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La Camera,
premesso che:
il comma 1 dell'articolo 4 della proposta di legge in esame prevede il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione, limitando il ricorso a dette tecniche solo ai casi di sterilità o di infertilità;
detta norma impedisce dunque l'accesso alla procreazione medicalmente assistita alle coppie che, pur non avendo problemi di sterilità o infertilità, siano portatrici di malattie genetiche trasmissibili al concepito;
alcune malattie infatti, come la fibrosi cistica, la talassemia, la malattia di Duchenne ed altre ancora possono essere
trasmesse da genitori portatori sani al concepito con un elevato grado di probabilità;
attualmente queste coppie possono ricorrere alla procreazione medicalmente assistita e in particolare alla tecnica della diagnosi genetica preimpianto, chiedendo che siano individuati gli embrioni malati e che vengano trasferiti in utero solo gli embrioni sani, mentre, in base alla suddetta norma in via di approvazione definitiva, ciò non sarà più possibile;
inoltre queste coppie, anche in caso di accesso alla procreazione medicalmente assistita, non possono poi ricorrere alla diagnosi genetica preimpianto, in quanto, se l'uso di questa tecnica è infatti teoricamente consentito dall'articolo 13, comma 2, che recita: «La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative», per effetto dell'articolo 14, comma 1, è, poi, obbligatorio trasferire in utero tutti gli embrioni prodotti, inclusi quelli malati, in quanto detto comma vieta la crioconservazione e la soppressione di embrioni;
l'alternativa alla diagnosi genetica preimpianto da parte delle persone portatrici di patologie genetiche sarà inevitabilmente il concepimento naturale seguito da una diagnosi prenatale tramite amniocentesi o villocentesi e, in caso di esito negativo della diagnosi, da un aborto volontario ai sensi della legge n. 194 del 1978;
detto paradosso, conseguente alle norme in oggetto, era stato già evidenziato dal Garante della protezione dei dati personali il quale, anche alla luce del comma 5 dell'articolo 14, che prevede il diritto degli interessati di essere informati «sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero», evidenziava come la conseguenza fosse l'obbligo della donna di accettare il trasferimento nell'utero anche nel caso in cui vi fosse la certezza della nascita di una persona con gravi malformazioni;
un appello è stato sottoscritto nelle scorse settimane da numerose personalità della scienza e della cultura, al fine di poter correggere e migliorare alcuni punti di questo provvedimento in via di approvazione definitiva;
non sono previste sanzioni nei confronti della donna e del medico che rifiutassero l'impianto,
ad adottare le opportune iniziative per armonizzare la disciplina dettata dalla legge in esame, nella parte in cui dispone il divieto di soppressione degli embrioni, con gli articoli 4 e 6, comma 1, lett. b) della legge 22 maggio 1978, con particolare riferimento ai casi in cui, in seguito alle comunicazioni di cui all'articolo 14, comma 5, risultino gravi anomalie o malformazioni del concepito;
ad affidare all'uopo ad una Commissione tecnica composta da medici genetisti, di concerto con l'Istituto superiore di sanità, il compito di definire un elenco delle malattie più gravi a tal fine rilevanti.
