XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1583
Onorevoli Deputati! - L'insufficiente rappresentanza
femminile nelle cariche elettive e la scarsa partecipazione
delle donne alla vita politica del Paese è un problema
largamente avvertito dall'opinione pubblica e costituisce,
altresì, un dato incontrovertibile. Basti pensare, infatti,
che nell'ultima consultazione elettorale si è assistito ad una
ulteriore diminuzione della già bassa percentuale di donne
elette nel Parlamento.
Tale situazione certamente non comporta un deficit
democratico giacché la scelta degli eletti è espressione del
libero voto dei cittadini. Tuttavia, non v'è alcun dubbio che
essa implichi un difetto di rappresentatività della parte
femminile della popolazione.
Ciò contrasta sia con il dato numerico, in quanto le donne
costituiscono la maggioranza del corpo elettorale, sia con il
livello culturale e professionale raggiunto in ogni campo
della società civile.
Occorre, pertanto, dare maggiore forza alle disposizioni
costituzionali in modo che esse siano in linea con i mutamenti
che la società italiana ha avuto negli ultimi cinquanta anni.
Si tratta di un cambiamento che deve avvenire a più livelli e
che implica una mutata coscienza del ruolo della donna nella
società.
Provvedere al riequilibrio è esigenza, dunque, tanto
evidente quanto non più procrastinabile.
Con il presente disegno di legge costituzionale il Governo
intende dare un forte segnale di attenzione alla richiesta che
proviene dalla parte femminile della popolazione.
La proposta intende aggiungere alla fine del primo comma
dell'articolo 51 della Costituzione, il seguente periodo: "La
Repubblica promuove, a tal fine, le pari opportunità tra donne
e uomini".
La scelta di completare l'articolo 51 non è casuale in
quanto in esso il principio di uguaglianza viene ribadito ed
esplicitato sia con riferimento agli uffici pubblici sia con
riguardo alle cariche elettive.
La formula impiegata consente una grande varietà di
soluzioni, perché naturalmente diversi possono essere gli
approcci al problema e i modi di affrontarlo e che potranno
tradursi anche nella adozione di provvedimenti mirati a
consentire, la partecipazione delle donne alle competizioni
elettorali in condizioni di pari opportunità.
La proposta di revisione della Costituzione intende dare
una valida base a tutte quelle azioni positive che le donne
italiane meritano per il grandissimo contributo che hanno dato
e danno alla Nazione.
D'altra parte la Repubblica, ai sensi del secondo comma
dell'articolo 3 della Costituzione, ha il compito di rimuovere
gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono
l'effettiva partecipazione alla vita politica del Paese.
Il fatto che nella XIII legislatura una proposta di legge
costituzionale di modifica all'articolo 51 della Costituzione,
in materia di accesso agli uffici pubblici e alle cariche
elettive, sia stata approvata in sede di prima deliberazione
dalla Camera dei deputati da tutte le forze politiche induce a
confidare che il cammino della revisione costituzionale sia
agevole e possa essere concluso in tempi compatibili con la
segnalata richiesta che ci proviene dalla parte femminile
della società.
Il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi né
riduzioni di gettito, pertanto, non si redige la relazione
tecnica-finanziaria.
RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA
Il presente disegno di legge di revisione costituzionale
completa l'articolo 51 della Costituzione.
Drafting e linguaggio normativo: l'impostazione del
provvedimento ripete quella consolidata in casi analoghi.
Valutazione dell'impatto amministrativo: il
provvedimento non comporta oneri amministrativi ulteriori.
SCHEDA ALLEGATA ALLA RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA
1) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza
costituzionale in materia
Sulla materia risulta la sentenza della Corte
costituzionale n. 422 del 1995 che ha dichiarato
costituzionalmente illegittime le leggi elettorali del
1993.
2) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti
su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato
dell'iter
Camera dei deputati: atti n. 61, 183, 206, 303, 355,
367, 404, 466, 467, 1313, 1314, 1316 (assegnati ma non ancora
iniziato l'esame o da assegnare).
Senato della Repubblica: atto n. 10 (assegnato alla I
Commissione affari costituzionali in sede referente).