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Carbone


Dott. Vincenzo CARBONE (Primo Presidente Aggiunto della Corte di cassazione):
Ringrazio l'Onorevole Soda, e tutti i presenti, a nome della Corte di cassazione e del suo Presidente Nicola Marvulli. La Corte è ben lieta di partecipare all'odierna riunione promossa dal Comitato per la legislazione, che intende perseguire obiettivi di rilevante interesse pubblico; in particolare, sotto il profilo del metodo, i vari operatori possono al meglio esplicare interattivamente la loro funzione istituzionale, cooperando tra di loro - anche conferendo reciprocamente le specifiche esperienze - onde assicurare, nell'interesse del cittadino, i migliori risultati possibili.
La Corte è molto sensibile a questi problemi, tant'è che pochi giorni fa ha aperto "il portale della Corte di cassazione", lasciando accesso libero non solo agli avvocati, per quanto riguarda le singole cause in corso, e a tutti gli enti pubblici, ma si è resa disponibile nei confronti dei singoli cittadini che volessero approfondire l'indirizzo giurisprudenziale su settori particolari, inviando domande via e-mail.
E' opportuno essere coerenti con i propositi e gli obiettivi dichiarati e la Corte di cassazione mette a disposizione le esperienze professionali e le precedenti proprie iniziative, come ha ben ricordato l'Onorevole Soda, richiamando il Thesaurus e il CED della Cassazione. Occorre necessariamente perseguire l'informatizzazione e l'omogeneizzazione del settore normativo anche sotto il profilo del drafting, sia a livello nazionale che a livello regionale. Come ha ben osservato il Ministro La Loggia, sarebbe assurdo che ogni Regione usi termini legislativi diversi, nell'esplicazione della competenza legislativa di produzione di norme regionali. L'idea del Thesaurus, quando fu creato il CED, ha segnato l'inizio di questa razionalizzazione e nel contempo della radicale informatizzazione dell'attività giudiziaria (prima le decisioni ed ora il procedimento) in cui crediamo profondamente, tanto è vero che la Corte di cassazione italiana è stata la prima Corte Suprema in Europa a superare il cosiddetto "muro di Gutenberg".
L'Europa mi fa ricordare che in questi giorni si è svolta, a Strasburgo, una riunione dei Presidenti delle Corti Supreme, in cui si è parlato - nel bicentenario del codice napoleonico del 1804 - della compatibilità dell'attuale momento storico con la capacità e la possibilità di codificare. Allorché si pose fine ai "gridari" del Medioevo ebbero inizio le codificazioni degli Stati europei con un'attività ordinamentale dedita ai macrosistemi normativi, oggi in grave crisi. Superando infatti il momento dell'età della codificazione civilistica - che risale per l'Italia alla seconda guerra mondiale - si è pervenuti all'età della decodificazione tipica degli anni settanta, fino ad approdare all'attuale età dell'incertezza ordinamentale.
La legislazione nazionale oggi è in obiettiva difficoltà, perché, da un lato, deve cedere il passo all'ordinamento comunitario e anche alle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, nonchè alle convenzioni internazionali, dall'altro sviluppa una legislazione "concorrente" regionale sempre più rigogliosa e a volte conflittuale dopo la modifica degli articoli 117 e 127 della Costituzione, dovuta alla riforma costituzionale del 2001 (operata con la legge costituzionale 18 novembra 2001, n.3). Non è stato facile lo sviluppo di un sistema decentrato in tema di legislazione concorrente, partendo in un primo tempo, dalle competenze dei singoli Ministeri, (anni Settanta), per poi passare ad un sistema oggettivo di riparto per materie, (1977) tra "legislazione esclusiva" e "legislazione concorrente", con problemi molto seri di applicazione, specie oggi che abbiamo superato il concetto di "materia" normativa. Si pensi ad una delle cosiddette materie classiche, come l'urbanistica (che ha dato il nome a numerosi uffici di enti regionali, provinciali e comunali), che oggi potremmo chiamare "materia desaparecida", perché era la settima nel precedente testo dell'articolo 117 della Costituzione, ed oggi è scomparsa dopo la modifica alla Costituzione avvenuta nel 2001. Se ne può ritrovare traccia, perché una parte è inserita nel nuovo articolo 117, comma secondo, lettera s), nell'ambito della "legislazione esclusiva" dello Stato come "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema, e dei beni culturali", mentre altra parte è rinvenibile nel terzo comma dello stesso articolo, dedicato alla "legislazione concorrente" tra Stato e Regioni, come "governo del territorio" e in parte come "valorizzazione dei beni culturali", con innegabile perdita di un indirizzo unitario ed efficiente.
Non è facile districarsi tra questi problemi. A maggior ragione dobbiamo offrire, nell'interesse pubblico e in quello dei singoli cittadini, una chiarezza di linguaggio normativo, un'esposizione comprensibile e non criptica che tenga conto anche delle finalità che la legge si è proposta di raggiungere. Finalità non sempre espresse nella nostra legislazione, a differenza di quella europea, in cui il "tessuto normativo" è preceduto dai consideranda, con lo scopo di chiarire a tutti quella che è la volontà del legislatore, in modo che non ci possano essere dubbi e ambiguità sulle finalità della ratio legis, anche attraverso tipologie definitorie.
