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25 settembre 2001


CRITERI PER LA REDAZIONE DEI TESTI NORMATIVI IN VISTA DELLA FINE DELLA FASE TRANSITORIA DELL'UNIONE MONETARIA (31 DICEMBRE 2001) E DELLA CESSAZIONE DEL CORSO LEGALE DELLA LIRA (28 FEBBRAIO 2002)

  1. Premessa Dal 1° gennaio 1999 la moneta degli Stati membri partecipanti all'unione monetaria è l'euro, diviso in 100 cent. Limitatamente alla fase transitoria (che si concluderà il 31 dicembre 2001), l'euro, ai sensi del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, è diviso altresì nelle unità monetarie nazionali in base al tasso di conversione, che per l'Italia è di 1 euro = 1936,27 lire. Il citato regolamento comunitario disciplina quindi la conversione in euro degli importi espressi in lire nelle norme vigenti: la cifra espressa in lire va divisa per il tasso di conversione predetto, facendo ricorso anche a cifre decimali. Solo per le sanzioni pecuniarie, la cifra derivante dalla divisione viene arrotondata eliminando i decimali (articolo 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213). La stessa fonte comunitaria dispone che i riferimenti alle unità monetarie nazionali presenti negli strumenti giuridici in vigore al termine del periodo transitorio vengano intesi come riferimenti all'unità euro. Ciò significa, in sostanza, che tutte le norme dell'ordinamento giuridico italiano vigenti alla data del 1° gennaio 2002 "scritte", per così dire, in lire, dovranno essere "lette" come se fossero espresse in euro, applicando le sopra indicate regole di conversione. Quanto detto sopra comporta una duplice conseguenza: da un lato, anche dopo la fine periodo transitorio non sarà giuridicamente necessario procedere ad una riscrittura di tutte le norme vigenti espresse in lire; d'altro lato, dopo il 31 dicembre 2001 non sarà più possibile fare ricorso alla lira nelle nuove leggi. Inevitabilmente, quindi, per un periodo presumibilmente non breve coesisteranno nell'ordinamento norme recanti importi espressi in lire e norme recanti importi espressi in euro. Appare pertanto opportuno definire criteri, relativi alla redazione dei testi normativi, volti a rendere quanto più agevole la gestione del passaggio dalla lira all'euro.
  2. Progetti di legge recanti autorizzazioni di spesa.
    • Nei progetti di legge recanti autorizzazioni di spesa per il triennio 2001-2003, alla cui copertura si provvede a carico dei fondi speciali della legge finanziaria 2001, gli importi monetari sono espressi in lire relativamente al 2001 e in euro per gli anni successivi.
    • Nei progetti di legge recanti autorizzazioni di spesa decorrenti dal 2002, alla cui copertura si provvede a carico dei fondi speciali della legge finanziaria 2002, gli importi monetari sono espressi in euro.
  3. Altri progetti di legge recanti importi monetari.
    • Nei progetti di legge presentati a decorrere dal 1° ottobre 2001 gli importi monetari diversi dalle autorizzazioni di spesa (soglie di valore, sanzioni pecuniarie, eccetera) sono espressi in euro.
    • Le novelle a importi monetari espressi in lire contenuti in testi previgenti sono espresse in euro.
    Al fine della redazione dei testi, l'unità minima del testo da sostituire con la novella dovrà essere individuata al livello più opportuno in modo da evitare una dannosa eterogeneità nella norma quale risultante dalla novella. Ad esempio, se all'interno di una tabella di cifre espresse in lire si vuole sostituire solo una di esse, è opportuno sostituire l'intera tabella con una nuova stesura, tutta espressa in euro. I testi presentati dopo il 1° ottobre 2001 in difformità dai predetti criteri sono resi conformi in sede di stampa a cura degli uffici della Camera. Per i testi presentati prima del 1° ottobre 2001, spetta alle Commissioni competenti, in sede di esame, assicurarne la conformità ai criteri stessi.
  4. Emendamenti. Gli emendamenti volti esclusivamente a sostituire un importo espresso il lire con il corrispondente importo espresso in euro, in applicazione del tasso di conversione legale, sono privi di portata modificativa. Invece gli emendamenti volti ad effettuare la suddetta sostituzione con un qualche arrotondamento hanno contenuto sostanziale.
  5. Coordinamento. Poichè, come già detto, la conversione di un importo espresso in lire in un importo espresso in euro applicando il tasso di conversione legale non ha carattere sostanziale, ma è una mera correzione di forma ai sensi dell'articolo 90 del Regolamento, essa potrà essere compiuta in sede di coordinamento finale del testo. Nella medesima sede potranno essere prese in esame le proposte di conversione recanti un arrotondamento di limitato rilievo, in rapporto alla somma indicata. Alla luce del criterio suddetto, in sede di coordinamento finale del testo è opportuno apportare al testo approvato tutte le modificazioni, legate alla conversione degli importi espressi in lire in importi espressi in euro, utili ai fini della sua migliore chiarezza e intellegibilità. Ad esempio, se il testo approvato sostituisce, in una tabella previgente espressa in lire, un singolo importo esprimendolo in euro, si potrà, in sede di coordinamento (in Commissione o in Assemblea), sostituire l'intera tabella con una nuova stesura, tutta espressa in euro secondo il tasso di conversione legale. La conversione in euro di "cifre tonde" espresse in lire applicando il tasso di conversione legale dà luogo a cifre con decimali (ad esempio: lire 1 milione = euro 516,45). Attiene ovviamente a una valutazione di merito - esulando quindi dall'ambito delle mere correzioni di forma - se, per la migliore chiarezza e applicabilità delle norme, sia opportuno sostituire volta per volta una cifra tonda espressa in lire con una cifra tonda espressa in euro. Si dovrà cioè valutare se sia prevalente l'interesse a mantenere assolutamente identico il valore indicato (introducendo quindi nella normativa una cifra espressa in decimali), ovvero l'interesse ad una maggiore chiarezza e facilità di applicazione della norma, al prezzo di una limitata modificazione del valore espresso.

Sede, 25 settembre 2001.

IL PRESIDENTE

CASINI

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