XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3447
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Programmazione televisiva
destinata all'infanzia e all'adolescenza).
1. Tutte le reti televisive autorizzate a trasmettere sul
territorio nazionale devono limitare la programmazione
giornaliera destinata all'infanzia e all'adolescenza a sole
quattro ore, nelle fasce orarie che vanno dalle ore 10 alle
ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
Art. 2.
(Altre programmazioni).
1. In tutte le programmazioni giornaliere comprese nella
fascia oraria tra le ore 6 e le ore 22, le reti televisive
sono tenute ad escludere i programmi che contengano scene
particolarmente cruente o di violenza.
2. Nelle fasce orarie di cui al comma 1 le reti televisive
devono altresì escludere le scene indicate al medesimo comma 1
dai notiziari di informazione, limitando la notizia alla parte
descrittiva.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro delle comunicazioni emana
uno o più decreti che stabiliscano i requisiti degli
spettacoli di animazione di produzione nazionale ed estera
trasmessi dalle reti televisive e destinati al pubblico
infantile e adolescente.
Art. 3.
(Sanzioni).
1. Ai trasgressori delle disposizioni stabilite dalla
presente legge, qualora il fatto non costituisca reato più
grave ai sensi delle leggi vigenti, si applica una sanzione
amministrativa pecuniaria di ammontare pari all'intero
introito pubblicitario relativo alla giornata in cui la
trasgressione è stata commessa.
2. Le sanzioni incamerate ai sensi del comma 1 sono
riversate all'United Nations Children's Found
(UNICEF).
3. Con i decreti di cui all'articolo 2, comma 3, il
Ministro delle comunicazioni individua, altresì, le procedure
di accertamento delle trasgressioni, di cui al comma 1 del
presente articolo, l'autorità competente a comminare le
sanzioni e quella competente all'esame di eventuali
ricorsi.