XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 721




PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE


Art. 1.

        1. Il secondo comma dell'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Il popolo esercita l'iniziativa legislativa, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. Se il progetto è sottoscritto da più di cinquecentomila elettori deve essere esaminato dalla Camera a cui è presentato entro tre mesi dalla sua assegnazione. Se il progetto di legge, che deve avere contenuto omogeneo, è sottoscritto da più di un milione di elettori è indetto referendum propositivo le cui modalità di attuazione sono definite dalla legge".


Art. 2.

        1. L'articolo 98 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 98. - I pubblici impiegati sono al servizio della collettività.
        Se sono membri del Parlamento o dei Consigli regionali non possono conseguire promozioni se non per anzianità".


Art. 3.

        
1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato.


Art. 4.

        1. Il primo comma dell'articolo 100 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Il Consiglio di Stato è organo di tutela della giustizia amministrativa".

Art. 5.

        1. L'articolo 101 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 101. - La giustizia è amministrata in nome del popolo.
        I magistrati che hanno funzione giudicante e i magistrati che hanno funzione requirente sono soggetti soltanto alla legge".


Art. 6.

        1. L'ultimo comma dell'articolo 103 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "I tribunali militari sono costituiti secondo la legge e hanno giurisdizione solo in tempo di guerra".


Art. 7.

        1. L'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 104. - La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
        Del Consiglio superiore della magistratura fa parte di diritto il primo presidente della Corte di cassazione.
        Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie e per metà dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche, avvocati dopo quindici anni di esercizio e personalità che hanno dato prova di altissimi meriti in campo giuridico, sociale e scientifico.
        Il Consiglio elegge il presidente fra i propri componenti.
        I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
        Non possono, fino a che sono in carica, svolgere altra attività lavorativa o professionale né far parte del Parlamento, di un Consiglio regionale, provinciale o comunale".


Art. 8.

        1. Il secondo comma dell'articolo 107 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Il procuratore generale presso la Corte di cassazione e il Ministro della giustizia promuovono l'azione disciplinare".

        2. L'ultimo comma dell'articolo 107 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Il pubblico ministero gode delle garanzie che la Costituzione stabilisce per i giudici".


Art. 9.

        1. Il settimo comma dell'articolo 111 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali o speciali, è sempre ammessa impugnazione nel merito e ricorso in cassazione per violazione di legge".


Art. 10.

        1. L'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 135. - La Corte costituzionale è composta da dodici giudici nominati per metà dal Parlamento in seduta comune e per metà dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa.
        I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche cessati dal servizio delle giurisdizioni ordinarie ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche, gli avvocati dopo venti anni di esercizio e personalità che hanno dato prova di particolari meriti in campo giuridico, sociale e scientifico.
        I giudici della Corte costituzionale sono nominati per cinque anni, che decorrono per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nominati più di due volte.
        Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
        La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il presidente, che è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
        L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o di un consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato, e con altre cariche o uffici indicati dalla legge.
        Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini, aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni quattro anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari".


Art. 11.

        1. L'articolo 137 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 137. - Le questioni di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica possono essere rilevate d'ufficio dai giudici di merito e di legittimità.
        Se una questione di legittimità costituzionale è sollevata da una parte nel corso di un giudizio e non è ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la decisione.
        Le questioni di legittimità costituzionale possono altresì essere sollevate direttamente alla Corte costituzionale quando vi è richiesta sottoscritta da almeno centomila elettori o da cinque consigli regionali".

Art. 12.

        1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale si procede alla modifica delle disposizioni sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione e le convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, e alla emanazione della legge che determina i criteri di formulazione delle richieste di referendum propositivo, fissandone i limiti e le condizioni.



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