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Pastore


Sen. Andrea PASTORE (Presidente della Commissione Affari costituzionali del Senato):

Sono io che ringrazio l'onorevole Soda, saluto i presenti, ringrazio in par-ticolare il Comitato per la legislazione, che rinnova un appuntamento al quale ormai siamo abituati, cioè quello di incontrarsi ai più alti livelli, per cercare di realizzare quegli obiettivi, che così bene ha espresso l'on. Soda, in particolare l'esigenza di rendere sempre più conoscibile questo diritto, che si è accumulato, si è accavallato, spesso contraddittoriamente in questi decenni, soprattutto tenendo conto di un contesto che, negli ultimi anni, è completamente mutato.
L'informatica, la telematica possono fare molto, mol-tissimo, però è necessario che il prodotto-legge, il prodotto-norma sia un buon prodotto, che risponda cioè a quei canoni e a quegli standard che prima così esattamente si segnalavano.
Lo spartiacque di questa rivoluzione legislativa è proprio la riforma del Titolo V, che "appassiona" tutti gli operatori coinvolti nel processo legislativo, in particolare le Commissioni Affari Costituzionali del Senato e della Camera, e che ci ha portato a verificare, in questi anni, le enormi difficoltà che esistono per stabilire, come si suol dire, "chi fa che cosa", cioè chi agisce nel proprio campo di competenza, e chi, invece, invade il campo altrui. Certamente si tratta di una problematica estremamente complessa.
Devo dire che sono assolutamente favorevole, da un punto di vista politico e ideologico, alla pluralità degli ordinamenti, perché ciò significa maggiore libertà e maggiore spazio per i cittadini e per le istituzioni, pubbliche e, ancor prima, private. Però sono anche sensibile all'esigenza di quella certezza del diritto, che è un caposaldo dello Stato di diritto e che purtroppo molto spesso risulta smarrita.
E allora, si possono conciliare le due esigenze? Credo di sì, e credo sia possibile proprio utilizzando le nuove tecnologie, che sono estremamente utili per arrivare ad una conoscenza profonda del prodotto legislativo e quindi, mi auguro, anche alla consapevolezza, da parte di tutti gli operatori, che il prodotto deve essere di alta qualità perché, conoscendo le contraddizioni, i contrasti, le conflittualità che possono nascere da una iniziativa legislativa, dobbiamo, direi da un punto di vista politico oltre che istituzionale, farci carico di ridurre al minimo, se non di evitare completamente, queste conflittualità.
La riforma del Titolo V ha inciso e incide non solo sulla competenza per materia, ma anche su un aspetto fondamentale, che forse viene trascurato, e che col passare del tempo, credo, gli interpreti e in particolare la Corte costituzionale, metteranno in maggiore risalto; quello cioè del rapporto tra le vari fonti del diritto, un rapporto che non è, o non è più solo di gerarchia, ma soprattutto un rapporto di competenza. Il che ci porta al problema, anche di rilevanza pratica, di individuare quale norma è vigente in un certo momento, problema che dovremmo cercare di risolvere, appunto, al di là della specifica lettera del testo costituzionale, ricavandolo invece dal sistema complessivo delle norme costituzionali.
La riforma del Titolo V ha introdotto prepotentemente, ma in maniera direi del tutto positiva, la previsione dell'ordinamento comunitario quale fonte legislativa costituzionalmente rilevante. Noi spesso dimentichiamo che nel primo comma dell'articolo 117, laddove si fissano i limiti alla legislazione ordinaria dello Stato e delle Regioni, si stabilisce anche che i limiti stessi sono dati dalla Costituzione, dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; il riferimento agli obblighi internazionali, sia detto per inciso, viene cancellato nella proposta di riforma costituzionale, costituendo essi un ulteriore, e non necessario, elemento di complicazione. Comunque, all'ordinamento comunitario si devono attenere i legislatori sia statali che regionali.
Quindi, abbiamo anche l'ingresso nella Costituzione dell'ordinamento comunitario. Una fonte del diritto che probabilmente è più difficile da gestire delle fonti di diritto interno, perché la produzione normativa comuni-taria ha sue caratteristiche particolari, dovendosi confrontare oggi con altre 25 fonti di diritto, ossia quelle degli Stati aderenti alla Unione europea.
Quindi, anche in questo caso, si pone il problema di conoscibilità e di certezza del diritto, in riferimento ad un tipo di ordinamento che già oggi, in base al vigente ordinamento comunitario, penetra direttamente, in casi particolari ma non infrequenti, nel nostro ordinamento interno. Ed ancor più ciò avverrà allorché, una volta ratificato, come ci auguriamo, entrerà in vigore il nuovo Trattato, nel quale sono previste espressamente leggi comunitarie che entrano in vigore immediatamente e direttamente negli ordinamenti degli Stati aderenti.
