XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1805




PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE


Art. 1.

        1. Al secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione, le parole: "Il numero dei deputati è di seicentotrenta" sono sostituite dalle seguenti: "Il numero dei deputati è di trecento".
        2. Il quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero di seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per il numero dei deputati da eleggere e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".


Art. 2.

        1. Al secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione, le parole: "Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici" sono sostituite dalle seguenti: "Il numero dei senatori elettivi è di cento".
        2. Il terzo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore ad uno".



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