XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3884




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 583 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al secondo comma, dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:

        "4-bis) una lesione o mutilazione degli organi genitali provocata, in assenza di esigenze terapeutiche, al fine di condizionare le funzioni sessuali della vittima";
                b) dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:

        "Nell'ipotesi di cui al secondo comma, numero 4-bis), nei confronti di chi ha commesso il fatto per motivi di lucro, le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al medesimo numero 4-bis), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.
        Le disposizioni di cui al secondo comma, numero 4-bis), si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da cittadino straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di cittadino straniero residente in Italia, e quando vi è stata richiesta del Ministro della giustizia".



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