XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1475
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione di una imposta di bollo
sulle transazioni valutarie).
1. Al fine di assicurare maggiori risorse alla
cooperazione allo sviluppo e di ridurre le transazioni
finanziarie internazionali a carattere speculativo, è
istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in
contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0 per
cento.
2. Il Governo è impegnato a promuovere i necessari accordi
internazionali, con particolare riguardo agli Stati membri
dell'Unione europea, al fine di estendere l'adozione
dell'imposta di cui al presente articolo.
3. Successivamente all'adozione da parte degli altri Paese
membri dell'Unione europea di un'imposta equivalente a quella
di cui alla presente legge, l'aliquota di cui al comma 1 può
essere elevata fino e non oltre lo 0,05 per cento. Tale
aliquota sarà elevata automaticamente nei casi di eccessiva
turbolenza del tasso di cambio di una valuta al fine di
bloccare gli eccessi speculativi, secondo i criteri stabiliti
dal decreto legislativo di cui all'articolo 3.
4. Il Governo è autorizzato, in qualsiasi momento, ad
apportare modifiche all'aliquota di cui al comma 3 per
armonizzarla a quelle adottate da altri Paesi, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari.
Art. 2.
(Transazioni valutarie con Paesi
a regime fiscale privilegiato).
1. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con
regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle
transazioni valutarie di cui all'articolo 1 è pari allo 0,5
per cento.
2. Si considerano Stati o territori aventi un regime
fiscale privilegiato quelli individuati dal decreto del
Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, per quanto
concerne le transazioni valutarie effettuate da persone
fisiche, e dal decreto del Ministro delle finanze 24 aprile
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6
maggio 1992, relativamente alle transazioni effettuate da
persone giuridiche.
Art. 3.
(Delega al Governo).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo, sentite le competenti Commissioni parlamentari,
secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) identificazione delle transazioni valutarie in
contanti e derivate, da e per l'estero, soggette all'imposta
di cui all'articolo 1;
b) previsione dei casi di eccessiva turbolenza del
tasso di cambio di una valuta, considerando come criterio di
base l'oscillazione di tale tasso oltre una certa percentuale
di una specifica media dei movimenti dei precedenti ultimi
valori dello stesso, e definizione della misura della
elevazione dell'aliquota di cui al comma 3 dell'articolo 1;
c) definizione delle modalità di riscossione del
tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti
di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere
transazioni valutarie;
d) coordinamento della disciplina dell'imposta di
cui all'articolo 1 con le norme del diritto comunitario,
nonché armonizzazione di tale imposta con gli accordi
stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la
doppia imposizione;
e) destinazione del gettito derivante dall'imposta
alla costituzione di un fondo finalizzato al finanziamento di
interventi in materia di cooperazione allo sviluppo;
f) istituzione di un Osservatorio, con la
partecipazione di organizzazioni non governative, che esprime
parere consultivo in merito alle decisioni riguardanti la
destinazione del fondo di cui alla lettera e), ed
esercita funzioni di monitoraggio sulla gestione dello stesso
fondo.
2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi di cui alla presente legge e
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, le
necessarie disposizioni integrative e correttive.