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Articolo 133


1. Nel presentare una interrogazione, il deputato può dichiarare che intende aver risposta in Commissione.

2. In tal caso il Presidente della Camera trasmette l'interrogazione al Presidente della Commissione competente per materia e ne dà comunicazione al Governo.

3. L'interrogazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta della Commissione, trascorso il termine di quindici giorni dalla presentazione. Si applicano le norme degli articoli 131 e 132.

4. Dello svolgimento delle interrogazioni è dato conto nel Bollettino delle giunte e delle Commissioni parlamentari.

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