XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1301
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo volto ad introdurre un'imposta di bollo sulle
transazioni finanziarie internazionali, secondo i seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) individuazione e definizione di operazioni
finanziarie di natura meramente speculativa, in relazione alla
loro durata ed alle finalità che con esse si intendono
realizzare;
b) previsione dell'ambito di applicazione
dell'imposta alle transazioni finanziarie, da e per l'estero,
di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati,
connesse con le operazioni definite speculative;
c) previsione di norme antielusive che impediscano
l'effettuazione, da parte di un soggetto residente, di
operazioni speculative per il tramite di intermediari senza
una stabile organizzazione in Italia o comunque non
residenti;
d) previsione di un'aliquota proporzionale non
superiore allo 0,05 per cento del valore delle transazioni
effettuate; possibilità di applicare un'aliquota maggiore per
le transazioni con Stati o territori con regimi fiscali
privilegiati;
e) previsione della riscossione del tributo da
parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito
e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni
finanziarie;
f) coordinamento della disciplina del tributo con
le norme del diritto comunitario, per le transazioni
effettuate tra soggetti residenti nell'Unione europea, nonché
armonizzazione con gli accordi stipulati dal Governo italiano
con altri Paesi al fine di evitare la doppia imposizione;
g) destinazione del gettito agli interventi in
favore dei Paesi meno sviluppati, ed in particolare:
all'incremento del Fondo per la sicurezza alimentare al fine
di combattere la fame nel mondo; all'incremento dei fondi per
la cooperazione allo sviluppo; alla lotta contro l'AIDS, alla
cancellazione del debito dei Paesi poveri.
Art. 2.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano
se la transazione è effettuata come corrispettivo per la
cessione di beni o per la prestazione di servizi o per
trasferimenti unilaterali, quali, in particolare, le rimesse
dei lavoratori italiani emigrati all'estero.
2. Ai fini del presente articolo in nessun caso può essere
considerata prestazione di servizi la transazione finanziaria
di carattere speculativo, come definita ai sensi della lettera
a) del comma 1 dell'articolo 1.
Art. 3.
1. Il Governo è autorizzato a promuovere accordi
internazionali, con particolare riguardo ai Paesi membri
dell'Unione europea, al fine di coordinare l'adozione della
tassazione di cui alla presente legge.
Art. 4.
1. Lo schema del decreto legislativo di cui all'articolo 1
è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni permanenti, da esprimere
entro un mese dalla data di trasmissione.