Allegato B
Seduta n. 701 dell'8/11/2005


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ATTI DI INDIRIZZO

Mozione:

La Camera,
premesso che:
il progetto preliminare del Ponte sullo Stretto di Messina, elaborato dalla società Stretto di Messina SpA, è stato approvato dal CIPE con la delibera del 1o agosto 2003;
tale delibera, anche sulla base del parere emesso dalla Commissione speciale per la valutazione di impatto ambientale, ha previsto, nell'ambito del quadro ambientale complessivo del progetto, una serie di prescrizioni e di approfondimenti che dovranno essere contenuti nell'elaborazione del progetto definitivo, relativamente a:
le problematiche geo-sismo-tettoniche dell'area dello Stretto;
la tutela delle aree a delicato equilibrio ambientale, in particolare i Pantani di Ganzirri;
la salvaguardia delle falde sotterranee;
la predisposizione di un piano di monitoraggio che valuti gli effetti sulle specie migratorie sensibili;
l'analisi dei materiali di scavo in vista di un loro riutilizzo;
l'adozione di opere di mitigazione del rumore;
l'utilizzo di impianti di illuminazione che diminuiscano l'inquinamento luminoso sul mare;
le misure di mitigazione dell'impatto del ponte sul paesaggio;
il monitoraggio ambientale in fase di progettazione definitiva e il sistema di gestione ambientale;
il 12 ottobre 2005 la Commissione giudicatrice incaricata dalla società Stretto di Messina di individuare il general contractor cioè il soggetto affidatario della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dell'opera, nonché della direzione dei lavori (ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 190 del 2002), ha dichiarato aggiudicatario provvisorio della gara il raggruppamento guidato dalla società Impregilo, sulla base di un'offerta che prevede una riduzione di 243 giorni rispetto ai tempi di esecuzione dell'opera, fissati nel bando di gara in 78 mesi, ed un ribasso complessivo medio ponderato pari al 12,33 per cento;
considerato che:
la Commissione europea, accogliendo i reclami formulati da Verdi, WWF e Associazioni Ambientaliste, ha rilevato, relativamente al progetto preliminare del Ponte sullo Stretto di Messina, una serie di violazioni della normativa comunitaria; in particolare, in data 18 ottobre 2005, la Commissione europea ha comunicato di aver ufficialmente contestato al Governo italiano, con una lettera di messa in mora, la violazione delle seguenti direttive:
Direttiva 92/43/CEE (Conservazione uccelli selvatici), per non aver adottato, ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 4 della direttiva, misure idonee a prevenire, nelle zone IBA 150 (Costa Viola, Regione Calabria) e IBA 153 (Monti Peloritani, Regione Sicilia) il deterioramento degli habitat e le perturbazioni dannose agli uccelli;
Direttiva 79/409/CEE (Protezione Habitat), per non aver eseguito correttamente, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva, la valutazione di incidenza sulle SIC e ZPS Cod. ITA 030008(Capo Peloro - Laghi di Ganzirri - anche Riserva Naturale Orientata istituita con D. Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 21 giugno 2001) e SIC e ZPS Cod. ITA 030011 - Dorsale Curcuraci - Antennammare, entrambe localizzate nel territorio messinese;


