XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1288
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Governo è delegato ad emanare entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi, diretti a stabilire le competenze, le
funzioni e i compiti dell'ente comune, del sindaco e degli
appartenenti alla polizia municipale in materia di polizia
locale e a dettare le norme di accesso, formazione e
progressione in carriera del personale della polizia
municipale, secondo i seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) prevedere che:
1) le funzioni di polizia locale siano l'insieme delle
attività svolte dai competenti organi istituzionali del
comune, suscettibili di correlarsi a qualsiasi funzione di
polizia amministrativa in tutte le materie che non siano
riservate dalla legge alla competenza esclusiva degli organi
dello Stato;
2) tutte le funzioni di polizia locale devono essere
svolte, in via prioritaria, dal comune che, a tale fine,
istituisce il Corpo di polizia municipale, di seguito
denominato "Corpo", quale Forza di polizia locale, individuata
nell'organizzazione dell'ente comune;
3) il sindaco è autorità di polizia locale e che
nell'esercizio di tali funzioni ha il compito di garantire il
diritto alla sicurezza delle città e, a tale fine, si avvale
del Corpo di polizia municipale;
4) i comuni, singoli od associati, adottino il
regolamento del servizio di polizia municipale che prevede:
4.1) l'ambito ordinario dell'attività e quello del
territorio dell'ente locale di appartenenza;
4.2) il tipo di organizzazione del Corpo, in
relazione all'entità della popolazione residente e non, e
della suddivisione in circoscrizioni;
4.3) che il contingente numerico degli addetti al
servizio sia stabilito secondo criteri di economicità e
funzionalità, in rapporto al numero degli abitanti,
all'estensione ed alla morfologia del territorio, alle
caratteristiche socio-economiche, allo sviluppo chilometrico
della rete viaria, alla densità e complessità del traffico e
all'indice di criminalità;
4.4) l'ordinamento del personale del Corpo;
4.5) l'organizzazione del Corpo che deve tenere
conto del decentramento per circoscrizioni o per zone;
4.6) l'uso dei mezzi, delle attrezzature e
dell'armamento in dotazione;
4.7) l'organizzazione di missioni esterne per
soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri
Corpi;
b) prevedere che gli appartenenti alla polizia
municipale svolgano:
1) funzioni e compiti istituzionali previsti dalle
leggi dello Stato e della regione;
2) funzioni attinenti alla tutela della sicurezza e
della incolumità dei cittadini, alla tutela della proprietà,
pubblica e privata, all'ordine, al decoro ed alla quiete
pubblici;
3) funzioni di polizia giudiziaria, di polizia
stradale e di polizia locale senza limiti temporali. Per
l'esercizio delle funzioni di polizia locale sono riconosciute
le qualità corrispondenti a quelle di pubblica sicurezza;
4) funzioni di polizia tributaria, per quanto concerne
i tributi di competenza del comune;
5) i servizi e le operazioni di protezione civile
demandati dalla legge ai comuni;
6) opera di soccorso nelle pubbliche calamità e nei
disastri, nonché in caso di privati infortuni;
c) prevedere che i comuni assicurino lo
svolgimento delle funzioni di cui alle lettere a) e
b) e garantiscano l'erogazione dei servizi di polizia
locale almeno per undici ore consecutive giornaliere in forma
autonoma o mediante il ricorso a forme di gestione
associata;
d) prevedere che al personale della polizia
municipale in virtù delle funzioni svolte:
1) sia riconosciuta all'interno del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni-enti
locali una particolare area di contrattazione con relativa
rappresentanza delle forze sindacali maggiormente
rappresentative degli addetti al servizio di polizia
locale;
2) competa un'apposita indennità, pensionabile, di
polizia locale, determinata nel contratto collettivo nazionale
di lavoro del personale del comparto regioni-enti locali;
3) sia consentito l'accesso ai Corpi di polizia
municipale sulla base del possesso dei requisiti
psico-fisici-attitudinali ed a seguito del superamento di un
corso di formazione presso la scuola nazionale di polizia
municipale di cui alla lettera g);
4) sia riconosciuta la progressione in carriera
mediante procedure selettive nonché la frequenza e il
superamento di un corso da tenere presso la scuola nazionale
di polizia municipale di cui alla lettera g);
e) prevedere che:
1) l'armamento del Corpo sia adeguato alle funzioni da
svolgere e che il medesimo costituisca dotazione
obbligatoria;
2) le uniformi, i distintivi di grado ed i documenti
di identificazione siano uguali per tutti e che ne sia vietato
l'uso da parte di altri soggetti;
3) ai veicoli in dotazione alla polizia municipale, in
ragione della pubblica utilità del loro impiego in servizio
d'istituto, sia rilasciata una speciale targa di
immatricolazione e siano esenti da tasse;
f) prevedere che il comandante del Corpo:
1) eserciti tutte le funzioni di direzione, di
gestione e di organizzazione previste dalle leggi e dai
regolamenti nonché dal contratto collettivo nazionale di
lavoro;
2) all'interno dell'autonomia organizzativa del
comune, sia in possesso, di norma, della qualifica apicale
dell'ente locale;
3) sia responsabile funzionalmente esclusivamente
verso il sindaco;
g) prevedere per la formazione, l'aggiornamento,
il perfezionamento e la progressione in carriera degli
appartenenti al Corpo, nonché per l'ammissione all'Albo
nazionale dei comandanti di cui alla lettera i),
l'istituzione della Scuola nazionale di polizia municipale,
articolata territorialmente, gestita dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani, finanziata attraverso la
devoluzione di una quota dei proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie spettanti al comune e posta sotto la
vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri;
h) prevedere l'istituzione presso la Scuola
nazionale di cui alla lettera g) di un coordinamento
nazionale, con il compito di individuare ed uniformare i
modelli organizzativi e le attività dei corpi di polizia
municipale;
i) prevedere:
1) l'istituzione dell'Albo nazionale dei comandanti.
L'Albo è articolato in due sezioni:
1.1) una in cui sono iscritti tutti coloro che hanno
i requisiti per la nomina a comandante di Corpo dei comuni
capoluoghi di provincia o dei comuni con popolazione superiore
a 65 mila abitanti;
1.2) una in cui sono iscritti coloro che hanno i
requisiti per la nomina a comandante di Corpo nei comuni
diversi da quelli cui al numero 1.1);
2) che per l'iscrizione all'Albo di cui al numero 1)
sia necessario frequentare e superare con esito favorevole un
corso con esame finale presso la Scuola nazionale di cui alla
lettera g). Possono partecipare al corso i laureati in
giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio e
coloro che sono in possesso dei titoli di studio dichiarati
equipollenti da leggi statali e gli appartenenti alla polizia
municipale in servizio inquadrati nell'area C, posizioni
economiche C1 e C2, in possesso del titolo di studio richiesto
per essere ammessi al concorso di agente di polizia
municipale;
3) la composizione, l'organizzazione ed il
funzionamento degli organi di amministrazione dell'Albo di cui
al numero 1), l'organizzazione dell'Albo in sezioni e in fasce
professionali, le modalità di svolgimento dei concorsi per
l'iscrizione all'Albo, il passaggio tra le fasce
professionali, il procedimento disciplinare, le modalità di
assegnazione, di trasferimento e di rinuncia alla sede, nonché
le modalità di utilizzazione dei comandanti di Corpo non
chiamati a ricoprire sedi di comando;
4) l'iscrizione in sede di prima attuazione della
presente legge nell'Albo di cui al numero 1) di tutti i
comandanti di Corpo e degli appartenenti ai corpi di polizia
municipale con la qualifica funzionale di dirigente.