XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1288




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Governo è delegato ad emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, diretti a stabilire le competenze, le funzioni e i compiti dell'ente comune, del sindaco e degli appartenenti alla polizia municipale in materia di polizia locale e a dettare le norme di accesso, formazione e progressione in carriera del personale della polizia municipale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) prevedere che:

                1) le funzioni di polizia locale siano l'insieme delle attività svolte dai competenti organi istituzionali del comune, suscettibili di correlarsi a qualsiasi funzione di polizia amministrativa in tutte le materie che non siano riservate dalla legge alla competenza esclusiva degli organi dello Stato;

                2) tutte le funzioni di polizia locale devono essere svolte, in via prioritaria, dal comune che, a tale fine, istituisce il Corpo di polizia municipale, di seguito denominato "Corpo", quale Forza di polizia locale, individuata nell'organizzazione dell'ente comune;

                3) il sindaco è autorità di polizia locale e che nell'esercizio di tali funzioni ha il compito di garantire il diritto alla sicurezza delle città e, a tale fine, si avvale del Corpo di polizia municipale;

                4) i comuni, singoli od associati, adottino il regolamento del servizio di polizia municipale che prevede:

                4.1) l'ambito ordinario dell'attività e quello del territorio dell'ente locale di appartenenza;
                4.2) il tipo di organizzazione del Corpo, in relazione all'entità della popolazione residente e non, e della suddivisione in circoscrizioni;

                4.3) che il contingente numerico degli addetti al servizio sia stabilito secondo criteri di economicità e funzionalità, in rapporto al numero degli abitanti, all'estensione ed alla morfologia del territorio, alle caratteristiche socio-economiche, allo sviluppo chilometrico della rete viaria, alla densità e complessità del traffico e all'indice di criminalità;

                4.4) l'ordinamento del personale del Corpo;

                4.5) l'organizzazione del Corpo che deve tenere conto del decentramento per circoscrizioni o per zone;

                4.6) l'uso dei mezzi, delle attrezzature e dell'armamento in dotazione;

                4.7) l'organizzazione di missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi;

            b) prevedere che gli appartenenti alla polizia municipale svolgano:

                1) funzioni e compiti istituzionali previsti dalle leggi dello Stato e della regione;

                2) funzioni attinenti alla tutela della sicurezza e della incolumità dei cittadini, alla tutela della proprietà, pubblica e privata, all'ordine, al decoro ed alla quiete pubblici;

                3) funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di polizia locale senza limiti temporali. Per l'esercizio delle funzioni di polizia locale sono riconosciute le qualità corrispondenti a quelle di pubblica sicurezza;

                4) funzioni di polizia tributaria, per quanto concerne i tributi di competenza del comune;

                5) i servizi e le operazioni di protezione civile demandati dalla legge ai comuni;
                6) opera di soccorso nelle pubbliche calamità e nei disastri, nonché in caso di privati infortuni;

            c) prevedere che i comuni assicurino lo svolgimento delle funzioni di cui alle lettere a) e b) e garantiscano l'erogazione dei servizi di polizia locale almeno per undici ore consecutive giornaliere in forma autonoma o mediante il ricorso a forme di gestione associata;

            d) prevedere che al personale della polizia municipale in virtù delle funzioni svolte:

                1) sia riconosciuta all'interno del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni-enti locali una particolare area di contrattazione con relativa rappresentanza delle forze sindacali maggiormente rappresentative degli addetti al servizio di polizia locale;

                2) competa un'apposita indennità, pensionabile, di polizia locale, determinata nel contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto regioni-enti locali;

                3) sia consentito l'accesso ai Corpi di polizia municipale sulla base del possesso dei requisiti psico-fisici-attitudinali ed a seguito del superamento di un corso di formazione presso la scuola nazionale di polizia municipale di cui alla lettera g);

                4) sia riconosciuta la progressione in carriera mediante procedure selettive nonché la frequenza e il superamento di un corso da tenere presso la scuola nazionale di polizia municipale di cui alla lettera g);

            e) prevedere che:

                1) l'armamento del Corpo sia adeguato alle funzioni da svolgere e che il medesimo costituisca dotazione obbligatoria;

                2) le uniformi, i distintivi di grado ed i documenti di identificazione siano uguali per tutti e che ne sia vietato l'uso da parte di altri soggetti;

                3) ai veicoli in dotazione alla polizia municipale, in ragione della pubblica utilità del loro impiego in servizio d'istituto, sia rilasciata una speciale targa di immatricolazione e siano esenti da tasse;

            f) prevedere che il comandante del Corpo:

                1) eserciti tutte le funzioni di direzione, di gestione e di organizzazione previste dalle leggi e dai regolamenti nonché dal contratto collettivo nazionale di lavoro;

                2) all'interno dell'autonomia organizzativa del comune, sia in possesso, di norma, della qualifica apicale dell'ente locale;

                3) sia responsabile funzionalmente esclusivamente verso il sindaco;

            g) prevedere per la formazione, l'aggiornamento, il perfezionamento e la progressione in carriera degli appartenenti al Corpo, nonché per l'ammissione all'Albo nazionale dei comandanti di cui alla lettera i), l'istituzione della Scuola nazionale di polizia municipale, articolata territorialmente, gestita dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, finanziata attraverso la devoluzione di una quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie spettanti al comune e posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri;

            h) prevedere l'istituzione presso la Scuola nazionale di cui alla lettera g) di un coordinamento nazionale, con il compito di individuare ed uniformare i modelli organizzativi e le attività dei corpi di polizia municipale;

            i) prevedere:

                1) l'istituzione dell'Albo nazionale dei comandanti. L'Albo è articolato in due sezioni:

                1.1) una in cui sono iscritti tutti coloro che hanno i requisiti per la nomina a comandante di Corpo dei comuni capoluoghi di provincia o dei comuni con popolazione superiore a 65 mila abitanti;

                1.2) una in cui sono iscritti coloro che hanno i requisiti per la nomina a comandante di Corpo nei comuni diversi da quelli cui al numero 1.1);

                2) che per l'iscrizione all'Albo di cui al numero 1) sia necessario frequentare e superare con esito favorevole un corso con esame finale presso la Scuola nazionale di cui alla lettera g). Possono partecipare al corso i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio e coloro che sono in possesso dei titoli di studio dichiarati equipollenti da leggi statali e gli appartenenti alla polizia municipale in servizio inquadrati nell'area C, posizioni economiche C1 e C2, in possesso del titolo di studio richiesto per essere ammessi al concorso di agente di polizia municipale;

                3) la composizione, l'organizzazione ed il funzionamento degli organi di amministrazione dell'Albo di cui al numero 1), l'organizzazione dell'Albo in sezioni e in fasce professionali, le modalità di svolgimento dei concorsi per l'iscrizione all'Albo, il passaggio tra le fasce professionali, il procedimento disciplinare, le modalità di assegnazione, di trasferimento e di rinuncia alla sede, nonché le modalità di utilizzazione dei comandanti di Corpo non chiamati a ricoprire sedi di comando;

                4) l'iscrizione in sede di prima attuazione della presente legge nell'Albo di cui al numero 1) di tutti i comandanti di Corpo e degli appartenenti ai corpi di polizia municipale con la qualifica funzionale di dirigente.



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