XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 721




        Onorevoli Colleghi! - Questa proposta di legge non vuole porsi come disegno organico di revisione della parte seconda della nostra Carta costituzionale, bensì intende modificare alcune norme costituzionali, sulle quali è utile e necessario un confronto che tenga conto dei cambiamenti dello scenario internazionale, delle conseguenti ricadute sul piano interno nonché della nuova fase dei rapporti tra società civile e istituzioni e tra cittadini e rappresentanza politica.
        La presente relazione si limita, quindi, solo a illustrare le modifiche contenute nella presente proposta di legge costituzionale.
        Con l'articolo 1 si intende rafforzare il coinvolgimento dei cittadini nella fase propositiva di carattere legislativo. Se una proposta di legge di iniziativa popolare viene sottoscritta da più di 500 mila elettori, vi deve essere un dovere giuridico, da parte del Parlamento di esaminarla entro tre mesi dalla sua assegnazione, in modo da dare priorità ad una espressione di volontà popolare così chiaramente manifestatasi. Nel senso di una più diretta partecipazione popolare va anche la proposta di referendum propositivo.
        L'articolo 2 pone i pubblici impiegati esplicitamente al servizio della collettività e tende ad evitare anche solo l'ipotesi che la partecipazione agli organi legislativi possa determinare vantaggi per la carriera dei dipendenti pubblici.
        L'articolo 3 propone l'abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione che prevede il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro: il ruolo di consulenza e di iniziativa legislativa del CNEL è stato, nei fatti, largamente disatteso e non si comprende - in una situazione di maggiore decentramento legislativo - il ruolo concreto e positivo che potrebbe avere tale organismo.
        L'articolo 4 riguarda il Consiglio di Stato ed elimina l'equivoca disposizione che prevede, per il Consiglio di Stato, il duplice ruolo di organo giurisdizionale e di consulenza giuridico-amministrativa, evitando così ogni possibile interferenza dell'esecutivo nei confronti di un organo giurisdizionale.
        Gli articoli 5 e 8 rendono ancora più esplicita l'autonomia e l'indipendenza della magistratura; e, soprattutto, tendono a chiarire l'attuale posizione costituzionalmente "ibrida" del pubblico ministero che è sì un magistrato, ma non gode delle prerogative assicurate dalla Costituzione ai giudici. Nel contempo, però, si rende obbligatoria, e non più facoltativa, l'azione disciplinare sia da parte del Ministro della giustizia che da parte del procuratore generale presso la Corte di cassazione.
        L'articolo 6 limita la giurisdizione dei tribunali militari, come appare più opportuno e logico, al tempo di guerra.
        Nell'articolo 7 viene riformulata la composizione del Consiglio superiore della magistratura, mantenendo una maggioranza, seppur più limitata dell'attuale, di componenti togati. Si prevede, altresì, che la Presidenza di tale organo costituzionale non sia più del Presidente della Repubblica - nominato o eletto da una maggioranza politica - ma di un componente togato o laico. Si ritiene utile, altresì, prevedere che del Consiglio superiore della magistratura possano far parte, oltre a magistrati, avvocati e professori universitari, anche personalità che si sono particolarmente distinte in campo giuridico, sociale e scientifico.
        L'articolo 9 stabilisce l'irrinunciabilità del triplice grado di giudizio anche in relazione ai provvedimenti sulla libertà personale: il far assurgere a rango costituzionale tale principio ci sembra costituisca un necessario rafforzamento delle garanzie dei cittadini.
        L'articolo 10, nel modificare la composizione numerica e la durata delle nomine, riformula la composizione della Corte costituzionale, aumentando il numero dei membri eletti dal Parlamento e prevedendo che i giudici costituzionali possano essere scelti anche tra le personalità, con cultura giuridica, che si siano particolarmente distinte in campo sociale e scientifico. Si prevede, altresì, con l'articolo 11, la possibilità di sollevare questioni di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge anche da parte di un numero consistente di elettori o da cinque consigli regionali.




Frontespizio Testo articoli