XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2909
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. All'articolo 138 della Costituzione sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
"Le leggi di revisione degli statuti delle Regioni
Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto
Adige/Sudtirol e Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste sono approvate
da ciascuna Camera e dall'organo legislativo della Regione,
con la procedura di cui al primo comma.
Le leggi costituzionali di revisione degli statuti
regionali non sono sottoposte a referendum
nazionale".