XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 875




PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE


Art. 1.

        1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è il garante del rispetto della Costituzione e assicura il regolare funzionamento dei pubblici poteri e la continuità dello Stato.
        E' il garante dell'indipendenza nazionale, dell'integrità del territorio e del rispetto dei trattati".


Art. 2.

        1. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 84. - Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni di età e goda dei diritti civili e politici.
        L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
        L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge".


Art. 3.

        1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni a suffragio universale diretto. Può essere rieletto una sola volta.
        Il Presidente della Repubblica è eletto con una maggioranza di almeno il 40 per cento dei suffragi espressi. Se tale maggioranza non è stata ottenuta al primo scrutinio si procede ad un secondo turno la seconda domenica successiva. Possono partecipare al secondo turno soltanto i due candidati che, anche dopo l'eventuale ritiro di altri candidati, hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di suffragi.
        L'elezione del nuovo Presidente ha luogo tra il quarantesimo e il ventesimo giorno precedenti la scadenza del mandato del Presidente in carica".


Art. 4.

        1. L'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 86. - In caso di vacanza della carica di Presidente della Repubblica per qualsiasi motivo, ovvero di impedimento constatato dalla Corte costituzionale su richiesta del Governo con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi membri, le funzioni del Presidente della Repubblica sono provvisoriamente esercitate dal Presidente del Senato della Repubblica.
        In caso di impedimento permanente, constatato dalla Corte costituzionale, di morte o di dimissioni, l'elezione del nuovo Presidente ha luogo, salvo i casi di forza maggiore constatati dalla Corte costituzionale, con le modalità previste dall'articolo 85".


Art. 5.

        1. L'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica promulga le leggi entro quindici giorni dalla trasmissione al Governo della legge definitivamente approvata.
        Può, prima della scadenza di tale termine, chiedere al Parlamento una nuova deliberazione della legge o di alcuni suoi articoli. A seguito della nuova deliberazione la promulgazione non può essere rifiutata.
        Il Presidente della Repubblica, su proposta del Governo ovvero su proposta congiunta delle due Camere, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, può sottoporre a referendum ogni progetto di legge concernente l'organizzazione dei pubblici poteri o di autorizzazione alla ratifica di un trattato che, senza essere contrari alla Costituzione, potrebbero avere incidenza sul funzionamento delle istituzioni. Se il referendum è favorevole all'adozione del progetto di legge, il Presidente della Repubblica promulga la legge nel termine di quindici giorni.
        Il Presidente della Repubblica può, sentito il Primo Ministro e i Presidenti delle due Camere, sciogliere il Parlamento.
        Il Parlamento è convocato di diritto il secondo giovedì successivo alle elezioni.
        Il Presidente della Repubblica non può procedere allo scioglimento del Parlamento durante l'anno che segue la sua elezione.
        Il Presidente della Repubblica firma le ordinanze e i decreti deliberati dal Consiglio dei ministri.
        Il Presidente della Repubblica accredita gli ambasciatori e gli inviati straordinari presso gli Stati esteri; gli ambasciatori e gli inviati straordinari stranieri sono accreditati presso di lui.
        Il Presidente della Repubblica è il capo delle Forze armate. Presiede il Consiglio supremo di difesa.
        Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio superiore della magistratura.
        Quando le istituzioni della Repubblica, l'indipendenza della Nazione, l'integrità del territorio o l'esecuzione degli impegni internazionali sono minacciati in maniera grave ed immediata e il regolare funzionamento dei poteri pubblici costituzionali è interrotto, il Presidente della Repubblica adotta le misure richieste da tali circostanze, sentiti il Primo Ministro, i Presidenti dei due rami del Parlamento e il Presidente della Corte costituzionale. Egli ne informa la Nazione mediante un messaggio. I provvedimenti devono essere ispirati alla volontà di assicurare ai poteri pubblici costituzionali, nel minor tempo possibile, i mezzi necessari per provvedere ai loro compiti. La Corte costituzionale è consultata in materia. Il Parlamento si riunisce di diritto.
        Il Parlamento non può essere sciolto durante l'esercizio dei poteri eccezionali.
        Il Presidente della Repubblica ha il potere di concedere la grazia.
        Il Presidente della Repubblica può inviare messaggi alle Camere, dei quali è data lettura e che non danno luogo a dibattito. Il Parlamento è riunito espressamente a tale scopo".

        2. L'articolo 88 della Costituzione è abrogato.


Art. 6.

        1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 92. - Il Presidente della Repubblica nomina il Primo Ministro e lo revoca su presentazione delle dimissioni del Governo.
        Su proposta del Primo Ministro nomina gli altri membri del Governo e li revoca.
        Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri".



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