L'obiettivo di fornire dati normativi certi e affidabili richiede effettivamente un costante sforzo comune da parte delle istituzioni dello Stato, utilizzando i sistemi informatici mediante il superamento del dato cartaceo.
Alla riunione interistituzionale, promossa dal Comitato per la legislazione, la Corte Suprema partecipa con forte consapevolezza, propria di chi, al vertice del sistema giudiziario, applica le leggi tutti i giorni e sente le necessità di dati chiari ed affidabili e non incerti o ambigui.
Nessuno come la Corte di cassazione avverte la necessità di ricordare a tutti il monito che la legge deve essere comprensibile ed affidabile, con precetti deontici, privi di dubbi e di ambiguità sulle finalità che si vuole raggiungere. Altrimenti l'incertezza del significato rilevabile dal tessuto normativo - a parte ogni considerazione sul valore - ha come indefettibile corollario un effetto inflativo, perché aumenta fortemente il numero delle controversie, si incrementa la litigiosità tra i privati e tra questi e le istituzioni. Bisogna tenere conto che, se le leggi sono chiare e certe, il momento deflativo sul numero delle controversie è fortissimo; se le leggi non sono chiare - come nei periodi barbarici e medievali - si incentiva la litigiosità, stante l'oggettiva incertezza di come si debba interpretare la legge rispetto agli interni sottesi che intende regolare.
La Corte ritiene particolarmente utile sia la riunione di oggi, sia l'avvio concreto di questa iniziativa. Trattatasi di una convinta adesione ad un precetto fondamentale: la certezza del dato normativo produce affidamento, sicurezza, vale a dire la presenza di elementi certi su cui fondare l'operosità degli imprenditori e degli utenti, la trasparenza dei rapporti tra cittadini, nonché l'affidabilità delle transazioni commerciali, con il superamento dell'attuale asimmetria informativa. Oggi, purtroppo, tra gli operatori di settore e il singolo cittadino, l'asimmetria informativa è enorme, il secondo non sa neanche se il rapporto sia regolato da una legge, e, in caso affermativo, quale essa sia, mentre il primo utilizza, e a volte strumentalizza, la non facile conoscenza della selva normativa, "aspra e selvaggia".
Attualmente, anche l'operatore si trova di fronte ad una congerie enorme di leggi, vecchie, nuove, superate, tacitamente abrogate ma tuttavia esistenti, spesso incompatibili tra di loro, sia per materia che per tipologia di leggi, che per successione nel tempo, ove si rincorrono leggi organiche o di sistema e leggi di settore, dando luogo a terribili ed estenuanti rompicapi interpretativi che rievocano la stanza dell'Azzeccagarbugli, teso a ricercare tra le varie "grida" quelle più strumentalizzabili da applicare al caso concreto.
Queste sono le convinte ragioni per cui la Corte è favorevole a partecipare istituzionalmente a questa iniziativa. E' particolarmente utile che l'iniziativa del Comitato per la legislazione si articoli a più livelli operativi per meglio organizzare il meccanismo procedimentale teleologicamente orientato verso prospettive di affidabilità, di chiarezza, di linguaggio omogeneo, accessibile a tutti. In tal modo, ciascuno può essere ben consapevole del come e del perché un giudice emetta sentenze, applicando determinate norme richiamate, il cui tenore e spessore giustifica perché quel rapporto sia regolato dall'ordinamento.
Una consapevole prospettiva per il futuro è proprio questa: in un'età difficile, che non può più essere quella della codificazione o della decodificazione, si può riconoscere come sia impervia per non dire impossibile l'emanazione di nuovi sistemi codicistici. Oggi si può andare avanti solo per settori, per sub-sistemi, per materie, per testi unici con efficacia esterna o interna al macrosistema codicistico. A tale proposito, si pensi alla via italiana di applicazione della tutela dei consumatori (articoli 1469 bis - 1469 sexies del codice civile, introdotti dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52, modificata poi dalle leggi 21 dicembre 1999, n. 526, e 3 febbraio 2003, n. 14), mentre la Germania è passata da una legislazione extracodicistica (l'AGB-Gesetz del 1976) ad una modifica del BGB con i nuovi §§ 305-310, in cui sono inserite le disposizioni per la tutela del consumatore.
Se le età della codificazione e della decodificazione sono state superate, quella dell'incertezza ci pone tutti di fronte ad un bivio che consente, o meglio impone una svolta risolutiva, svolta che è alla base del lavoro del Comitato per la legislazione, che ha come scopo la certezza non solo formale del dato normativo, il perseguire criteri di affidabilità, di trasparenza, di onestà, il che non può non comportare anche uno sviluppo e un progresso di democrazia per tutti.
Che le stelle siano propizie a questa iniziativa.
Grazie.
On. Antonio SODA: Grazie, Presidente Carbone, anche perché ha sottolineato che una possibile risposta alla crisi della codificazione è quella di operare attraverso i testi unici, che quanto meno consentono all'operatore - ma anche al cittadino ed alle pubbliche amministrazioni - di sapere che vi è un luogo nel quale organicamente una determinata materia, nei limiti dell'umanamente possibile, possa essere trattata in termini di completezza.

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