XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3041
PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE
Art. 1.
(Istituzione di una commissione per l'elaborazione di una
proposta per una imposta europea sulle transazioni
valutarie).
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è
istituita una commissione incaricata di elaborare una proposta
per l'istituzione di una imposta europea sulle transazioni
valutarie.
2. La commissione di cui al comma 1 è presieduta dal
Ministro dell'economia e delle finanze, o da un suo delegato,
ed è composta da:
a) un rappresentante del Ministero degli affari
esteri;
b) un rappresentante del Ministro per le politiche
comunitarie;
c) un rappresentante della Banca d'Italia;
d) un rappresentante della Commissione nazionale
per le società e la borsa;
e) un rappresentante dell'Ufficio italiano dei
cambi;
f) due esperti scelti dal Ministro dell'economia e
delle finanze.
3. I componenti della commissione sono nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
4. Fanno altresì parte della commissione di cui al comma 1
tre rappresentanti dell'Associazione per la tassazione delle
transazioni finanziarie e per l'aiuto ai cittadini (ATTAC) e
due esperti nominati dalla medesima Associazione.
5. Entro il termine di sei mesi dalla data di
insediamento, la commissione deve concludere i suoi lavori con
la presentazione di una proposta redatta in articoli per
l'introduzione di una imposta europea sulle transazioni
valutarie, le cui caratteristiche devono corrispondere ai
criteri indicati all'articolo 2.
Art. 2.
(Caratteristiche dell'imposta).
1. L'imposta si applica a tutte le transazioni valutarie
effettuate nei mercati dell'Unione europea.
2. Ai fini della presente legge, costituiscono transazioni
valutarie i contratti, sia a contanti che a termine, gli
swap e tutti i contratti derivati, da qualunque soggetto
e a qualunque titolo effettuati, che comportano scambio di
valute.
3. L'aliquota dell'imposta è fissata, per ciascuna delle
parti, in misura non inferiore allo 0,1 per cento del valore
della transazione effettuata.
4. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le Banche
centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e
internazionale.
Art. 3.
(Destinazione del gettito).
1. Il gettito dell'imposta è destinato al finanziamento di
programmi realizzati di concerto con enti, associazioni,
organismi di rappresentanza sociale e organizzazioni non
governative, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) aumento dei fondi per la cooperazione allo
sviluppo e loro riallocazione al fine del miglioramento delle
condizioni delle categorie socio-economiche più deboli e
svantaggiate dei Paesi assistiti, calcolate in base agli
indici di sviluppo UNDP: indice di sviluppo umano, indice di
sviluppo di genere, indice di povertà umana, indici di
sopravvivenza e sviluppo dell'infanzia;
b) riduzione del debito estero dei Paesi a più
basso reddito, con particolare riguardo verso i Paesi che
abbiano avviato programmi di riconversione e disinvestimento
nel settore degli armamenti;
c) finanziamento della ricerca tecnologica
dell'Unione europea orientata al risparmio energetico, allo
sviluppo di fonti energetiche non inquinanti, al riciclaggio
dei materiali, alla razionalizzazione delle procedure di
raccolta e smaltimento dei rifiuti e alla riduzione delle
emissioni di agenti inquinanti, in conformità con le
disposizioni del protocollo di Kyoto e delle successive
modifiche;
d) incremento dei fondi destinati allo sviluppo
delle aree depresse dell'Unione europea, ai fini dell'aumento
delle dotazioni infrastrutturali, dell'occupazione e dei
servizi di assistenza sociale pubblica.
Art. 4.
(Redazione di uno studio su alcune misure complementari
all'istituzione dell'imposta).
