XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 421




        Onorevoli Colleghi! - La medicina legale, branca specialistica della medicina, che studia la persona umana, fisica e giuridica nei suoi rapporti con il diritto, ha insita in se stessa una parte giuridica che mira alla conoscenza ed alla soluzione dei problemi generali, alla elaborazione del materiale occorrente all'opera legislativa, alla segnalazione di eventuali deficienze del diritto codificato, alla creazione di nuovi istituti giuridici, in una parola il complesso di tutta quell'attività dottrinale e critica che concorre alla formazione del diritto.
        Su tali premesse, corre l'obbligo di richiamare l'attenzione sulla figura dello specialista in medicina legale che quotidianamente mette insieme quanto acquisito in quattro anni di specializzazione, dopo regolare corso di laurea in medicina e chirurgia, per coniugare diritto e medicina a tutela dello Stato e del cittadino.
        Mentre tutte le altre branche della medicina trovano una propria specificità applicativa, dai più si ritiene che la medicina legale possa essere svolta da chiunque, atteso che un errore o più errori non determinerebbero danni alla persona, con relativi risvolti penali e civili; essi, però, non considerano, volutamente, che di certo se ne verrebbero a produrre a carico dello Stato e del cittadino.
        La legge di riforma sanitaria, la legge n. 833 del 1978, affidava alle unità sanitarie locali il compito di provvedere "in particolare: (...) q) agli accertamenti, alle certificazioni ed ogni altra prestazione medico-legale spettanti al Servizio sanitario nazionale, (...)".
        Ad oggi tale disposizione è stata di certo mal applicata proprio perché si ignora l'importanza della disciplina.
        Eppure la legge n. 295 del 1990 ha dimostrato che la figura dello specialista ha dato propri risultati laddove le presidenze delle commissioni di cui alla legge n. 118 del 1971 (in materia di invalidità civile), sono state affidate a specialisti in medicina legale.
        Le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile prevedono: all'articolo 13, laddove si tratta dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari, che: "Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici. L'albo è diviso in categorie. Debbono essere comprese nell'albo le categorie: 1. medico-chirurgica; 2. industriale; 3. commerciale; 4. agricola; 5. bancaria; 6. assicurativa".
        All'articolo 15, viene sancito che: "Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia (...)".
        All'articolo 146 si legge: "Nell'albo dei consulenti tecnici istituiti presso ogni tribunale debbono essere inclusi, per i processi relativi a domande di prestazioni previdenziali e assistenziali, i medici legali e delle assicurazioni e i medici del lavoro".
        Le norme di attuazione del codice di procedura penale, all'articolo 67, comma 2, prevedono, infine, che "Nell'albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale, psichiatria, (...)".
        La presente proposta di legge prevede che l'esercizio della medicina legale è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisire dopo il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia mediante il corso di specializzazione della durata minima di quattro anni.
        Si disciplina, inoltre, con una norma transitoria, il caso di medici già operanti in enti pubblici in attività confluenti nella specialità, limitatamente alla specificità della propria attività, presupponendo una acquisita particolare competenza nei compiti di istituto affidatigli e svolti pur in carenza di quella specifica preparazione conseguibile esclusivamente attraverso il conseguimento del titolo di specialista unico abilitante nei diversi ambiti della specialità e del metodo proprio della disciplina medico-legale.




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