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COMMISSIONE II
GIUSTIZIA

Resoconto stenografico

SEDE LEGISLATIVA


Seduta di venerd́ 1° agosto 2003


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ALLEGATO

Disposizioni per la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva.
C. 3323-3386/D, approvata in un testo unificato dalla Camera, modificata dal Senato, nuovamente modificata dalla Camera e ulteriormente modificata dal Senato.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: dal libro II aggiungere le seguenti: Titolo IV e.
1. 26.Lussana.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: dal libro II aggiungere le seguenti: Titolo XI e.
1. 25.Lussana.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: Libro II, aggiungere le seguenti: Titolo II, Capo I,.
1. 29.Lussana.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: Libro II, aggiungere le seguenti: Titolo XI, Capo I,.
1. 30.Lussana.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: sezione I, aggiungere le seguenti: titolo XIII, capo I,.
1. 31.Lussana.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: Titolo XII aggiungere le seguenti: Capo I, Capo II e.
1. 28.Lussana.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: Titolo XII aggiungere le seguenti: Capo I e.
1. 27.Lussana.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: sezione I e dagli articoli aggiungere le seguenti: 317, 318,.
1. 24.Lussana.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: sezione I e dagli articoli aggiungere le seguenti: 432,.
1. 9.Lussana.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: sezione I e dagli articoli aggiungere le seguenti: 430,.
1. 10.Lussana.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: sezione I e dagli articoli aggiungere le seguenti: 433, comma 3.
1. 11.Lussana.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: sezione I e dagli articoli aggiungere le seguenti: 434,.
1. 12.Lussana.


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Al comma 3, lettera a), dopo le parole: sezione I e dagli articoli aggiungere le seguenti: 438.
1. 13.Lussana.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: sezione I e dagli articoli aggiungere le seguenti: 439.
1. 14.Lussana.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: sezione I e dagli articoli aggiungere le seguenti: 440.
1. 15.Lussana.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: sezione I e dagli articoli aggiungere le seguenti: 441.
1. 16.Lussana.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: sezione I e dagli articoli aggiungere le seguenti: 442.
1. 17.Lussana.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: sezione I e dagli articoli aggiungere le seguenti: 443.
1. 18.Lussana.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: sezione I e dagli articoli aggiungere le seguenti: 444.
1. 19.Lussana.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: sezione I e dagli articoli aggiungere le seguenti: 445.
1. 20.Lussana.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: sezione I e dagli articoli aggiungere le seguenti: 452, primo comma, numero 2) e secondo comma,.
1. 21.Lussana.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: sezione I e dagli articoli aggiungere le seguenti: 576, 577,.
1. 22.Lussana.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: sezione I e dagli articoli aggiungere le seguenti: 589, secondo comma,.
1. 23.Lussana.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: sezione I e dagli articoli aggiungere le seguenti: 605,.
1. 2.Lussana.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: 609bis aggiungere le seguenti: 609-ter,.
1. 3.Lussana.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: 609-bis aggiungere le seguenti: 609-quinquies,.
1. 4.Lussana.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: 609-octies aggiungere le seguenti: 624, 624-bis,.
1. 5.Lussana.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: 609-octies aggiungere le seguenti: 624, 624-bis, 625,.
1. 6.Lussana.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: 609-octies aggiungere le seguenti: 630,.
1. 7.Lussana.


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Al comma 3, lettera a), dopo le parole: 609-octies aggiungere le seguenti: 644,.
1. 8.Lussana.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: del codice penale nonché aggiungere le seguenti: dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero.
1. 1.Lussana.

ART. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3. (Espulsione di stranieri). 1. Lo straniero che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei cui confronti è stata disposta la sospensione di cui all'articolo 1 della presente legge è espulso secondo le modalità indicate dall'articolo 16, commi 6 e 7, del citato testo unico, come sostituito dall'articolo 15 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
2. La sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti dello straniero espulso ai sensi del comma 1, che rientri nel territorio dello Stato entro dieci anni dall'espulsione, è revocata.
3. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 18 e 19 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.».
3. 6.Lussana.

Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3. (Espulsione di stranieri). 1. Lo straniero che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei cui confronti è stata disposta la sospensione di cui all'articolo 1 della presente legge è espulso secondo le modalità indicate dall'articolo 16, commi 6 e 7, del citato testo unico, come sostituito dall'articolo 15 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
2. La sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti dello straniero espulso ai sensi del comma 1, che rientri nel territorio dello Stato entro cinque anni dall'espulsione, è revocata.
3. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 18 e 19 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.».
3. 4.Lussana.

Al comma 3, dopo le parole: comma 2 aggiungere le seguenti: e 13-bis.
3. 3.Lussana.

Al comma 3, dopo le parole: comma 2 aggiungere le seguenti: e 13.
3. 2.Lussana.

Al comma 3, dopo le parole: comma 2 aggiungere le seguenti: e 3.
3. 1.Lussana.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:
«Art. 3-bis. (Interventi per il sostegno al reinserimento sociale e alla formazione dei detenuti scarcerati). 1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per il finanziamento di progetti finalizzati al reinserimento sociale e alla formazione dei detenuti scarcerati.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, vengono stabiliti i criteri per la definizione dei progetti di cui al comma 1 e le risorse destinate al finanziamento dei relativi progetti.
3. L'onere per il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 è determinato in 100 milioni di euro per l'anno 2003 e in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.».
3. 01.Lussana.

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