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Articolo 22


1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:

I - Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni;
II - Giustizia;
III - Affari esteri e comunitari;
IV - Difesa;
V - Bilancio, tesoro e programmazione;
VI - Finanze;
VII - Cultura, scienza e istruzione;
VIII - Ambiente, territorio e lavori pubblici;
IX - Trasporti, poste e telecomunicazioni;
X - Attività produttive, commercio e turismo;
XI - Lavoro pubblico e privato;
XII - Affari sociali;
XIII - Agricoltura
XIV - Politiche dell'Unione Europea.

1-bis. Il Presidente della Camera specifica ulteriormente gli ambiti di competenza di ciascuna Commissione permanente.

2. La Camera può sempre procedere alla costituzione di Commissioni speciali, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi.

3. Le Commissioni si riuniscono in sede referente per l'esame delle questioni sulle quali devono riferire alla Assemblea; in sede consultiva per esprimere pareri; in sede legislativa per l'esame e l'approvazione dei progetti di legge; in sede redigente a norma dell'art. 96. Esse si riuniscono inoltre per ascoltare e discutere comunicazioni del Governo nonché per esercitare le funzioni di indirizzo, di controllo e di informazione secondo le norme della parte terza del presente Regolamento.

4. Le Commissioni possono istituire nel proprio interno comitati permanenti per l'esame degli affari di loro competenza. Le relazioni di ciascun comitato sono distribuite a tutti i componenti la Commissione e di esse vien fatta menzione nell'ordine del giorno della seduta successiva. Ciascun componente la Commissione può chiedere, entro la seconda seduta successiva alla distribuzione, che siano sottoposte, alla deliberazione della Commissione plenaria.

(*) Articolo modificato, da ultimo, il 1° agosto 1996. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.

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