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CAPO XXVIII - Articolo 125
Risoluzioni del Parlamento Europeo e di Assemblee internazionali


Giunta per il Regolamento - Disposizioni modificative ed aggiuntive al Regolamento
Testo del 1971 Modificato il 18.07.90 Modificato il 24.09.97
1. Ogniqualvolta alla Camera siano formalmente trasmessi i testi di risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera, il Presidente, dopo averne fatto dare annuncio o lettura all'Assemblea, ne dispone la stampa e il deferimento alla Commissione affari esteri, per il parere, e alle Commissioni competenti per materia. 1. Ogniqualvolta alla Camera siano formalmente trasmessi i testi di risoluzioni del Parlamento europeo e di risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera, il Presidente, dopo averne fatto dare annuncio o lettura all'Assemblea, ne dispone la stampa e il deferimento alle Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla Commissione speciale per le politiche comunitarie e alla Commissione affari esteri e comunitari. 1. Ogniqualvolta alla Camera siano formalmente trasmessi i testi di risoluzioni del Parlamento europeo e di risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera, il Presidente, dopo averne fatto dare annuncio o lettura all'Assemblea, ne dispone la stampa e il deferimento alle Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla Commissione politiche dell'Unione europea e alla Commissione affari esteri e comunitari.
2. Su richiesta del Governo, di un rappresentante di Gruppo o di un componente della delegazione della Camera, la Commissione apre sul documento un dibattito limitato ad un oratore per Gruppo. Il dibattito può concludersi con la votazione di una risoluzione a norma dell'articolo 117. 2. Identico 2. Su richiesta del Governo, di un rappresentante di Gruppo o di un componente della delegazione della Camera, la Commissione apre sul documento un dibattito limitato ad un oratore per Gruppo. Qualora ne sia fatta richiesta, il presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi. Il dibattito può concludersi con la votazione di una risoluzione a norma dell'articolo 117.

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