XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1475




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione di una imposta di bollo
sulle transazioni valutarie).

        1. Al fine di assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo e di ridurre le transazioni finanziarie internazionali a carattere speculativo, è istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0 per cento.
        2. Il Governo è impegnato a promuovere i necessari accordi internazionali, con particolare riguardo agli Stati membri dell'Unione europea, al fine di estendere l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.
        3. Successivamente all'adozione da parte degli altri Paese membri dell'Unione europea di un'imposta equivalente a quella di cui alla presente legge, l'aliquota di cui al comma 1 può essere elevata fino e non oltre lo 0,05 per cento. Tale aliquota sarà elevata automaticamente nei casi di eccessiva turbolenza del tasso di cambio di una valuta al fine di bloccare gli eccessi speculativi, secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo di cui all'articolo 3.
        4. Il Governo è autorizzato, in qualsiasi momento, ad apportare modifiche all'aliquota di cui al comma 3 per armonizzarla a quelle adottate da altri Paesi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.


Art. 2.

(Transazioni valutarie con Paesi
a regime fiscale privilegiato).

        1. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie di cui all'articolo 1 è pari allo 0,5 per cento.
        2. Si considerano Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato quelli individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, per quanto concerne le transazioni valutarie effettuate da persone fisiche, e dal decreto del Ministro delle finanze 24 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, relativamente alle transazioni effettuate da persone giuridiche.


Art. 3.

(Delega al Governo).

        1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, sentite le competenti Commissioni parlamentari, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) identificazione delle transazioni valutarie in contanti e derivate, da e per l'estero, soggette all'imposta di cui all'articolo 1;

            b) previsione dei casi di eccessiva turbolenza del tasso di cambio di una valuta, considerando come criterio di base l'oscillazione di tale tasso oltre una certa percentuale di una specifica media dei movimenti dei precedenti ultimi valori dello stesso, e definizione della misura della elevazione dell'aliquota di cui al comma 3 dell'articolo 1;

            c) definizione delle modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

            d) coordinamento della disciplina dell'imposta di cui all'articolo 1 con le norme del diritto comunitario, nonché armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

            e) destinazione del gettito derivante dall'imposta alla costituzione di un fondo finalizzato al finanziamento di interventi in materia di cooperazione allo sviluppo;

            f) istituzione di un Osservatorio, con la partecipazione di organizzazioni non governative, che esprime parere consultivo in merito alle decisioni riguardanti la destinazione del fondo di cui alla lettera e), ed esercita funzioni di monitoraggio sulla gestione dello stesso fondo.

        2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, le necessarie disposizioni integrative e correttive.



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