XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1301




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto ad introdurre un'imposta di bollo sulle transazioni finanziarie internazionali, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) individuazione e definizione di operazioni finanziarie di natura meramente speculativa, in relazione alla loro durata ed alle finalità che con esse si intendono realizzare;

                b) previsione dell'ambito di applicazione dell'imposta alle transazioni finanziarie, da e per l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati, connesse con le operazioni definite speculative;

                c) previsione di norme antielusive che impediscano l'effettuazione, da parte di un soggetto residente, di operazioni speculative per il tramite di intermediari senza una stabile organizzazione in Italia o comunque non residenti;

                d) previsione di un'aliquota proporzionale non superiore allo 0,05 per cento del valore delle transazioni effettuate; possibilità di applicare un'aliquota maggiore per le transazioni con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati;

                e) previsione della riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni finanziarie;

                f) coordinamento della disciplina del tributo con le norme del diritto comunitario, per le transazioni effettuate tra soggetti residenti nell'Unione europea, nonché armonizzazione con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi al fine di evitare la doppia imposizione;

                g) destinazione del gettito agli interventi in favore dei Paesi meno sviluppati, ed in particolare: all'incremento del Fondo per la sicurezza alimentare al fine di combattere la fame nel mondo; all'incremento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo; alla lotta contro l'AIDS, alla cancellazione del debito dei Paesi poveri.


Art. 2.

        1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano se la transazione è effettuata come corrispettivo per la cessione di beni o per la prestazione di servizi o per trasferimenti unilaterali, quali, in particolare, le rimesse dei lavoratori italiani emigrati all'estero.
        2. Ai fini del presente articolo in nessun caso può essere considerata prestazione di servizi la transazione finanziaria di carattere speculativo, come definita ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 1.


Art. 3.

        1. Il Governo è autorizzato a promuovere accordi internazionali, con particolare riguardo ai Paesi membri dell'Unione europea, al fine di coordinare l'adozione della tassazione di cui alla presente legge.


Art. 4.

        1. Lo schema del decreto legislativo di cui all'articolo 1 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, da esprimere entro un mese dalla data di trasmissione.



Frontespizio Relazione