XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1805
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. Al secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione,
le parole: "Il numero dei deputati è di seicentotrenta" sono
sostituite dalle seguenti: "Il numero dei deputati è di
trecento".
2. Il quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto
salvo il numero di seggi assegnati alla circoscrizione Estero,
si effettua dividendo il numero degli abitanti della
Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale
della popolazione, per il numero dei deputati da eleggere e
distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni
circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti
resti".
Art. 2.
1. Al secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione,
le parole: "Il numero dei senatori elettivi è di
trecentoquindici" sono sostituite dalle seguenti: "Il numero
dei senatori elettivi è di cento".
2. Il terzo comma dell'articolo 57 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore
ad uno".