XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 721
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. Il secondo comma dell'articolo 71 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"Il popolo esercita l'iniziativa legislativa, mediante la
proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un
progetto redatto in articoli. Se il progetto è sottoscritto da
più di cinquecentomila elettori deve essere esaminato dalla
Camera a cui è presentato entro tre mesi dalla sua
assegnazione. Se il progetto di legge, che deve avere
contenuto omogeneo, è sottoscritto da più di un milione di
elettori è indetto referendum propositivo le cui
modalità di attuazione sono definite dalla legge".
Art. 2.
1. L'articolo 98 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 98. - I pubblici impiegati sono al servizio della
collettività.
Se sono membri del Parlamento o dei Consigli regionali non
possono conseguire promozioni se non per anzianità".
Art. 3.
1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato.
Art. 4.
1. Il primo comma dell'articolo 100 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"Il Consiglio di Stato è organo di tutela della giustizia
amministrativa".
Art. 5.
1. L'articolo 101 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 101. - La giustizia è amministrata in nome del
popolo.
I magistrati che hanno funzione giudicante e i magistrati
che hanno funzione requirente sono soggetti soltanto alla
legge".
Art. 6.
1. L'ultimo comma dell'articolo 103 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"I tribunali militari sono costituiti secondo la legge e
hanno giurisdizione solo in tempo di guerra".
Art. 7.
1. L'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 104. - La magistratura costituisce un ordine
autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Del Consiglio superiore della magistratura fa parte di
diritto il primo presidente della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i
magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie
e per metà dal Parlamento in seduta comune tra professori
ordinari di università in materie giuridiche, avvocati dopo
quindici anni di esercizio e personalità che hanno dato prova
di altissimi meriti in campo giuridico, sociale e
scientifico.
Il Consiglio elegge il presidente fra i propri
componenti.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro
anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, fino a che sono in carica, svolgere altra
attività lavorativa o professionale né far parte del
Parlamento, di un Consiglio regionale, provinciale o
comunale".
Art. 8.
1. Il secondo comma dell'articolo 107 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"Il procuratore generale presso la Corte di cassazione e
il Ministro della giustizia promuovono l'azione
disciplinare".
2. L'ultimo comma dell'articolo 107 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"Il pubblico ministero gode delle garanzie che la
Costituzione stabilisce per i giudici".
Art. 9.
1. Il settimo comma dell'articolo 111 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà
personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali o
speciali, è sempre ammessa impugnazione nel merito e ricorso
in cassazione per violazione di legge".
Art. 10.
1. L'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 135. - La Corte costituzionale è composta da dodici
giudici nominati per metà dal Parlamento in seduta comune e
per metà dalle supreme magistrature ordinaria ed
amministrativa.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i
magistrati anche cessati dal servizio delle giurisdizioni
ordinarie ed amministrative, i professori ordinari di
università in materie giuridiche, gli avvocati dopo venti anni
di esercizio e personalità che hanno dato prova di particolari
meriti in campo giuridico, sociale e scientifico.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per
cinque anni, che decorrono per ciascuno di essi dal giorno del
giuramento, e non possono essere nominati più di due volte.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa
dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme
stabilite dalla legge, il presidente, che è rieleggibile,
fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di
giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con
quello di membro del Parlamento o di un consiglio regionale,
con l'esercizio della professione di avvocato, e con altre
cariche o uffici indicati dalla legge.
Nei giudizi di accusa contro il Presidente della
Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte,
sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini, aventi
i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento
compila ogni quattro anni mediante elezione con le stesse
modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari".
Art. 11.
1. L'articolo 137 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 137. - Le questioni di legittimità costituzionale di
una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica
possono essere rilevate d'ufficio dai giudici di merito e di
legittimità.
Se una questione di legittimità costituzionale è sollevata
da una parte nel corso di un giudizio e non è ritenuta dal
giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte
costituzionale per la decisione.
Le questioni di legittimità costituzionale possono altresì
essere sollevate direttamente alla Corte costituzionale quando
vi è richiesta sottoscritta da almeno centomila elettori o da
cinque consigli regionali".
Art. 12.
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale si procede alla modifica delle
disposizioni sull'ordinamento giudiziario in conformità con la
Costituzione e le convenzioni internazionali ratificate
dall'Italia, e alla emanazione della legge che determina i
criteri di formulazione delle richieste di referendum
propositivo, fissandone i limiti e le condizioni.