XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1233
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione di una imposta di bollo sulle transazioni
valutarie).
1. Al fine di assicurare maggiori risorse alla
cooperazione allo sviluppo, fino ad un ammontare pari allo 0,7
per cento del prodotto interno lordo italiano, di annullare i
crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei Paesi a
più basso reddito e maggiormente indebitati e di contribuire
alla lotta alla poverà su scala mondiale, è istituita una
imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a
termine, la cui aliquota è pari allo 0 per cento.
2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le
operazioni relative a:
a) transazioni tra governi e organizzazioni
internazionali;
b) transazioni intracomunitarie;
c) esportazione od importazione di beni e
servizi;
d) transazioni che interessano partecipazioni
qualificate all'estero di imprese nazionali;
e) operazioni di cambio realizzate da persone
fisiche il cui ammontare è inferiore a 150 milioni di lire.
3. Successivamente all'adozione da parte degli altri Paesi
membri dell'Unione europea di un'imposta equivalente a quella
di cui alla presente legge, l'aliquota di cui al comma 1 è
corretta in maniera tale da essere pari all'aliquota media
delle imposte istituite dai Paesi membri dell'Unione
europea.
4. La modifica dell'aliquota di cui al comma 3 viene
effettuata a decorrere dal 1^ gennaio dell'anno successivo a
quello nel quale sarà verificato che l'insieme dei Paesi
membri dell'Unione europea ha istituito un'imposta equivalente
a quella di cui al comma 1.
5. Le ulteriori modifiche risultanti dalle variazioni
delle aliquote verificatesi nei Paesi membri dell'Unione
europea sono effettuate il 1^ gennaio di ogni anni.
6. L'aliquota media di cui al comma 3 viene calcolata
facendo la media aritmetica delle aliquote massime delle
imposte equivalenti a quella di cui alla presente legge, in
vigore nei Paesi membri dell'Unione europea nel corso
dell'anno precedente.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce
con proprio decreto le aliquote di cui al presente articolo da
applicare in Italia.
8. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione
dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi
internazionali, al fine di:
a) estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i
mercati finanziari più importanti, l'adozione dell'imposta di
cui al presente articolo;
b) istituire un fondo internazionale, che veda la
partecipazione di rappresentanti di Governi anche di Paesi non
OCSE, di organizzazioni di rappresentanza sociale e di
organizzazioni non governative, per la raccolta e la
distribuzione del gettito derivante dall'imposta ai fini di
cui al comma 1.
Art. 2.
(Transazioni valutarie con i Paesi a regime fiscale
privilegiato).
1. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con
regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle
transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui
al comma 3 dell'articolo 1.
2. Si considerano Stati o territori aventi un regime
fiscale privilegiato quelli individuati dal decreto del
Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, per quanto
concerne le transazioni valutarie effettuate da persone
fisiche, e dal decreto del Ministro delle finanze 24 aprile
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6
maggio 1992, relativamente alle transazioni effettuate da
persone giuridiche.
Art. 3.
(Modalità attuative).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo, sentite le competenti Commissioni parlamentari
che devono pronunciarsi in merito entro un mese dalla data di
trasmissione del relativo schema, secondo i seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) previsione nell'ambito di applicazione
dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero,
di valori, titoli o strumenti finanziari comunque
denominati;
b) definizione delle modalità di riscossione del
tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti
di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere
transazioni valutarie;
c) coordinamento della disciplina dell'imposta di
cui all'articolo 1 con le norme del diritto comunitario,
nonché armonizzazione di tale imposta con gli accordi
stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la
doppia imposizione;
d) destinazione del gettito derivante
dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 1
dell'articolo 1, agli interventi in materia di cooperazione
allo sviluppo, alle misure per la riduzione del debito estero
dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati e alla
lotta alla povertà su scala mondiale.
2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei
princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge e
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,
possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, le
necessarie disposizioni integrative e correttive.