Questo è un quadro che deve farci riflettere con grande serietà, soprattutto chi ha la sensibilità, espressa dal collega Soda e quella che mi sento di rappresentare a nome di tutti coloro che credono nei valori dello Stato di diritto, di rendere la norma conoscibile e, soprattutto, di rendere possibile l'individuazione della fonte e quindi l'approfondimento, l'interpretazione del suo contenuto.
A questo aggiungerei, a mo' di corollario, ma solo per completezza, che la riforma del Titolo V contiene anche una riserva a favore di statuti e regolamenti comunali, che, proprio perché oggetto di riserva costituzionale, potrebbero interferire anche su fonti del diritto, quali quelle legislative, che apparentemente sono sovra ordinate, ma che, in questo caso, risulterebbero pari ordinate o, addirittura, sotto ordinate.
Dunque la vicenda della produzione normativa è estrema-mente complessa e articolata. Questo, però, non deve assolutamente creare dei ritardi nel proseguire sulla strada del miglioramento della conoscibilità delle norme attraverso i siti informatici, attraverso le regole telematiche, attraverso questi tavoli di lavoro che si vanno costituendo. Ritengo anzi che proprio la necessità di far funzionare questi sistemi comporterà obbligatoriamente per i politici, per i legislatori, una ricerca sempre più approfondita di metodi di produzione normativa meglio qualificata, più armonica, e, in certi casi, anche più "responsabile".
Si deve allora salutare con estrema positività lo sviluppo che sta avendo il progetto avviato con il citato articolo 107 della legge finanziaria per il 2001; l'ampliamento cioè, che si sta ottenendo nell'utilizzazione degli strumenti informatici. Credo che si debbano tenere presenti i dati che prima indicavo, naturalmente adottando una politica dei "piccoli passi". Essi consistono proprio nel mettere a punto questi sistemi e poi, alla verifica della bontà dei risultati che da questi apparati si possono trarre da parte di tutti - non solo dagli addetti ai lavori, ma anche da parte del cittadino comune - credo che si possano sollecitare, incalzare gli operatori della legislazione, perché affrontino in maniera più razionale e più equilibrata le fasi della produzione normativa.
Ognuno deve svolgere al meglio il proprio compito in casa propria; penso, per quanto mi riguarda, al campo della produzione legislativa parlamentare. Certamente la produzione parlamentare va in qualche modo raffinata e va riconsiderata alla luce anche di queste esigenze. Io noto, nella mia esperienza quotidiana in Senato, che mentre il testo legislativo, che viene esitato dalle Commissioni, e in alcuni casi, anche dall'Assemblea, risulta essere assolutamente apprezzabile, molto spesso invece, per ragioni politiche, per ragioni contingenti, o per la caratteristica stessa della legge che si esamina (ad esempio nei casi di decretazione d'urgenza), si assiste ad interventi normativi che sconvolgono tutti i buoni propositi dimostrati nel lavorare in una certa direzione. Quindi, occorre almeno una forte auto disciplina, e sicuramente interventi regolamentari, che riescano a portare ad una migliore conclusione dei lavori parlamentari.
Occorrerebbe inoltre (ma qui naturalmente non voglio entrare in casa altrui) che le Regioni, e sono convinto che lo stanno già facendo, cominciassero a ragionare più in termini di soggetti "legislatori" che di soggetti "amministratori"; c'è da constatare, infatti, che le Regioni non sono ancora pienamente consapevoli delle grandi funzioni che la riforma del Titolo V ha loro attribuito: meno amministrazione corrente, o meglio, solo alta amministrazione, e soprattutto ed in via prioritaria, legislazione. L'amministrazione corrente, come peraltro prevede la nuova Carta costituzionale, novellata nel 2001, deve essere affidata alle autonomie locali. In questa prospettiva, non c'è da dubitare che anche il lavoro che le Regioni sono in grado di svolgere in questo campo può risultare estremamente qualificato sia nei contenuti sia nelle procedure.
Credo, dunque, ci sia il massimo apprezzamento per tutto quanto riguarda la messa a punto, in questa legislatura, dei sistemi informatici, come previsto dal citato articolo 107, con lo sguardo rivolto, per le prossime legislature, a un nuova riorganizzazione di un sistema più ampio di conoscibilità del diritto.
Desidero, infine, dire che anche io come gli oratori che mi hanno preceduto, ho messo da parte gli appunti diligentemente approntati dagli uffici, perché i temi suggeriti dall'Onorevole Soda sono stati così stimolanti, che ho preferito procedere in un percorso magari non specificamente tecnico-giuridico, ma soprattutto di carattere politico-istituzionale. Grazie.

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