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Regolamento per l’uso dei siti web individuali da parte dei gruppi parlamentari della camera e dei singoli deputati


  1. Le pagine web dei Gruppi parlamentari della Camera e dei singoli deputati, ospitate sul sito della Camera dei deputati, sono da questi autonomamente curate. Ciascun Gruppo parlamentare o deputato è responsabile della conformità al presente regolamento dei contenuti dei propri spazi informativi.
  2. La Camera dei deputati fornisce il supporto tecnico per la pubblicazione delle pagine e non è responsabile per il loro contenuto.
  3. Non è consentita la presenza nelle pagine di testi recanti espressioni sconvenienti. Non è altresì consentito l'uso di espressioni non consone alla dignità del Parlamento ovvero che rechino termini ingiuriosi o che, in generale, trascendano nel discredito personale o nel vilipendio di organi costituzionali, o che in ogni caso possano costituire fattispecie di reato.
  4. Non è consentito dare luogo ad imputazioni di responsabilità o comunque riferire fatti o esprimere giudizi o considerazioni tali da ledere la sfera personale e l'onorabilità dei singoli o il prestigio delle Istituzioni.
  5. Non è consentito diffondere notizie acquisite in ragione del mandato parlamentare e destinate a rimanere riservate o segrete.
  6. Non è consentito riprodurre atti o documenti, presentati nell'ambito di procedimenti parlamentari, giudicati non ammissibili dalla Presidenza della Camera in base ai principi stabiliti dal Regolamento e, conseguentemente, non pubblicati negli Atti parlamentari.
  7. Non è consentito l'uso delle pagine con finalità promozionali di tipo commerciale.
  8. L'uso delle pagine deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia di propaganda elettorale e di svolgimento delle campagne elettorali.
  9. Le pagine personali informative dei Gruppi parlamentari e dei singoli deputati non possono fare riferimento a pagine di altri Gruppi parlamentari o di altri deputati senza il consenso di questi. Ogni collegamento a siti Internet esterni deve essere chiaramente identificato come riferito ad entità diversa dal sito della Camera dei deputati. Le pagine non possono contenere programmi eseguibili o script di alcun genere.
  10. L'Ufficio di Presidenza della Camera, previa istruttoria da parte del Collegio dei deputati Questori, è competente a risolvere le controversie che possano sorgere in relazione all'applicazione del presente regolamento.
  11. In caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento, l'Ufficio di Presidenza, previa istruttoria da parte del Collegio dei deputati Questori, può disporre la sanzione della eliminazione della pagina oggetto di censura nonché la sospensione del servizio, in ragione della gravità del fatto commesso.
  12. In casi di particolare gravità e di urgenza, il Presidente della Camera assume i provvedimenti più idonei, secondo le circostanze, a porre provvisoriamente rimedio al pregiudizio determinatosi. Tali provvedimenti sono comunicati all'Ufficio di Presidenza per le deliberazioni di cui al numero 11.
  13. Il presente regolamento è pubblicato nella pagina introduttiva della sezione del sito Internet della Camera dedicata ai siti web individuali dei Gruppi parlamentari e dei deputati.

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