1. Entro il termine di sei mesi dalla data di
insediamento, la commissione di cui all'articolo 1 deve
altresì redigere uno studio riguardante misure finalizzate ai
seguenti obiettivi:
a) definire il criterio ottimale di accertamento
delle transazioni e di riscossione dell'imposta;
b) stabilire una procedura per la revisione
periodica dell'aliquota, entro il limite previsto dal comma 3
dell'articolo 2, al fine di individuare la misura
corrispondente al migliore risultato conseguibile in termini
di aumento del gettito e di riduzione delle transazioni;
c) prevedere meccanismi di disincentivo nei
confronti delle transazioni effettuate con operatori situati
nei Paesi a regime fiscale privilegiato nei quali l'imposta
non sia applicata, eventualmente attraverso l'applicazione di
un'aliquota maggiorata;
d) stabilizzare i movimenti di capitale in entrata
e in uscita e in particolare le fughe di capitale conseguenti
a situazioni di crisi valutaria, eventualmente attraverso
temporanei aumenti dell'aliquota di cui al comma 3
dell'articolo 2;
e) promuovere l'adozione dell'imposta di cui
all'articolo 2 anche da parte dei Paesi terzi nei quali siano
ubicati i mercati valutari più importanti;
f) promuovere l'istituzione presso l'ONU di un
fondo internazionale che veda la partecipazione di
rappresentanti dei Governi, di organizzazioni di
rappresentanza sociale e di organizzazioni non governative,
per la raccolta e la distribuzione del gettito derivante
dall'imposta ai fini del finanziamento della cooperazione allo
sviluppo, della riduzione del debito estero dei Paesi a più
basso reddito, dell'assistenza pubblica e delle misure per
l'aumento dell'occupazione nelle aree depresse.
Art. 5.
(Trasmissione al Parlamento).
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al
Parlamento la proposta e lo studio elaborati dalla
commissione, corredati da una relazione del Ministro
dell'economia e delle finanze, per l'espressione, entro i
successivi trenta giorni, di un parere da parte delle
competenti Commissioni parlamentari ai fini dell'adozione di
un'iniziativa in sede comunitaria nell'ambito del Consiglio
dei ministri dell'Unione europea.
Art. 6.
(Istituzione di una imposta nazionale
sulle transazioni valutarie).
1. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, in mancanza di un'iniziativa legislativa
da parte della Commissione europea, è istituita una imposta
sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati
italiani.
2. Ai fini del presente articolo, costituiscono
transazioni valutarie, se effettuati nei mercati italiani, i
contratti indicati al comma 2 dell'articolo 2.
3. L'aliquota è stabilita, per ciascuna delle parti, nella
misura dello 0,02 per cento del valore della transazione
effettuata.
4. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le Banche
centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e
internazionale.
5. E' previsto, ai sensi del comma 6, un allineamento
semestrale dell'aliquota alla media delle aliquote stabilite
in eventuali provvedimenti legislativi di Paesi membri
dell'Unione europea.
6. Di concerto con le autorità competenti degli altri
Paesi membri dell'Unione europea, il Ministro dell'economia e
delle finanze provvede con decreto a disciplinare le
variazioni dell'aliquota previste dal comma 5.
7. Sentita la commissione di cui all'articolo 1 e tenuto
conto dei risultati dello studio di cui all'articolo 4, il
Ministro dell'economia e delle finanze provvede con decreto a
disciplinare le modalità di accertamento e di riscossione
dell'imposta.
Art. 7.
(Destinazione del gettito dell'imposta
nazionale).
1. Il gettito dell'imposta di cui all'articolo 6 è
suddiviso in parti uguali tra due fondi, da istituire presso
la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del
Ministero degli affari esteri e presso lo stato di previsione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. I Ministeri di cui al comma 1 provvedono a destinare i
fondi al finanziamento di programmi realizzati di concerto con
enti, associazioni, organismi di rappresentanza sociale e
organizzazioni non governative, per il perseguimento dei
seguenti obiettivi:
a) aumento dei fondi per la cooperazione allo
sviluppo e loro riallocazione al fine del miglioramento delle
condizioni delle categorie socio-economiche più deboli e
svantaggiate dei Paesi assistiti, calcolate in base agli
indici di sviluppo UNDP: indice di sviluppo umano, indice di
sviluppo di genere, indice di povertà umana, indici di
sopravvivenza e sviluppo dell'infanzia;
b) riduzione del debito estero dei Paesi a più
basso reddito, con particolare riguardo verso i Paesi che
abbiano avviato programmi di riconversione e disinvestimento
nel settore degli armamenti;
c) incremento dei fondi destinati allo sviluppo
del Mezzogiorno, ai fini dell'aumento dell'occupazione e dei
servizi di assistenza sociale pubblica.