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Fleres


PRESIDENTE. Ha la parola il Vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana, on. Fleres.

SALVATORE FLERES, Vicepresidente Assemblea regionale siciliana. Il comparto dell'energia rappresenta sicuramente un settore strategico, ma che presenta notevoli incertezze di carattere normativo, alla luce delle modifiche del titolo V della Costituzione e soprattutto dell'art. 117. Tali incertezze non derivano soltanto dalla definizione della titolarità delle competenze di natura concorrente quanto dall'individuazione delle competenze statali esclusive idonee sulla materia energetica. L'art. 117 si limita a individuare i settori della produzione, del trasporto e della distribuzione nazionale dell'energia, ma non ci sono dubbi che estende il proprio ambito di azione normativa anche ai settori ad essi connessi e cioè a tutte le attività tipiche legate alla produzione, al trasporto e alla distribuzione energetica.
E' indispensabile pertanto che in una ipotesi di formulazione e di approfondimento del contenuto dell'art. 117 si tenga conto con maggiore chiarezza delle competenze attribuite allo Stato e delle competenze attribuite alle Regioni. Peraltro il livello di contenzioso che si è venuto a determinare in questo breve periodo di vigore della legge, ci consiglia una più attenta riflessione su questo settore. E' necessario quindi che si precisino, all'interno di una programmazione di carattere generale, le competenze dello Stato, individuando anche quelle che territorialmente hanno rilevanza per le Regioni. Intendo riferirmi alla sicurezza, alla tutela dei principi di concorrenza, ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e dunque alle tariffe, alla tutela dell'ambiente. All'interno di questo percorso bisogna tenere conto che esiste un'esigenza statale di fissare i principi generali, così come l'art. 117 ha già fatto, di stabilire una programmazione che tenga conto dei momenti della produzione energetica e quindi dell'ubicazione degli impianti soprattutto e dell'impatto che la presenza di un impianto determina nel territorio, ma che tenga conto anche dell'utilizzo di risorse locali e dunque stabilisca un livello compensativo relativamente all'utilizzazione di risorse locali che possano pure esistere: penso al caso della Sicilia e non solo, che a seguito della competenza esclusiva dal punto di vista normativo in materia di industrie, in materia di miniere, quindi dell'utilizzo del sottosuolo, ha certamente una competenza fondamentale nell'utilizzazione delle risorse locali anche di natura energetica.
Per quanto attiene agli aspetti legati al trasporto, c'è un problema che riguarda la rete generale di trasporto, la rete nazionale di trasporto energetico ma c'è anche un problema di ubicazione delle condotte e di impatto che la rete che viene collocata nel territorio determina nello stesso.
Molto più semplice è il tema della distribuzione locale, dove la linea di demarcazione delle competenze dello Stato e quelle delle Regioni è molto più chiara.
All'interno di questo ragionamento bisogna sicuramente mettere al centro le problematiche che riguardano l'impatto e il danno ambientale e il compenso medesimo, relativo, appunto, a questo tipo di impianti. Quanto diceva poc'anzi il presidente Tabacci è sicuramente vero: risulterebbe assai spiacevole che, all'interno di una programmazione di carattere nazionale, si individuassero, per l'ubicazione di siti produttivi, territori particolarmente vocati ad altre destinazioni, come purtroppo è accaduto nel tempo non soltanto nella mia regione ma anche altrove.
Vanno dunque studiati e approfonditi i temi della ricerca e della utilizzazione delle fonti alternative.
C'è un altro aspetto che bisogna prendere in considerazione, quello dei poteri sostitutivi. La questione energetica non può certamente essere considerata soltanto una questione da affrontare in termini amministrativi o meramente amministrativi e dunque essere, in questo caso, presupposto di un intervento sostitutivo di natura amministrativa, ma ha valore politico e dunque l'intervento sostitutivo potrebbe non essere attivabile dal punto di vista del Governo centrale.
Credo che comunque, all'interno di questo percorso e nelle more di una ridefinizione delle competenze statali e nazionali, sia sicuramente auspicabile la prosecuzione di un metodo che è stato fin qui stabilito, che è quello della concertazione tra il Governo centrale e le Regioni. Questo perché ci siamo resi conto - ed è possibile verificarlo anche dall'esame dei diversi ricorsi che sono stati attivati in questa fase - che laddove si è verificata una concertazione ad un livello profondo ed articolato sono venuti meno i presupposti per un contenzioso di natura costituzionale e quando questo non è accaduto la conflittualità si è fortemente acuita.

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