XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3447




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Programmazione televisiva
destinata all'infanzia e all'adolescenza).

        1. Tutte le reti televisive autorizzate a trasmettere sul territorio nazionale devono limitare la programmazione giornaliera destinata all'infanzia e all'adolescenza a sole quattro ore, nelle fasce orarie che vanno dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.


Art. 2.

(Altre programmazioni).

        1. In tutte le programmazioni giornaliere comprese nella fascia oraria tra le ore 6 e le ore 22, le reti televisive sono tenute ad escludere i programmi che contengano scene particolarmente cruente o di violenza.
        2. Nelle fasce orarie di cui al comma 1 le reti televisive devono altresì escludere le scene indicate al medesimo comma 1 dai notiziari di informazione, limitando la notizia alla parte descrittiva.
        3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle comunicazioni emana uno o più decreti che stabiliscano i requisiti degli spettacoli di animazione di produzione nazionale ed estera trasmessi dalle reti televisive e destinati al pubblico infantile e adolescente.


Art. 3.

(Sanzioni).

        1. Ai trasgressori delle disposizioni stabilite dalla presente legge, qualora il fatto non costituisca reato più grave ai sensi delle leggi vigenti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari all'intero introito pubblicitario relativo alla giornata in cui la trasgressione è stata commessa.
        2. Le sanzioni incamerate ai sensi del comma 1 sono riversate all'United Nations Children's Found (UNICEF).
        3. Con i decreti di cui all'articolo 2, comma 3, il Ministro delle comunicazioni individua, altresì, le procedure di accertamento delle trasgressioni, di cui al comma 1 del presente articolo, l'autorità competente a comminare le sanzioni e quella competente all'esame di eventuali ricorsi.



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