XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2169
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 7 marzo 1986, n.
65, è sostituito dal seguente:
"1. I comuni svolgono le funzioni di polizia
municipale. A tal fine deve essere appositamente organizzato
un servizio di polizia municipale con pari condizioni
giuridico-economiche ed operative rispetto alle altre Forze di
polizia".
Art. 2.
1. Il numero 2) dell'articolo 4 della legge 7 marzo 1986,
n. 65, è sostituito dal seguente:
"2) che i distacchi e i comandi siano consentiti,
sentito il parere conforme del comandante o del responsabile
del servizio, soltanto quando i compiti assegnati siano
strettamente inerenti alle funzioni di polizia municipale,
mantenendo comunque la disciplina e la dipendenza gerarchica
dall'organizzazione di appartenenza. Sono vietati i distacchi
e i comandi ovvero impieghi in altri settori aventi
caratteristiche diverse dalla polizia municipale; è altresì
incompatibile ogni funzione o mansione non inerente alle
funzioni di polizia municipale".
Art. 3.
1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n.
65, è sostituito dai seguenti:
"1. Il personale che svolge il servizio di polizia
municipale esercita anche in via permanente e senza limiti
territoriali nell'ambito di competenza:
a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a
tal fine la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, ai
sensi dell'articolo 57, comma 1, del codice di procedura
penale, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e
agli addetti al controllo e al coordinamento, o di agenti di
polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, del
codice di procedura penale, riferita agli operatori;
b) servizio di polizia stradale, ai sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni;
c) funzioni di agente o ufficiale di polizia
municipale, rivestendo a tal fine la qualità di agente di
polizia municipale riferita agli addetti al coordinamento e al
responsabile del servizio o del Corpo.
1-bis. Alla qualità di agente o di ufficiale di
polizia municipale, corrispondente alle analoghe qualifiche
previste dal testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti
di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907,
n. 690, impiegati nel servizio di ordine pubblico in sede, è
attribuita la relativa indennità di cui alle disposizioni
vigenti in materia".
2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n.
65, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"5. Gli addetti al servizio di polizia municipale,
aventi la qualità di agenti o ufficiali di polizia municipale,
portano senza licenza le armi, nei termini e con le modalità
previste dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio
e dal territorio di appartenenza".
Art. 4.
1. Il numero 3) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 7
marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:
"3) promuovere tra i comuni le opportune forme
associative con idonee iniziative di incentivazione,
stabilendo l'obbligatorietà della forma associativa per i
comuni che abbiano un numero di addetti alla polizia
municipale inferiore a sei".
2. All'articolo 6 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Le regioni a statuto speciale e ordinario e
le province autonome di Trento e di Bolzano curano, attraverso
uno specifico comitato regionale di polizia locale presieduto
dal presidente della regione o da un suo delegato, composto da
esperti nominati dai sindaci delle città capoluogo di
provincia, più un numero uguale di esperti scelti fra le
organizzazioni sindacali più rappresentative firmatarie del
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di
polizia locale, l'uniformità applicativa delle disposizioni
regolamentari e delle leggi emanate dallo Stato e dalla
regione, nonché l'emanazione di direttive di massima e
specifiche a cui la polizia municipale deve attenersi".
Art. 5.
1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 7 marzo 1986, n.
65, è sostituito dal seguente:
"1. I comuni nei quali il servizio di polizia
municipale è espletato da almeno sette addetti istituiscono il
Corpo di polizia municipale, disciplinando lo stato giuridico
del personale con apposito regolamento da emanare entro un
mese dalla data di istituzione del Corpo stesso. In caso di
inosservanza al disposto di cui al presente comma la regione
provvede direttamente attraverso un commissario ad
acta".
2. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge 7 marzo 1986, n.
65, è sostituito dal seguente:
"2. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce:
a) il contingente numerico degli addetti al Corpo,
secondo criteri di funzionalità e di economicità, in rapporto
al numero degli abitanti presenti nel comune, sia residenti
sia dimoranti, ai flussi della popolazione, alla estensione ed
alla morfologia del territorio, nonché alle caratteristiche
socio-economiche della comunità locale. Il rapporto numerico
tra gli addetti e la popolazione non può essere inferiore ad
un operatore ogni seicento abitanti:
b) il tipo di organizzazione del Corpo, tenendo
conto anche di quanto previsto dal testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché della densità della
popolazione residente e temporanea".
Art. 6.
