XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2169




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

        "1. I comuni svolgono le funzioni di polizia municipale. A tal fine deve essere appositamente organizzato un servizio di polizia municipale con pari condizioni giuridico-economiche ed operative rispetto alle altre Forze di polizia".


Art. 2.

        1. Il numero 2) dell'articolo 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

        "2) che i distacchi e i comandi siano consentiti, sentito il parere conforme del comandante o del responsabile del servizio, soltanto quando i compiti assegnati siano strettamente inerenti alle funzioni di polizia municipale, mantenendo comunque la disciplina e la dipendenza gerarchica dall'organizzazione di appartenenza. Sono vietati i distacchi e i comandi ovvero impieghi in altri settori aventi caratteristiche diverse dalla polizia municipale; è altresì incompatibile ogni funzione o mansione non inerente alle funzioni di polizia municipale".


Art. 3.

        1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dai seguenti:

        "1. Il personale che svolge il servizio di polizia municipale esercita anche in via permanente e senza limiti territoriali nell'ambito di competenza:

                a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, del codice di procedura penale, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al controllo e al coordinamento, o di agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, del codice di procedura penale, riferita agli operatori;

                b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

                c) funzioni di agente o ufficiale di polizia municipale, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia municipale riferita agli addetti al coordinamento e al responsabile del servizio o del Corpo.

        1-bis. Alla qualità di agente o di ufficiale di polizia municipale, corrispondente alle analoghe qualifiche previste dal testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, impiegati nel servizio di ordine pubblico in sede, è attribuita la relativa indennità di cui alle disposizioni vigenti in materia".

        2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "5. Gli addetti al servizio di polizia municipale, aventi la qualità di agenti o ufficiali di polizia municipale, portano senza licenza le armi, nei termini e con le modalità previste dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio e dal territorio di appartenenza".


Art. 4.

        1. Il numero 3) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

            "3) promuovere tra i comuni le opportune forme associative con idonee iniziative di incentivazione, stabilendo l'obbligatorietà della forma associativa per i comuni che abbiano un numero di addetti alla polizia municipale inferiore a sei".
        2. All'articolo 6 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "2-bis. Le regioni a statuto speciale e ordinario e le province autonome di Trento e di Bolzano curano, attraverso uno specifico comitato regionale di polizia locale presieduto dal presidente della regione o da un suo delegato, composto da esperti nominati dai sindaci delle città capoluogo di provincia, più un numero uguale di esperti scelti fra le organizzazioni sindacali più rappresentative firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di polizia locale, l'uniformità applicativa delle disposizioni regolamentari e delle leggi emanate dallo Stato e dalla regione, nonché l'emanazione di direttive di massima e specifiche a cui la polizia municipale deve attenersi".


Art. 5.

        1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

        "1. I comuni nei quali il servizio di polizia municipale è espletato da almeno sette addetti istituiscono il Corpo di polizia municipale, disciplinando lo stato giuridico del personale con apposito regolamento da emanare entro un mese dalla data di istituzione del Corpo stesso. In caso di inosservanza al disposto di cui al presente comma la regione provvede direttamente attraverso un commissario ad acta".

        2. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

        "2. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce:

                a) il contingente numerico degli addetti al Corpo, secondo criteri di funzionalità e di economicità, in rapporto al numero degli abitanti presenti nel comune, sia residenti sia dimoranti, ai flussi della popolazione, alla estensione ed alla morfologia del territorio, nonché alle caratteristiche socio-economiche della comunità locale. Il rapporto numerico tra gli addetti e la popolazione non può essere inferiore ad un operatore ogni seicento abitanti:

                b) il tipo di organizzazione del Corpo, tenendo conto anche di quanto previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché della densità della popolazione residente e temporanea".


Art. 6.

        1. All'articolo 8 della legge 7 marzo 1986, n. 65, le parole: "per i dipendenti degli enti locali" sono sostituite dalle seguenti: "del comparto di polizia locale".


Art. 7.