9/47-B/1. Cima, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 14 della proposta di legge in esame prevede il divieto della crioconservazìone di embrioni, tranne il caso in cui «il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione». In questo caso è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile;
il ricorso alla crioconservazione degli embrioni serve da un lato a evitare di trasferire un numero elevato di embrioni, dall'altro a evitare alle pazienti di ripetere l'intera e impegnativa procedura medica che porta alla produzione degli embrioni, consentendo loro di conservare alcuni embrioni per trasferirli in un tentativo successivo qualora il primo non abbia successo;
i casi di insuccesso sono statisticamente frequenti; le percentuali di riuscita di un tentativo di fecondazione in vitro sono in media del 25 per cento ma possono essere anche molto più basse;
il divieto alla crioconservazione, previsto dalla norma in esame, significa sottoporre le pazienti a più cicli terapeutici per produrre nuovi embrioni, con pesanti conseguenze sia fisiche che psicologiche per la donna e per la coppia, anche a causa della invasività delle terapie stesse;
detto divieto, inoltre, non tiene conto:
del caso in cui si siano prodotti solo tre embrioni e tuttavia il medico giudichi questo numero troppo elevato per un singolo trasferimento, dato il rischio nella paziente di una gravidanza plurigemellare;
dei casi in cui si sia verificata una scissione spontanea dello zigote in più individui omozigoti. In questo caso non è infatti chiaro come dovrà procede il medico, non potendo né sopprimere, né trasferire, né congelare detti zigoti;
dell'eventualità che la donna, a dispetto del divieto di revoca della volontà previsto dall'articolo 6, comma 3, si rifiuti di accettare il trasferimento degli embrioni, né dell'eventualità che la donna muoia prima del trasferimento;
tra i Paesi europei che hanno una specifica normativa sulla procreazione medicalmente assistita, solo la Svizzera e la Germania non ammettono la crioconservazione degli embrioni per motivi etico-religiosi. Tuttavia sia la legge tedesca che quella svizzera, permettono la crioconservazione dei pre-embrioni allo stadio di due pronuclei, ritenendo appunto che il potenziale inizio della vita umana si identifichi col momento della fusione dei due patrimoni genetici;
esiste un'alternativa alla crioconservazione degli embrioni, che consente di preservare sia l'efficacia delle tecniche di procreazione medicalmente assistita sia l'esigenza, peraltro di natura esclusivamente etico-religiosa, di tutelare l'embrione in quanto «soggetto umano»: si tratta del cosiddetto congelamento dei pre-embrioni allo stadio pronucleare, cioè nello stadio subito successivo alla fecondazione, in cui lo zigote contiene sia il pronucleo femminile sia il pronucleo maschile e tuttavia i due pronuclei sono ancora fisicamente separati, poiché non è ancora avvenuta la fusione dei due patrimoni genetici,
ad adottare le opportune iniziative volte a fornire ulteriore specificazione dei casi in cui è ammessa la crioconservazione degli embrioni, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, allorché la donna sia indisponibile al trasferimento per cause di forza maggiore, nonché dei modi in cui tali cause devono essere documentate.
9/47-B/2. Zanella, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio.
La Camera,
premesso che:
il comma 3 dell'articolo 6 del provvedimento in esame dispone che la volontà di entrambi i soggetti della coppia di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita debba essere espressa per iscritto, e può essere revocata da ciascuno dei soggetti fino al momento della fecondazione dell'ovulo;
la conseguenza di questa disposizione è che, una volta che l'ovocita è stato fecondato, la coppia non può più sottrarsi al trasferimento dell'embrione;
detto trasferimento diviene dunque di fatto obbligatorio, ponendosi in contrasto con quanto disposto dall'articolo 32 della Costituzione, il quale, al secondo comma, dispone che «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana» e la previsione dell'articolo 6 della proposta di legge in esame realizza indiscutibilmente una fattispecie di trattamento sanitario obbligatorio in contrasto con quanto disposto dalla Costituzione,
a monitorare l'effettiva attuazione dell'articolo 6, comma 3, nella parte in cui si prevede che la revocabilità del consenso a sottoporsi alle tecniche di procreazione medicalmente assistita sia possibile solo fino al momento della fecondazione dell'ovulo, verificando che non vi siano obblighi di attuazione coercitiva di impianto dell'embrione, anche successivamente alla fecondazione dell'ovulo.
9/47-B/3. Pecoraro Scanio, Zanella, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.
La Camera,
considerato quanto stabilito in merito alle norme di procreazione medicalmente assistita,
ad adottare le opportune iniziative volte a stabilire, come strumento per attestare la convivenza dei soggetti che richiedono l'accesso alle tecniche di procreazione assistita, l'autocertificazione degli stessi.
