Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Vai al Menu di navigazione principale

Stemma della Repubblica Italiana
Repubblica Italiana
Bandiera Italia Bandiera Europa

Inizio contenuto

Funzioni



A differenza delle Commissioni, le giunte non si occupano di attività legislativa né di attività di indirizzo e controllo sul Governo. Svolgono invece compiti legati al corretto funzionamento della Camera e all'autonomia del Parlamento rispetto agli altri poteri. I componenti di ciascuna Giunta sono nominati dal Presidente, che naturalmente tiene conto dell'esigenza che i gruppi siano adeguatamente rappresentati.

Giunta per le autorizzazioni

A seguito della riforma dell'articolo 68 della Costituzione, approvata nel 1993, la Magistratura non deve più chiedere l'autorizzazione della Camera prima di svolgere indagini su un deputato, ma solo nel caso in cui debba procedere al suo arresto o ad altre limitazioni della libertà personale; in questi casi la Giunta valuta le richieste del magistrato e riferisce all'Assemblea (art. 18 reg.). La Giunta è competente ad esaminare anche le questioni relative alla insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati dai deputati (art. 68, primo comma, Cost.) e alla concessione della autorizzazione richiesta dall'(art. 96 della Costituzione per sottoporre a procedimento penale i ministri per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, sempre che i ministri siano deputati. Se infatti il ministro non è parlamentare o è senatore, la competenza spetta al Senato. Sulle proposte della Giunta è poi chiamata a deliberare l'Assemblea.

Giunta delle elezioni

Ha il compito di verificare la regolarità della elezione di ciascun deputato e proporre all'Assemblea la convalida oppure l'annullamento dell'elezione (art. 17 e 17-bis reg.). In base alla Costituzione, tale potere spetta esclusivamente alla Camera e ad essa compete giudicare anche su eventuali ricorsi da parte di candidati non eletti. A questo fine la Giunta esamina i verbali di tutti i seggi elettorali e, se necessario, anche le singole schede votate dai cittadini. La Giunta valuta anche i "titoli" del deputato, se cioè vi siano motivi di ineleggibilità o incompatibilità con il mandato parlamentare, e riferisce in proposito all'Assemblea, che decide.

Giunta per il Regolamento

A differenza delle altre Giunte, è presieduta dal Presidente della Camera (art. 16 reg.) che la convoca quando ritiene di richiederne il parere su una questione di interpretazione del Regolamento. La Giunta discute anche le proposte di modifica del Regolamento, che vengono poi sottoposte all'Assemblea. Per la loro approvazione l'art. 64 della Costituzione richiede la maggioranza assoluta dei membri della Camera.

Fine contenuto

Vai al menu di navigazione principale