        1. L'articolo 10 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

        "Art. 10. - (Trattamento economico del personale di polizia municipale). - 1. Gli addetti al servizio di polizia municipale sono inquadrati in livelli retributivi determinati in relazione alle funzioni attribuite.
            2. In sede di accordo per il rinnovo contrattuale è istituita una apposita area di contrattazione denominata "comparto di polizia locale", cui partecipano i sindacati di categoria firmatari del contratto collettivo nazionale di lavoro aventi una rappresentanza ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
            3. Agli agenti di polizia municipale compete una apposita indennità di polizia non inferiore al 50 per cento dello stipendio base da contrattare in sede di comparto di polizia locale. Il finanziamento della indennità è effettuato attingendo alla quota dei proventi di cui al comma 4 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dall'articolo 53, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, o alla quota dei contratti collettivi nazionali riservata all'attribuzione del salario accessorio.
            4. Alla polizia municipale si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dall'articolo 109 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360; competono altresì alla polizia municipale i medesimi diritti in materia di invalidità per causa di servizio o per morte, previsti per gli altri Corpi di polizia dello Stato".


Art. 8.

        1. Dopo l'articolo 13 della legge 7 marzo 1986, n. 65, sono inseriti i seguenti:

        "Art. 13-bis. (Veicoli in dotazione). - 1. I veicoli in dotazione alla polizia municipale sono esenti dalla tassa di proprietà e da tasse straordinarie, e sono muniti di targa distintiva propria analogamente a quanto previsto all'articolo 138, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
            2. E' vietato l'uso dei veicoli di servizio per scopi diversi da quelli a cui sono destinati. La conduzione di tali veicoli è riservata a quanti sono muniti di patente di servizio o di analogo documento, analogamente a quanto previsto dall'articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

        Art. 13-ter. (Personale amministrativo). - 1. La polizia municipale deve disporre di personale interno amministrativo per lo svolgimento delle funzioni amministrative, con qualifica differenziata; gli agenti di polizia municipale non possono svolgere funzioni di carattere amministrativo.
            2. Per ogni gruppo amministrativo o per i servizi può essere indicato un responsabile di polizia municipale, che risponde al diretto responsabile del servizio.
            3. Il contingente del personale amministrativo e di servizio interno non può superare la percentuale del 15 per cento degli addetti effettivi del Corpo di polizia municipale.
        Art. 13-quater. (Agenti di leva). - 1. Tra i servizi consentiti per lo svolgimento del servizio di leva, è stabilito l'inserimento del servizio di polizia municipale. Gli agenti di leva della polizia municipale possono essere nominati dopo un apposito corso di addestramento non inferiore a tre mesi tenuto presso la competente scuola regionale.

        Art. 13-quinquies. (Accademia regionale e corsi). - 1. Al fine di garantire la piena professionalità e la formazione del personale della polizia municipale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono l'accademia regionale di polizia municipale, con corsi biennali al termine dei quali si consegue un titolo equiparato al diploma universitario riconosciuto dallo Stato ed i cui esami, se svolti nelle analoghe materie, danno diritto al riconoscimento degli stessi presso le facoltà di giurisprudenza o di scienze politiche.
            2. L'accesso all'accademia di cui al comma 1 è consentito ai possessori di diploma di scuola media superiore. I diplomi rilasciati dall'accademia danno titolo per l'accesso alle carriere superiori. La regione può espletare i corsi accademici anche in collaborazione o presso le università esistenti sul territorio.
            3. Possono essere istituiti ulteriori corsi validi ai fini della progressione in carriera.
            4. Gli attestati relativi ai corsi di cui al comma 3, che hanno una durata non inferiore ai due mesi, costituiscono titolo per la progressione in carriera in luogo del titolo di studio eventualmente richiesto".

        2. L'istituzione dell'accademia regionale di polizia municipale e dei corsi biennali di cui all'articolo 13-quinquies, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65, introdotto dal comma 1 del presente articolo, deve essere attuata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.



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