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CAPO XXVII - Articolo 123
Discussione e votazione in Assemblea sui disegni di legge di bilancio


Giunta per il Regolamento - Disposizioni modificative ed aggiuntive al Regolamento
Testo del 1971 Modificato il 29.09.83 Modificato il 28.06.89
1. Qualora la relazione generale sul bilancio e sul rendiconto non sia presentata dalla Commissione bilancio e programmazione nel termine prescritto, la discussione in Assemblea ha luogo sui disegni di legge presentati dal Governo, corredati dalle relazioni delle Commissioni competenti per materia. 1. Qualora la relazione generale sul disegno di legge finanziaria e sul bilancio non sia presentata dalla Commissione bilancio e programmazione nel termine prescritto, la discussione in Assemblea ha luogo sui disegni di legge presentati dal Governo, corredati dalle relazioni delle Commissioni competenti per materia. 1. Identico
2. La discussione sulle linee generali del bilancio e del consuntivo in Assemblea concerne l'impostazione globale della politica economica e finanziaria, nonché lo stato di attuazione e l'ulteriore corso del programma economico nazionale. 2. La discussione in Assemblea sulle linee generali del disegno di legge finanziaria e del bilancio si svolge congiuntamente e concerne l'impostazione globale della politica economica e finanziaria, nonché lo stato di attuazione e l'ulteriore corso del programma economico nazionale. 2. Identico
3. Per la discussione sui singoli stati di previsione si adottano, in quanto applicabili, le norme dell'articolo 85. 3. Terminata la discussione sulle linee generali, l'Assemblea procede all'esame degli articoli ed alle votazioni finali, nell'ordine, del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato, con le variazioni conseguenti alle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria. 3. L'Assemblea procede nell'ordine all'esame degli articoli del disegno di legge di bilancio, iniziando da quello di approvazione dello stato di previsione dell'entrata, degli articoli del disegno di legge finanziaria e alla sua votazione finale. Sono successivamente esaminate, nella forma prevista dall'articolo 120, comma 7, e votate le variazioni al disegno di legge di bilancio conseguenti alle disposizioni approvate nel disegno di legge finanziaria. Si procede quindi alla votazione finale del disegno di legge di bilancio cosí modificato. Quando i disegni di legge finanziaria e di bilancio sono già stati approvati dal Senato, la votazione degli articoli del disegno di legge di bilancio non ha effetti preclusivi sulle votazioni concernenti il disegno di legge finanziaria.

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