9/47-B/4. Deiana, Zanotti, Grignaffini, Maura Cossutta.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2, comma 1, della proposta di legge in esame prevede che il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca può promuovere ricerche sulle cause che determinano sterilità e infertilità al fine di favorire gli interventi necessari per rimuoverle, nonché incentivare studi e ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti,
a costituire presso il Ministero della salute una Commissione nazionale multidisciplinare di esperti, presieduta dal Ministro della salute, rappresentativa delle competenze scientifiche esistenti nelle diverse regioni, al fine di costituire il supporto scientifico e tecnico per l'individuazione di efficaci linee di ricerca nel campo della sterilità e infertilità, e sugli interventi necessari alla loro rimozione.
9/47-B/5. Bogi, Maura Cossutta, Deiana, Zanella.
La Camera,
premesso che:
all'articolo 3 della proposta di legge in esame, recante una modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405, istitutiva dei consultori familiari, sono previsti nuovi e maggiori compiti e funzioni,
a concordare con le regioni le modalità con cui i nuovi compiti debbono essere affrontati, chiarendo la natura della lettera d-bis) che oltre all'informazione prevede «l'assistenza» riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità umana.
9/47-B/6. Zanotti, Maura Cossutta, Deiana, Zanella.
La Camera,
premesso che:
all'articolo 1 della presente proposta di legge sono definite le finalità di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e all'articolo 5 i requisiti soggettivi per l'accesso medesimo,
a predisporre, attraverso il contributo dei propri organi tecnici-consultivi, e specificatamente del Consiglio superiore di sanità e dell'Istituto superiore di sanità, un elenco di patologie geneticamente trasmissibili che di fatto costituiscono, per coloro che ne sono portatori, un impedimento oggettivo della scelta procreativa al fine della tutela della salute della prole, per consentire a questi ultimi l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, eliminando così una ingiusta disparità di trattamento nell'accesso alle cure, che verrebbe a determinarsi nel silenzio della legge.
9/47-B/7. Bolognesi, Maura Cossutta, Deiana, Zanella.
La Camera,
premesso che:
all'articolo 6, comma 2, della presente proposta di legge, tra gli elementi che concorrono alla definizione del consenso informato vengono menzionati anche i costi economici dell'intera procedura, qualora si tratti di strutture private autorizzate,
a definire, con il concorso delle regioni, le modalità con cui le tecniche di procreazione medicalmente assistita debbono essere ricomprese nei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire con omogeneità su tutto il territorio nazionale l'accesso alle strutture pubbliche e a quelle private convenzionate.
9/47-B/8. Labate, Maura Cossutta, Deiana, Zanella.
La Camera,
premesso che:
all'articolo 7 della presente proposta di legge vengono definite le modalità con cui il Ministro della salute, con proprio decreto, dovrà predisporre linee guida inerenti la procreazione medicalmente assistita costituenti elementi vincolanti per tutte le strutture autorizzate,
a ricercare l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di garantire l'applicabilità su tutto il territorio nazionale.
9/47-B/9. Turco, Maura Cossutta, Deiana, Zanella, Valpiana.
La Camera,
premesso che:
all'articolo 16 della presente proposta di legge è regolata l'obiezione di coscienza,
a garantire, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle strutture pubbliche e private accreditate l'operatività delle prestazioni e del servizio per la procreazione medicalmente assistita.
9/47-B/10. Giacco, Maura Cossutta, Deiana, Zanella.
La Camera,
premesso che:
all'articolo 6, ai commi 1 e 3, si prefigura un vuoto normativo circa la
revoca di volontà da parte dei soggetti tra il momento della fecondazione e quello dell'impianto che può determinarsi a seguito di eventi imprevisti e imprevedibili che possono pregiudicare la salute della donna o influire sulla scelta responsabile della coppia,
a riferire al Parlamento entro sessanta giorni con quali strumenti intenda sopperire a tale vuoto normativo.
9/47-B/11. Battaglia, Maura Cossutta, Deiana, Zanella.
