XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3041




PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE


Art. 1.

(Istituzione di una commissione per l'elaborazione di una
proposta per una imposta europea sulle transazioni
valutarie).

        1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una commissione incaricata di elaborare una proposta per l'istituzione di una imposta europea sulle transazioni valutarie.
        2. La commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da un suo delegato, ed è composta da:

                a) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

                b) un rappresentante del Ministro per le politiche comunitarie;

                c) un rappresentante della Banca d'Italia;

                d) un rappresentante della Commissione nazionale per le società e la borsa;

                e) un rappresentante dell'Ufficio italiano dei cambi;

                f) due esperti scelti dal Ministro dell'economia e delle finanze.

        3. I componenti della commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
        4. Fanno altresì parte della commissione di cui al comma 1 tre rappresentanti dell'Associazione per la tassazione delle transazioni finanziarie e per l'aiuto ai cittadini (ATTAC) e due esperti nominati dalla medesima Associazione.
        5. Entro il termine di sei mesi dalla data di insediamento, la commissione deve concludere i suoi lavori con la presentazione di una proposta redatta in articoli per l'introduzione di una imposta europea sulle transazioni valutarie, le cui caratteristiche devono corrispondere ai criteri indicati all'articolo 2.


Art. 2.

(Caratteristiche dell'imposta).

        1. L'imposta si applica a tutte le transazioni valutarie effettuate nei mercati dell'Unione europea.
        2. Ai fini della presente legge, costituiscono transazioni valutarie i contratti, sia a contanti che a termine, gli swap e tutti i contratti derivati, da qualunque soggetto e a qualunque titolo effettuati, che comportano scambio di valute.
        3. L'aliquota dell'imposta è fissata, per ciascuna delle parti, in misura non inferiore allo 0,1 per cento del valore della transazione effettuata.
        4. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le Banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e internazionale.


Art. 3.

(Destinazione del gettito).

        1. Il gettito dell'imposta è destinato al finanziamento di programmi realizzati di concerto con enti, associazioni, organismi di rappresentanza sociale e organizzazioni non governative, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

                a) aumento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo e loro riallocazione al fine del miglioramento delle condizioni delle categorie socio-economiche più deboli e svantaggiate dei Paesi assistiti, calcolate in base agli indici di sviluppo UNDP: indice di sviluppo umano, indice di sviluppo di genere, indice di povertà umana, indici di sopravvivenza e sviluppo dell'infanzia;

                b) riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito, con particolare riguardo verso i Paesi che abbiano avviato programmi di riconversione e disinvestimento nel settore degli armamenti;

                c) finanziamento della ricerca tecnologica dell'Unione europea orientata al risparmio energetico, allo sviluppo di fonti energetiche non inquinanti, al riciclaggio dei materiali, alla razionalizzazione delle procedure di raccolta e smaltimento dei rifiuti e alla riduzione delle emissioni di agenti inquinanti, in conformità con le disposizioni del protocollo di Kyoto e delle successive modifiche;

                d) incremento dei fondi destinati allo sviluppo delle aree depresse dell'Unione europea, ai fini dell'aumento delle dotazioni infrastrutturali, dell'occupazione e dei servizi di assistenza sociale pubblica.


Art. 4.

(Redazione di uno studio su alcune misure complementari
all'istituzione dell'imposta).

        1. Entro il termine di sei mesi dalla data di insediamento, la commissione di cui all'articolo 1 deve altresì redigere uno studio riguardante misure finalizzate ai seguenti obiettivi:

                a) definire il criterio ottimale di accertamento delle transazioni e di riscossione dell'imposta;

                b) stabilire una procedura per la revisione periodica dell'aliquota, entro il limite previsto dal comma 3 dell'articolo 2, al fine di individuare la misura corrispondente al migliore risultato conseguibile in termini di aumento del gettito e di riduzione delle transazioni;

                c) prevedere meccanismi di disincentivo nei confronti delle transazioni effettuate con operatori situati nei Paesi a regime fiscale privilegiato nei quali l'imposta non sia applicata, eventualmente attraverso l'applicazione di un'aliquota maggiorata;

                d) stabilizzare i movimenti di capitale in entrata e in uscita e in particolare le fughe di capitale conseguenti a situazioni di crisi valutaria, eventualmente attraverso temporanei aumenti dell'aliquota di cui al comma 3 dell'articolo 2;

                e) promuovere l'adozione dell'imposta di cui all'articolo 2 anche da parte dei Paesi terzi nei quali siano ubicati i mercati valutari più importanti;

                f) promuovere l'istituzione presso l'ONU di un fondo internazionale che veda la partecipazione di rappresentanti dei Governi, di organizzazioni di rappresentanza sociale e di organizzazioni non governative, per la raccolta e la distribuzione del gettito derivante dall'imposta ai fini del finanziamento della cooperazione allo sviluppo, della riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito, dell'assistenza pubblica e delle misure per l'aumento dell'occupazione nelle aree depresse.


Art. 5.

(Trasmissione al Parlamento).

        1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Parlamento la proposta e lo studio elaborati dalla commissione, corredati da una relazione del Ministro dell'economia e delle finanze, per l'espressione, entro i successivi trenta giorni, di un parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari ai fini dell'adozione di un'iniziativa in sede comunitaria nell'ambito del Consiglio dei ministri dell'Unione europea.


Art. 6.

(Istituzione di una imposta nazionale
sulle transazioni valutarie).

        1. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in mancanza di un'iniziativa legislativa da parte della Commissione europea, è istituita una imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani.
        2. Ai fini del presente articolo, costituiscono transazioni valutarie, se effettuati nei mercati italiani, i contratti indicati al comma 2 dell'articolo 2.
        3. L'aliquota è stabilita, per ciascuna delle parti, nella misura dello 0,02 per cento del valore della transazione effettuata.
        4. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le Banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e internazionale.
        5. E' previsto, ai sensi del comma 6, un allineamento semestrale dell'aliquota alla media delle aliquote stabilite in eventuali provvedimenti legislativi di Paesi membri dell'Unione europea.
        6. Di concerto con le autorità competenti degli altri Paesi membri dell'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con decreto a disciplinare le variazioni dell'aliquota previste dal comma 5.
        7. Sentita la commissione di cui all'articolo 1 e tenuto conto dei risultati dello studio di cui all'articolo 4, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con decreto a disciplinare le modalità di accertamento e di riscossione dell'imposta.


Art. 7.

(Destinazione del gettito dell'imposta
nazionale).

        1. Il gettito dell'imposta di cui all'articolo 6 è suddiviso in parti uguali tra due fondi, da istituire presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
        2. I Ministeri di cui al comma 1 provvedono a destinare i fondi al finanziamento di programmi realizzati di concerto con enti, associazioni, organismi di rappresentanza sociale e organizzazioni non governative, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

                a) aumento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo e loro riallocazione al fine del miglioramento delle condizioni delle categorie socio-economiche più deboli e svantaggiate dei Paesi assistiti, calcolate in base agli indici di sviluppo UNDP: indice di sviluppo umano, indice di sviluppo di genere, indice di povertà umana, indici di sopravvivenza e sviluppo dell'infanzia;

                b) riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito, con particolare riguardo verso i Paesi che abbiano avviato programmi di riconversione e disinvestimento nel settore degli armamenti;

                c) incremento dei fondi destinati allo sviluppo del Mezzogiorno, ai fini dell'aumento dell'occupazione e dei servizi di assistenza sociale pubblica.



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