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COMMISSIONE II
GIUSTIZIA

Resoconto stenografico

SEDE LEGISLATIVA


Seduta di giovedì 12 dicembre 2002


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ALLEGATO

C. 3017-A

TESTO BASE

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

ART. 1.

1. L'articolo 80 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:
«Art. 80. (L) - (Nomina del difensore nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione). 1. Nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.
2. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
3. Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto anche al di fuori del distretto di cui ai commi 1 e 2, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali».

ART. 2.

1. L'articolo 81 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:
Art. 81. (L) - (Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione). 1. Nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, l'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2.
2. L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:
a) attitudini ed esperienza professionale;
b) assenza di sanzioni disciplinari;
c) anzianità professionale non inferiore a due anni.

3. L'inserimento nell'elenco è revocato in qualsiasi momento se interviene una sanzione disciplinare.


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4. L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia».

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 81 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito dal seguente:
Art. 81-bis. (L) - (Nomina del difensore nel procedimento penale). 1. Nel procedimento penale, chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti ad uno degli albi degli avvocati del distretto di corte di appello nel quale ha sede l'autorità giudiziaria davanti alla quale pende il procedimento.
2. Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto anche al di fiori del distretto di cui al comma 1, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali».

ART. 4.

1. L'articolo 101 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:
«Art. 101. (L) - (Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore). 1. Il difensore della persona ammessa al patrocinio può nominare, al fine di svolgere attività di investigazione difensiva, un sostituto o un investigatore privato autorizzato, residente nel distretto di corte di appello dove ha sede il magistrato competente per il fatto per cui si procede.
2. Il sostituto del difensore e l'investigatore privato di cui al comma 1 possono essere scelti anche al di fiori del distretto di corte d'appello di cui al medesimo comma 1, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali».

ART. 5.

1. L'articolo 102 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:
Art. 102. (L) - (Nomina del consulente tecnico di parte). 1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte residente nel distretto di corte d'appello nel quale pende il processo.
2. Il consulente tecnico nominato ai sensi del comma 1 può essere scelto anche al di fiori del distretto di corte d'appello nel quale pende il processo, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali».

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