La Camera,
premesso che:
all'articolo 18 della proposta di legge in esame si prevede, per la dotazione del fondo di cui al medesimo articolo, l'autorizzazione di spesa di 6,8 milioni di euro a decorrere dal 2004, a fronte dei 10,2 milioni previsti nel testo approvato precedentemente dalla Camera,
ad adottare le opportune iniziative al fine di incrementare tale fondo a partire dalla legge finanziaria 2005-2008.
9/47-B/12. Petrella, Maura Cossutta, Deiana, Zanella.
La Camera,
premesso che:
al provvedimento sulla procreazione medicalmente assistita che questa Assemblea si accinge ad approvare va riconosciuto l'indubbio merito di colmare il vuoto normativo esistente in un settore delicatissimo che da più di vent'anni attende di essere disciplinato;
che il presente provvedimento, una volta approvato, non solo porterà il nostro Paese sullo stesso piano degli altri Paesi europei che da tempo si sono dotati di una legislazione ma, soprattutto, impedirà il ricorso spregiudicato alle tecniche di procreazione assistita, reso fin'ora possibile dall'assenza di una normativa precisa in materia;
ritenuto che nel corso dell'iter parlamentare sono state evidenziate forti perplessità circa il rischio che l'evoluzione della ricerca scientifica in questo settore possa determinare il rapido superamento di alcune delle disposizioni contenute nel provvedimento normativo e che a ciò devono essere aggiunte le dichiarazioni di alcuni illustri esponenti della comunità scientifica circa l'adeguatezza scientifica del testo;
considerato, inoltre, che da più parti si manifesta viva preoccupazione circa il rischio che l'approvazione del presente provvedimento possa determinare come logica conseguenza la revisione in senso restrittivo e la modifica dei principi informatori della legge 194 del 1978;
a non adottare iniziative normative volte a modificare la legge n. 194 del 1978, legge simbolo della laicità dello Stato e fondamentale conquista del movimento femminile;
a monitorare l'attuazione della normativa in materia di procreazione assistita e ad intervenire nuovamente sulla materia, anche modificando le disposizioni del presente testo, qualora dal monitoraggio e dalle valutazioni del mondo scientifico dovessero emergere gravi rischi per la salute della donna e scarse possibilità di successo delle tecniche di procreazione assistita come dal provvedimento normativo disciplinare.
9/47-B/13. (nuova formulazione) Carlucci, Baldi, Galli, Zanetta, Brusco, Galvagno, Milanato, Licastro Scardino, Stradella, Osvaldo Napoli, Crosetto, Dell'Anna, Ferro, Bianchi Clerici, Muratori, Lezza.
La Camera,
premesso che:
il Ministero della salute, come previsto dall'articolo 2 della proposta di legge n. 47-B «norme in materia di procreazione medicalmente assistita», può incentivare gli studi e le ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti;
il numero dei centri autorizzati agli interventi di procreazione assistita in Italia che oggi sono in grado di assicurare le tecniche di cui al punto precedente è estremamente limitato;
le cause di sterilità ed infermità sono in incremento con conseguente e preoccupante denatalità;
il Ministero della salute, mediante l'Istituto Superiore di Sanità, emana linee guida per l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita con l'obbligo di aggiornarle almeno ogni tre anni in rapporto alle nuove acquisizioni tecnico-scientifiche;
ad incrementare le risorse del Fondo sanitario nazionale destinate a finanziare le cure finalizzate alla procreazione medicalmente assistita nell'ambito dei livelli di assistenza dei piani sanitari regionali, onde evitare gravi discriminazioni determinate dalle condizioni delle coppie;
che dovrebbero essere oggetto di maggiore e più approfondita riflessione in quanto incidenti sulla vita personale e la salute di migliaia di persone interessate al problema della infertilità ed agli interventi relativi;
ad emanare ai sensi dell'articolo 6, comma 3 primo periodo linee guida che regolamentino l'espressione del consenso delle persone che accedono alle tecniche della procreazione assistita, relativamente agli atti medici e chirurgici inerenti all'iter delle prestazioni, in maniera pienamente congruente con i criteri relativi al rispetto della volontà della singola persona cui è diretto l'intervento medico o chirurgico, così come dispone la legislazione vigente.
a concorrere con proprie iniziative legislative allo sviluppo della ricerca scientifica.
