XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3884
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 583 del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo il numero 4) è aggiunto
il seguente:
"4-bis) una lesione o mutilazione degli organi
genitali provocata, in assenza di esigenze terapeutiche, al
fine di condizionare le funzioni sessuali della vittima";
b) dopo il secondo comma, sono aggiunti i
seguenti:
"Nell'ipotesi di cui al secondo comma, numero
4-bis), nei confronti di chi ha commesso il fatto per
motivi di lucro, le circostanze attenuanti, diverse da quelle
previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante
di cui al medesimo numero 4-bis), non possono essere
ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le
diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena
risultante dall'aumento conseguente alla predetta
aggravante.
Le disposizioni di cui al secondo comma, numero
4-bis), si applicano altresì quando il fatto è commesso
all'estero da cittadino italiano o da cittadino straniero
residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o
di cittadino straniero residente in Italia, e quando vi è
stata richiesta del Ministro della giustizia".