XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 796
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge ha lo scopo di promuovere la piena
attuazione del principio di uguaglianza, assicurando che le
differenze di sesso, di razza, di origine etnica, di lingua,
di religione o di convinzioni personali, di opinioni
politiche, di disabilità, di età, di orientamento sessuale, di
condizioni personali e sociali non siano causa di
discriminazione, al fine di consentire il pieno sviluppo della
persona umana e l'effettiva partecipazione di donne e uomini
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 2.
(Princìpi e definizioni).
1. E' vietato porre in essere atti, patti o comportamenti
che producono un effetto pregiudizievole discriminando anche
in via indiretta le persone in ragione delle qualità
soggettive indicate all'articolo 1.
2. Per discriminazione indiretta si intende ogni
disposizione, criterio o pratica formalmente neutri, che
svantaggiano in misura proporzionalmente maggiore una o più
persone in ragione delle qualità soggettive indicate
all'articolo 1, salvo che tale disposizione, criterio o
pratica siano giustificati da ragioni obiettive, non basate
sulle suddette qualità ovvero, nel caso di lavoro o di
impresa, riguardino requisiti essenziali al loro
svolgimento.
3. I soggetti privati e le amministrazioni pubbliche
promuovono azioni positive, intese come misure adottate con
atti normativi o con contratti collettivi, o nell'esercizio di
poteri autoritativi o di sovraordinazione, volte ad eliminare
le disuguaglianze di fatto che ostacolano la piena
partecipazione di ogni persona a tutte le attività e a tutti i
livelli compresi quelli decisionali. Le azioni positive non
ricadono nel divieto di discriminazione.
4. Le amministrazioni pubbliche anche ad ordinamento
autonomo, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti pubblici, anche economici, gli enti locali
ed i loro consorzi ed i soggetti a controllo o a
partecipazione maggioritaria pubblica, ovvero esercenti
pubblici servizi, conformano la propria attività, anche
mediante atti organizzativi, ai seguenti princìpi:
a) integrazione dei princìpi di non
discriminazione e di pari opportunità nelle politiche generali
e di settore, negli atti di programmazione ed
organizzativi;
b) promozione di politiche per l'occupazione,
anche attraverso idonee misure relative ai tempi e
all'organizzazione del lavoro, volte a riconoscere e garantire
libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini.
Art. 3.
(Tutela giudiziale).
1. Fuori dai casi regolati da altre disposizioni di legge,
quando il comportamento di un soggetto privato o di
un'amministrazione pubblica produce una discriminazione per i
motivi di cui all'articolo 1, l'interessato può chiedere al
giudice la cessazione del comportamento pregiudizievole e la
rimozione dei suoi effetti, salvo il risarcimento del
danno.
2. L'azione si propone dinanzi al giudice del luogo di
domicilio dell'istante.
3. Quando la domanda è rivolta alla pronuncia di
provvedimenti urgenti, si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura
civile. Se l'ordinanza è pronunciata prima del giudizio di
merito, il giudice provvede alla liquidazione delle spese del
procedimento anche nel caso di accoglimento dell'istanza; in
tale caso non si applicano le disposizioni di cui all'articolo
669-octies ed ai commi primo, secondo e quarto, numero
1), dell'articolo 669-novies del codice di procedura
civile.
4. Se viene posto in essere un atto, patto o comportamento
discriminatorio di carattere collettivo, anche quando non
siano individuabili in modo immediato e diretto le persone
lese dalla discriminazione, la domanda di cui al comma 1, può
essere proposta dagli enti o associazioni rappresentativi dei
diritti e degli interessi del gruppo a cui appartengono i
soggetti passivi della discriminazione.
5. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a
proprio danno del comportamento discriminatorio per i motivi
di cui all'articolo 1, può dedurre elementi di fatto, relativi
a fenomeni di carattere collettivo. Il giudice valuta i fatti
dedotti nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del
codice civile.
6. Chiunque elude l'esecuzione dell'ordinanza che accoglie
il ricorso è punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma,
del codice penale.
7. Con la sentenza che definisce il giudizio, il giudice
condanna il responsabile della discriminazione al risarcimento
dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'articolo 2059 del
codice civile.