XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 721
Onorevoli Colleghi! - Questa proposta di legge non
vuole porsi come disegno organico di revisione della parte
seconda della nostra Carta costituzionale, bensì intende
modificare alcune norme costituzionali, sulle quali è utile e
necessario un confronto che tenga conto dei cambiamenti dello
scenario internazionale, delle conseguenti ricadute sul piano
interno nonché della nuova fase dei rapporti tra società
civile e istituzioni e tra cittadini e rappresentanza
politica.
La presente relazione si limita, quindi, solo a illustrare
le modifiche contenute nella presente proposta di legge
costituzionale.
Con l'articolo 1 si intende rafforzare il coinvolgimento
dei cittadini nella fase propositiva di carattere legislativo.
Se una proposta di legge di iniziativa popolare viene
sottoscritta da più di 500 mila elettori, vi deve essere un
dovere giuridico, da parte del Parlamento di esaminarla entro
tre mesi dalla sua assegnazione, in modo da dare priorità ad
una espressione di volontà popolare così chiaramente
manifestatasi. Nel senso di una più diretta partecipazione
popolare va anche la proposta di referendum
propositivo.
L'articolo 2 pone i pubblici impiegati esplicitamente al
servizio della collettività e tende ad evitare anche solo
l'ipotesi che la partecipazione agli organi legislativi possa
determinare vantaggi per la carriera dei dipendenti
pubblici.
L'articolo 3 propone l'abrogazione dell'articolo 99 della
Costituzione che prevede il Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro: il ruolo di consulenza e di iniziativa
legislativa del CNEL è stato, nei fatti, largamente disatteso
e non si comprende - in una situazione di maggiore
decentramento legislativo - il ruolo concreto e positivo che
potrebbe avere tale organismo.
L'articolo 4 riguarda il Consiglio di Stato ed elimina
l'equivoca disposizione che prevede, per il Consiglio di
Stato, il duplice ruolo di organo giurisdizionale e di
consulenza giuridico-amministrativa, evitando così ogni
possibile interferenza dell'esecutivo nei confronti di un
organo giurisdizionale.
Gli articoli 5 e 8 rendono ancora più esplicita
l'autonomia e l'indipendenza della magistratura; e,
soprattutto, tendono a chiarire l'attuale posizione
costituzionalmente "ibrida" del pubblico ministero che è sì un
magistrato, ma non gode delle prerogative assicurate dalla
Costituzione ai giudici. Nel contempo, però, si rende
obbligatoria, e non più facoltativa, l'azione disciplinare sia
da parte del Ministro della giustizia che da parte del
procuratore generale presso la Corte di cassazione.
L'articolo 6 limita la giurisdizione dei tribunali
militari, come appare più opportuno e logico, al tempo di
guerra.
Nell'articolo 7 viene riformulata la composizione del
Consiglio superiore della magistratura, mantenendo una
maggioranza, seppur più limitata dell'attuale, di componenti
togati. Si prevede, altresì, che la Presidenza di tale organo
costituzionale non sia più del Presidente della Repubblica -
nominato o eletto da una maggioranza politica - ma di un
componente togato o laico. Si ritiene utile, altresì,
prevedere che del Consiglio superiore della magistratura
possano far parte, oltre a magistrati, avvocati e professori
universitari, anche personalità che si sono particolarmente
distinte in campo giuridico, sociale e scientifico.
L'articolo 9 stabilisce l'irrinunciabilità del triplice
grado di giudizio anche in relazione ai provvedimenti sulla
libertà personale: il far assurgere a rango costituzionale
tale principio ci sembra costituisca un necessario
rafforzamento delle garanzie dei cittadini.
L'articolo 10, nel modificare la composizione numerica e
la durata delle nomine, riformula la composizione della Corte
costituzionale, aumentando il numero dei membri eletti dal
Parlamento e prevedendo che i giudici costituzionali possano
essere scelti anche tra le personalità, con cultura giuridica,
che si siano particolarmente distinte in campo sociale e
scientifico. Si prevede, altresì, con l'articolo 11, la
possibilità di sollevare questioni di legittimità
costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge
anche da parte di un numero consistente di elettori o da
cinque consigli regionali.