XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1233




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione di una imposta di bollo sulle transazioni
valutarie).

        1. Al fine di assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, fino ad un ammontare pari allo 0,7 per cento del prodotto interno lordo italiano, di annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati e di contribuire alla lotta alla poverà su scala mondiale, è istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0 per cento.
        2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

                a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

                b) transazioni intracomunitarie;

                c) esportazione od importazione di beni e servizi;

                d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

                e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 150 milioni di lire.

        3. Successivamente all'adozione da parte degli altri Paesi membri dell'Unione europea di un'imposta equivalente a quella di cui alla presente legge, l'aliquota di cui al comma 1 è corretta in maniera tale da essere pari all'aliquota media delle imposte istituite dai Paesi membri dell'Unione europea.
        4. La modifica dell'aliquota di cui al comma 3 viene effettuata a decorrere dal 1^ gennaio dell'anno successivo a quello nel quale sarà verificato che l'insieme dei Paesi membri dell'Unione europea ha istituito un'imposta equivalente a quella di cui al comma 1.
        5. Le ulteriori modifiche risultanti dalle variazioni delle aliquote verificatesi nei Paesi membri dell'Unione europea sono effettuate il 1^ gennaio di ogni anni.
        6. L'aliquota media di cui al comma 3 viene calcolata facendo la media aritmetica delle aliquote massime delle imposte equivalenti a quella di cui alla presente legge, in vigore nei Paesi membri dell'Unione europea nel corso dell'anno precedente.
        7. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto le aliquote di cui al presente articolo da applicare in Italia.
        8. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di:

                a) estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti, l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo;

                b) istituire un fondo internazionale, che veda la partecipazione di rappresentanti di Governi anche di Paesi non OCSE, di organizzazioni di rappresentanza sociale e di organizzazioni non governative, per la raccolta e la distribuzione del gettito derivante dall'imposta ai fini di cui al comma 1.


Art. 2.

(Transazioni valutarie con i Paesi a regime fiscale
privilegiato).

        1. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 3 dell'articolo 1.
        2. Si considerano Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato quelli individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, per quanto concerne le transazioni valutarie effettuate da persone fisiche, e dal decreto del Ministro delle finanze 24 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, relativamente alle transazioni effettuate da persone giuridiche.


Art. 3.

(Modalità attuative).

        1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, sentite le competenti Commissioni parlamentari che devono pronunciarsi in merito entro un mese dalla data di trasmissione del relativo schema, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) previsione nell'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

                b) definizione delle modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

                c) coordinamento della disciplina dell'imposta di cui all'articolo 1 con le norme del diritto comunitario, nonché armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

                d) destinazione del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 1 dell'articolo 1, agli interventi in materia di cooperazione allo sviluppo, alle misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati e alla lotta alla povertà su scala mondiale.

        2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, le necessarie disposizioni integrative e correttive.



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