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CAPO XXXVI - Articolo 154
Disposizioni transitorie


Giunta per il Regolamento - Disposizioni modificative ed aggiuntive al Regolamento
Testo del 28.03.90 Modificato il 24.09.97 Modificato il 16.12.98 Modificato il 14.07.99 Modificato il 20.07.99
1. In via transitoria e fino all'approvazione di una nuova disciplina del procedimento di conversione dei decreti-legge, non si applicano a tale procedimento, le norme di cui ai commi 6 e7, dell'articolo 24; i disegni di legge di conversione dei decreti-legge sono inseriti nel programma e nel calendario al di fuori dei criteri di cui al comma 4 dell'articolo 23 e al comma 3 dell'articolo 24, e vengono esaminati secondo quanto previsto, in particolare, dagli articoli 81, 85, e 96-bis. 1. In via transitoria non si applicano al procedimento di conversione dei decreti-legge le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 24; i disegni di legge di conversione dei decreti-legge sono inseriti nel programma e nel calendario dei lavori tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 24 e sono esaminati secondo quanto previsto, in particolare, dagli articoli 81, 85, 85-bis e 96-bis. 1. Identico 1. Identico 1. Identico
2. In via transitoria e fino all'approvazione di una nuova disciplina della questione di fiducia, l'eventuale posizione da parte del Governo della questione di fiducia nel corso dell'esame di un progetto di legge sospende, salvo diverso accordo tra i Gruppi, la decorrenza dei tempi previsti dal calendario in vigore, che riprendono a decorrere dopo la votazione della questione stessa. 2. Identico 2. Identico 2. Identico 2. Identico
3. Identico 3. Alla discussione dei progetti di legge costituzionale previsti dalla legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 24 nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 1997. 3. Identico 3. Identico 3. Identico
4. Identico 4. Entro il 31 gennaio 1999, la Giunta per il Regolamento presenta all'Assemblea una relazione sull'attuazione della riforma del procedimento legislativo. 4. Identico 4. Identico 4. Identico
4 - bis. Entro il 31 dicembre 2000, la Giunta per il Regolamento e il Comitato per la legislazione presentano congiuntamente una relazione sull'attuazione degli articoli 16-bis, comma 6-bis, e 96-ter.
5. La Commissione speciale per le politiche comunitarie costituitasi nella XIII legislatura assume la denominazione di Commissione politiche dell'Unione europea. Fino al primo rinnovo delle Commissioni, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, alla Commissione non si applica il divieto di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 19. 5. Identico 5. Identico 5. Identico
6. Le disposizioni dell'articolo 102, comma 3, si applicano ai progetti di legge assegnati dalla data dell'entrata in vigore di esse. 6. Identico 6. Identico
7. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 7, non si applica ai Segretari eletti precedentemente alla data della sua entrata in vigore. 7. Identico

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