XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 421
Onorevoli Colleghi! - La medicina legale, branca
specialistica della medicina, che studia la persona umana,
fisica e giuridica nei suoi rapporti con il diritto, ha insita
in se stessa una parte giuridica che mira alla conoscenza ed
alla soluzione dei problemi generali, alla elaborazione del
materiale occorrente all'opera legislativa, alla segnalazione
di eventuali deficienze del diritto codificato, alla creazione
di nuovi istituti giuridici, in una parola il complesso di
tutta quell'attività dottrinale e critica che concorre alla
formazione del diritto.
Su tali premesse, corre l'obbligo di richiamare
l'attenzione sulla figura dello specialista in medicina legale
che quotidianamente mette insieme quanto acquisito in quattro
anni di specializzazione, dopo regolare corso di laurea in
medicina e chirurgia, per coniugare diritto e medicina a
tutela dello Stato e del cittadino.
Mentre tutte le altre branche della medicina trovano una
propria specificità applicativa, dai più si ritiene che la
medicina legale possa essere svolta da chiunque, atteso che un
errore o più errori non determinerebbero danni alla persona,
con relativi risvolti penali e civili; essi, però, non
considerano, volutamente, che di certo se ne verrebbero a
produrre a carico dello Stato e del cittadino.
La legge di riforma sanitaria, la legge n. 833 del 1978,
affidava alle unità sanitarie locali il compito di provvedere
"in particolare: (...) q) agli accertamenti, alle
certificazioni ed ogni altra prestazione medico-legale
spettanti al Servizio sanitario nazionale, (...)".
Ad oggi tale disposizione è stata di certo mal applicata
proprio perché si ignora l'importanza della disciplina.
Eppure la legge n. 295 del 1990 ha dimostrato che la
figura dello specialista ha dato propri risultati laddove le
presidenze delle commissioni di cui alla legge n. 118 del 1971
(in materia di invalidità civile), sono state affidate a
specialisti in medicina legale.
Le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile prevedono: all'articolo 13, laddove si tratta dei
consulenti tecnici nei procedimenti ordinari, che: "Presso
ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici.
L'albo è diviso in categorie. Debbono essere comprese
nell'albo le categorie: 1. medico-chirurgica; 2. industriale;
3. commerciale; 4. agricola; 5. bancaria; 6. assicurativa".
All'articolo 15, viene sancito che: "Possono ottenere
l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale
competenza tecnica in una determinata materia (...)".
All'articolo 146 si legge: "Nell'albo dei consulenti
tecnici istituiti presso ogni tribunale debbono essere
inclusi, per i processi relativi a domande di prestazioni
previdenziali e assistenziali, i medici legali e delle
assicurazioni e i medici del lavoro".
Le norme di attuazione del codice di procedura penale,
all'articolo 67, comma 2, prevedono, infine, che "Nell'albo
sono sempre previste le categorie di esperti in medicina
legale, psichiatria, (...)".
La presente proposta di legge prevede che l'esercizio
della medicina legale è subordinato ad una specifica
formazione professionale, da acquisire dopo il conseguimento
della laurea in medicina e chirurgia mediante il corso di
specializzazione della durata minima di quattro anni.
Si disciplina, inoltre, con una norma transitoria, il caso
di medici già operanti in enti pubblici in attività confluenti
nella specialità, limitatamente alla specificità della propria
attività, presupponendo una acquisita particolare competenza
nei compiti di istituto affidatigli e svolti pur in carenza di
quella specifica preparazione conseguibile esclusivamente
attraverso il conseguimento del titolo di specialista unico
abilitante nei diversi ambiti della specialità e del metodo
proprio della disciplina medico-legale.