XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 875
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è il garante
del rispetto della Costituzione e assicura il regolare
funzionamento dei pubblici poteri e la continuità dello
Stato.
E' il garante dell'indipendenza nazionale, dell'integrità
del territorio e del rispetto dei trattati".
Art. 2.
1. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 84. - Può essere eletto Presidente della Repubblica
ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni di età e goda
dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile
con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati
per legge".
Art. 3.
1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per
cinque anni a suffragio universale diretto. Può essere
rieletto una sola volta.
Il Presidente della Repubblica è eletto con una
maggioranza di almeno il 40 per cento dei suffragi espressi.
Se tale maggioranza non è stata ottenuta al primo scrutinio si
procede ad un secondo turno la seconda domenica successiva.
Possono partecipare al secondo turno soltanto i due candidati
che, anche dopo l'eventuale ritiro di altri candidati, hanno
ottenuto al primo turno il maggior numero di suffragi.
L'elezione del nuovo Presidente ha luogo tra il
quarantesimo e il ventesimo giorno precedenti la scadenza del
mandato del Presidente in carica".
Art. 4.
1. L'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 86. - In caso di vacanza della carica di Presidente
della Repubblica per qualsiasi motivo, ovvero di impedimento
constatato dalla Corte costituzionale su richiesta del Governo
con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei
suoi membri, le funzioni del Presidente della Repubblica sono
provvisoriamente esercitate dal Presidente del Senato della
Repubblica.
In caso di impedimento permanente, constatato dalla Corte
costituzionale, di morte o di dimissioni, l'elezione del nuovo
Presidente ha luogo, salvo i casi di forza maggiore constatati
dalla Corte costituzionale, con le modalità previste
dall'articolo 85".
Art. 5.
1. L'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica promulga le
leggi entro quindici giorni dalla trasmissione al Governo
della legge definitivamente approvata.
Può, prima della scadenza di tale termine, chiedere al
Parlamento una nuova deliberazione della legge o di alcuni
suoi articoli. A seguito della nuova deliberazione la
promulgazione non può essere rifiutata.
Il Presidente della Repubblica, su proposta del Governo
ovvero su proposta congiunta delle due Camere, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, può sottoporre a referendum
ogni progetto di legge concernente l'organizzazione dei
pubblici poteri o di autorizzazione alla ratifica di un
trattato che, senza essere contrari alla Costituzione,
potrebbero avere incidenza sul funzionamento delle
istituzioni. Se il referendum è favorevole all'adozione
del progetto di legge, il Presidente della Repubblica promulga
la legge nel termine di quindici giorni.
Il Presidente della Repubblica può, sentito il Primo
Ministro e i Presidenti delle due Camere, sciogliere il
Parlamento.
Il Parlamento è convocato di diritto il secondo giovedì
successivo alle elezioni.
Il Presidente della Repubblica non può procedere allo
scioglimento del Parlamento durante l'anno che segue la sua
elezione.
Il Presidente della Repubblica firma le ordinanze e i
decreti deliberati dal Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica accredita gli ambasciatori
e gli inviati straordinari presso gli Stati esteri; gli
ambasciatori e gli inviati straordinari stranieri sono
accreditati presso di lui.
Il Presidente della Repubblica è il capo delle Forze
armate. Presiede il Consiglio supremo di difesa.
Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio
superiore della magistratura.
Quando le istituzioni della Repubblica, l'indipendenza
della Nazione, l'integrità del territorio o l'esecuzione degli
impegni internazionali sono minacciati in maniera grave ed
immediata e il regolare funzionamento dei poteri pubblici
costituzionali è interrotto, il Presidente della Repubblica
adotta le misure richieste da tali circostanze, sentiti il
Primo Ministro, i Presidenti dei due rami del Parlamento e il
Presidente della Corte costituzionale. Egli ne informa la
Nazione mediante un messaggio. I provvedimenti devono essere
ispirati alla volontà di assicurare ai poteri pubblici
costituzionali, nel minor tempo possibile, i mezzi necessari
per provvedere ai loro compiti. La Corte costituzionale è
consultata in materia. Il Parlamento si riunisce di
diritto.
Il Parlamento non può essere sciolto durante l'esercizio
dei poteri eccezionali.
Il Presidente della Repubblica ha il potere di concedere
la grazia.
Il Presidente della Repubblica può inviare messaggi alle
Camere, dei quali è data lettura e che non danno luogo a
dibattito. Il Parlamento è riunito espressamente a tale
scopo".
2. L'articolo 88 della Costituzione è abrogato.
Art. 6.
1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 92. - Il Presidente della Repubblica nomina il Primo
Ministro e lo revoca su presentazione delle dimissioni del
Governo.
Su proposta del Primo Ministro nomina gli altri membri del
Governo e li revoca.
Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei
ministri".