La Camera,
ad adottare, nell'ambito delle linee guida previste dall'articolo 7, opportune iniziative per permettere l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita anche alle suddette coppie anche se non sterili e, in applicazione dell'articolo 14, comma 1, per consentire, con il consenso della coppia, il non trasferimento dell'embrione nell'utero.
La Camera,
a monitorare l'applicazione della legge al fine di un puntuale aggiornamento delle linee guida anche in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, come previsto dal comma 3, dell'articolo 7 della presente legge.
premesso che:
il provvedimento in esame così com'è articolato presenta aspetti che dovrebbero essere oggetto di maggiore e più approfondita riflessione in quanto incidenti sulla vita dì migliaia di persone interessate al problema della infertilità. ed ai relativi interventi;
l'esclusione dai livelli essenziali di assistenza delle cure costituisce una discriminante grave per le coppie che intendono farvi ricorso;
sulle modalità del consenso della donna nel testo in esame vengono previsti obblighi non congruenti con il rispetto della salute della donna e del nascituro in riferimento alla normativa vigente.
ad emanare, ai sensi dell'articolo 6 comma 3 del testo in esame, linee guida che regolamentino la possibilità di revoca del consenso di impianto dell'embrione da parte della donna anche per motivi di tutela della propria salute e del nascituro;
a rafforzare la funzionalità dei consultori sul territorio a sostegno delle scelte di maternità e di paternità responsabile;
ad istituire presso il Ministero della salute una commissione tecnico scientifica per monitoraggio della evoluzione della ricerca e delle sue applicazioni nel campo della procreazione medicalmente assistita anche al fine di formulare proposte di adeguamento della legislazione in materia.
9/47-B/15. Bindi, Bimbi, Fioroni, Ruggeri, Colasio, Rosato, Mantini.
premesso che:
il provvedimento in esame così com'è articolato presenta alcuni aspetti
sulle modalità del consenso dette persone interessate, il testo in esame impone alcune modalità congiunte di espressione del medesimo, che in quanto relative ad atti medici e chirurgici, non paiono pienamente congruenti con i criteri relativi alla disponibilità delle decisioni che attengono esclusivamente alla volontà della singola persona cui è diretto l'intervento medico o chirurgico, così come dispone la legislazione vigente;
9/47-B/16. Bimbi, Bindi, Colasio, Ruggeri, Rosato.
visto che:
nell'articolo 13 della proposta di legge 47-ed abb. e abbinate al comma 1 si vieta «qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano» e al comma 2 si dice «che la ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche»;
considerato che:
la scienza italiana sarà costretta, di fatto, a rifarsi allo sviluppo della ricerca negli altri paesi poiché, per applicare il comma 2, è fondamentale poter ricorrere ad una sperimentazione più ampia
9/47-B/17.Valpiana.
premesso che:
ai sensi dell'articolo 4, l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo per i casi di sterilità o infertilità certificate da atto medico;
l'articolo 13, comma 2, prevede che la ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni è consentita a condizione che si perseguano finalità terapeutiche e diagnostiche, consentendo pertanto la cosiddetta «diagnosi preimpianto»;
le coppie portatrici di malattie genetiche trasmissibili al concepito, se non sterili, non potrebbero accedere a tali tecniche;
9/47-B/18.Palumbo.
in sede di approvazione del disegno di legge n. 47:
9/47-B/19.Santanchè, La Grua, Arrighi, Messa, La Starza, Fatuzzo, Ghiglia, Gianni Mancuso, Giulio Conti, Franz, Foti, Patarino, Briguglio, Landolfi, Coronella, Meroi, Pezzella, Maggi, Fragalà, Bocchino.