1. All'articolo 8 della legge 7 marzo 1986, n. 65, le
parole: "per i dipendenti degli enti locali" sono sostituite
dalle seguenti: "del comparto di polizia locale".
Art. 7.
1. L'articolo 10 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è
sostituito dal seguente:
"Art. 10. - (Trattamento economico del personale di
polizia municipale). - 1. Gli addetti al servizio di
polizia municipale sono inquadrati in livelli retributivi
determinati in relazione alle funzioni attribuite.
2. In sede di accordo per il rinnovo contrattuale è
istituita una apposita area di contrattazione denominata
"comparto di polizia locale", cui partecipano i sindacati di
categoria firmatari del contratto collettivo nazionale di
lavoro aventi una rappresentanza ai sensi dell'articolo 43,
comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
3. Agli agenti di polizia municipale compete una
apposita indennità di polizia non inferiore al 50 per cento
dello stipendio base da contrattare in sede di comparto di
polizia locale. Il finanziamento della indennità è effettuato
attingendo alla quota dei proventi di cui al comma 4
dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, come sostituito dall'articolo 53, comma 20, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, o alla quota dei contratti
collettivi nazionali riservata all'attribuzione del salario
accessorio.
4. Alla polizia municipale si applica la
disposizione di cui al comma 2, lettera a),
dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, come sostituito dall'articolo 109 del decreto legislativo
10 settembre 1993, n. 360; competono altresì alla polizia
municipale i medesimi diritti in materia di invalidità per
causa di servizio o per morte, previsti per gli altri Corpi di
polizia dello Stato".
Art. 8.
1. Dopo l'articolo 13 della legge 7 marzo 1986, n. 65,
sono inseriti i seguenti:
"Art. 13-bis. (Veicoli in dotazione). - 1. I veicoli
in dotazione alla polizia municipale sono esenti dalla tassa
di proprietà e da tasse straordinarie, e sono muniti di targa
distintiva propria analogamente a quanto previsto all'articolo
138, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni.
2. E' vietato l'uso dei veicoli di servizio per
scopi diversi da quelli a cui sono destinati. La conduzione di
tali veicoli è riservata a quanti sono muniti di patente di
servizio o di analogo documento, analogamente a quanto
previsto dall'articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
Art. 13-ter. (Personale amministrativo). - 1. La
polizia municipale deve disporre di personale interno
amministrativo per lo svolgimento delle funzioni
amministrative, con qualifica differenziata; gli agenti di
polizia municipale non possono svolgere funzioni di carattere
amministrativo.
2. Per ogni gruppo amministrativo o per i servizi
può essere indicato un responsabile di polizia municipale, che
risponde al diretto responsabile del servizio.
3. Il contingente del personale amministrativo e di
servizio interno non può superare la percentuale del 15 per
cento degli addetti effettivi del Corpo di polizia
municipale.
Art. 13-quater. (Agenti di leva). - 1. Tra i servizi
consentiti per lo svolgimento del servizio di leva, è
stabilito l'inserimento del servizio di polizia municipale.
Gli agenti di leva della polizia municipale possono essere
nominati dopo un apposito corso di addestramento non inferiore
a tre mesi tenuto presso la competente scuola regionale.
Art. 13-quinquies. (Accademia regionale e corsi). - 1.
Al fine di garantire la piena professionalità e la
formazione del personale della polizia municipale, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono
l'accademia regionale di polizia municipale, con corsi
biennali al termine dei quali si consegue un titolo equiparato
al diploma universitario riconosciuto dallo Stato ed i cui
esami, se svolti nelle analoghe materie, danno diritto al
riconoscimento degli stessi presso le facoltà di
giurisprudenza o di scienze politiche.
2. L'accesso all'accademia di cui al comma 1 è
consentito ai possessori di diploma di scuola media superiore.
I diplomi rilasciati dall'accademia danno titolo per l'accesso
alle carriere superiori. La regione può espletare i corsi
accademici anche in collaborazione o presso le università
esistenti sul territorio.
3. Possono essere istituiti ulteriori corsi validi
ai fini della progressione in carriera.
4. Gli attestati relativi ai corsi di cui al comma
3, che hanno una durata non inferiore ai due mesi,
costituiscono titolo per la progressione in carriera in luogo
del titolo di studio eventualmente richiesto".
2. L'istituzione dell'accademia regionale di polizia
municipale e dei corsi biennali di cui all'articolo
13-quinquies, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, deve essere
attuata entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge.