggerirla, ad esempio, di quelle in materia di interni. Attualmente, insieme alla Commissione bilancio, sopporta il maggior carico di lavoro e non so, davvero, se avrebbe le risorse per fronteggiare questo ulteriore impegno.
La seconda ipotesi potrebbe essere quella di attribuire questo ruolo al Comitato per la legislazione ma credo che in tal modo se ne modificherebbe la natura.
In entrambe le soluzioni prospettate, nel momento in cui il Comitato della Commissione affari costituzionali o il Comitato per la legislazione avessero alcunché da segnalare, si porrebbe il problema di quale debbano esserne la forma nonché il destinatario. Potrebbe trattarsi del Presidente della Camera, affinché informi la Conferenza dei presidenti di gruppo, ciascuno dei quali, se ritiene, può svolgere la propria azione nei confronti della proposta legislativa. Alla Conferenza partecipa anche il ministro per i rapporti con il Parlamento che, a sua volta, può informare il Governo dei problemi insorti e questo potrebbe rappresentare, quindi, un punto di arrivo.
Un'altra ipotesi, più semplice, è quella secondo la quale, nel momento in cui gli uffici della Camera sollevassero un dubbio sulla correttezza costituzionale di un progetto di legge ovvero si ritenesse che una determinata sentenza della Corte costituzionale meriti un intervento particolarmente urgente, il Presidente della Camera, opportunamente informato, potrebbe mettere al corrente la Conferenza dei presidenti di gruppo.
L'ultima ipotesi potrebbe essere quella di rimettere a ciascun deputato di una qualsiasi Commissione - la Commissione trasporti o agricoltura o altre - anche appartenente alla minoranza, che rilevi un contrasto tra un determinato progetto di legge e gli indirizzi della Corte costituzionale, una sua sentenza od ordinanza, la facoltà di segnalare in modo formale la necessità di un intervento specifico. In conseguenza, si potrebbe attivare una procedura che investa la Commissione affari costituzionali ovvero il Presidente della Camera dei deputati che, come ricordato, informi la Conferenza dei presidenti di gruppo.

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