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la Commissione ha inoltre inviato all'Italia, sempre in data 18 ottobre 2005, un parere motivato complementare con riferimento alla procedura di infrazione n. 2002/5170 relativa alla «Legge Obiettivo», contestando all'Italia la violazione della Direttiva 85/337/CEE (Valutazione impatto ambientale) relativamente alla procedura di V.I.A. semplificata di cui al comma 5 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 190 del 2002, che prevede la «discrezionalità» del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel disporre l'integrazione e l'aggiornamento della valutazione di impatto ambientale nei casi in cui il progetto definitivo di un'opera sia modificato rispetto al preliminare;
considerato che:
la procedura della «Legge Obiettivo», ai sensi del già citato decreto legislativo n. 190 del 2002, prevede che il progetto definitivo sia sottoposto a quattro passaggi fondamentali: la verifica di ottemperanza ambientale da parte del Ministero dell'ambiente; la convocazione di una Conferenza dei Servizi istruttoria con tutti i soggetti e le istituzioni locali interessate; l'ulteriore approvazione da parte del CIPE e infine l'approvazione del nuovo piano economico-finanziario aggiornato al progetto definitivo;
l'iter procedurale previsto per l'approvazione del progetto definitivo e le problematiche di natura ambientale ed economica fin qui descritte, rappresentano incognite di straordinaria rilevanza per la realizzazione del Ponte sullo Stretto;
considerato che:
la violazione della normativa comunitaria in materia di tutela ambientale nel progetto preliminare comporterebbe, qualora non si modificasse il progetto in modo tale da rispettare le norme europee, il blocco dei fondi per il cofinanziamento della costruzione dell'opera da parte della Commissione europea;
ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, il cospicuo ribasso previsto dall'offerta del general contractor risultato vincente nella aggiudicazione provvisoria per la progettazione definitiva e la realizzazione del Ponte potrebbe essere causa di ricorso da parte della società risultata seconda in graduatoria (società Astaldi), la quale potrebbe segnalarlo come «anomalo» e prospettare uno scostamento del prezzo in rialzo in sede di progetto definitivo;
la necessità di adeguare il progetto alle prescrizioni di cui alla delibera CIPE del 1o agosto 2003 comporterà inevitabilmente una modifica del progetto con conseguenti variazioni del piano finanziario e della tempistica dell'opera;
tenuto conto che:
l'articolo 7 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158 «Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente» prevede «l'inserimento, negli atti contrattuali di affidamento dell'opera a terzi, della facoltà della società Stretto di Messina S.p.A. di recedere dal contratto ove il progetto redatto dall'affidatario dopo l'aggiudicazione comporti sostanziali modifiche alle opere ovvero aumenti di prezzo»;
la Convenzione (ed i successivi Atti aggiuntivi) fra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la concessionaria prevede, all'articolo 7 comma 3, che il contratto tra la società Stretto di Messina e il general contractor includa la facoltà per la società di recedere dal contratto nel caso in cui il progetto redatto dal contraente generale, dopo l'aggiudicazione, comporti sostanziali modifiche alle opere o aumenti di prezzo;
il bando di gara emesso dalla società Stretto di Messina SpA, nella Sezione VI al punto VI.4), lettera M., prevede che «il bando nonché l'eventuale avvenuta qualificazione dei concorrenti sulla base della domanda di partecipazione e della documentazione dai medesimi presentate non vincolano in alcun modo la società né alla diramazione degli inviti, né all'espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione»;


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secondo quanto riportato dalla stampa nazionale sembrerebbe che lo schema di contratto approvato dal consiglio di amministrazione della Stretto di Messina SpA, e che sarà sottoposto a breve alla firma del general contractor, specifichi che le penali che la società Stretto di Messina dovrà pagare, qualora decidesse di interrompere i lavori del Ponte, sono pari al 10 per cento della parte non ancora realizzata dell'opera e che questa penale sarebbe esclusa per la fase di progettazione e comunque fino all'approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE e della società Stretto di Messina (Il Sole 24 Ore del 29 ottobre 2005),

impegna il Governo:

ad attivarsi perché sia sospesa, per elementare cautela rispetto a future e probabili responsabilità, la stipula del contratto con la Impregilo fino a quando non saranno risolte positivamente tutte le incognite rappresentate, in particolare fino a quando non saranno accolte le osservazioni della Commissione europea ed eliminati tutti i profili di incompatibilità del progetto con la normativa comunitaria;
ad attivarsi perché sia previsto nel contratto tra la società Stretto di Messina e il general contractor, qualora venissero risolte le problematiche sopra descritte, l'esclusione del pagamento delle penali fino all'approvazione del progetto definitivo, prevedendo soltanto il mero rimborso delle spese sostenute fino a tale fase;
a disporre l'aggiornamento della Valutazione di Impatto Ambientale e della Valutazione di incidenza, alla luce dei rilievi formulati dalla Commissione europea e al fine di garantire l'effettiva tutela dell'ambiente dell'area dello Stretto di Messina;
nell'eventualità che insorgano cause ostative alla realizzazione dell'opera che comportino il pagamento di penali ai privati contraenti, imputabili ad errori, irregolarità o negligenze nell'espletamento della gara o ad omessa vigilanza della società Stretto di Messina Spa, a sollecitare i soggetti pubblici azionisti della stessa società a promuovere in tali casi le opportune azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori della società Stretto di Messina Spa;
a riferire comunque in Parlamento prima che venga assunta qualsiasi decisione in merito agli elementi costitutivi del contratto che la Stretto di Messina SpA intende sottoscrivere con il general contractor, al fine di rendere pubbliche e trasparenti le procedure decisionali relative all'opera più rilevante della Legge Obiettivo, il cui costo costituisce l'appalto più consistente affidato in Italia negli ultimi decenni.
(1-00495)
«Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Boato».