XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 310




        Onorevoli Colleghi! - La tutela dei minori nella fruizione dei mezzi di comunicazione di massa è problema di grande importanza per la società ed ha avuto il riconoscimento della propria sostanziale rilevanza politica, in questi ultimi anni anche in Parlamento, dove sono stati presentati numerosi progetti di legge e documenti di sindacato ispettivo che affrontano questa delicata materia. Le implicazioni sociali e morali alla base di una scelta consapevole nella utilizzazione dei mezzi di comunicazione di massa determinano un approccio di tipo attivo da parte delle istituzioni. Anzi, si direbbe che questa posizione costruttiva del legislatore sia un vero e proprio obbligo, che deve spingere il Parlamento ad intervenire a tutela del rapporto educativo e formativo che intercorre, nella famiglia, tra adulti e minori. Non, quindi, una semplice revisione di norme amministrative e penali che rappresentino una barriera soltanto formale rispetto al dilagante fenomeno dei programmi e dei prodotti diseducativi, ma anche un momento partecipativo, di primario interesse statale, che deve imprimere una spinta evolutiva sulle modalità e sugli strumenti di intervento in favore della crescita culturale e personale degli adolescenti e dei giovani. La dilagante pornografia e violenza della più gran parte dei prodotti presenti sul mercato, troppo facilmente accessibili a coloro che non hanno le necessarie capacità critiche per distinguere i comportamenti sani da quelli insani, non produce un danno soltanto temporaneo ma concorre alla disgregazione dei nuclei sociali e ad assumere atteggiamenti devianti, pericolosi per l'ordine pubblico. La lotta alla criminalità telematica e delle telecomunicazioni non può diventare argomento importante di discussione soltanto quando si tratta di preservare i diritti degli investitori in borsa e quelli degli autori di opere dell'ingegno, oppure quando diviene necessario allargare la base imponibile, includendo la nuova economia nascente sui mercati delle comunicazioni; il delitto più nefando che può essere perpetrato mediante i mezzi di comunicazione di massa è proprio quello che nasce dalla loro capacità di entrare, senza alcun filtro, nelle case di ognuno di noi, con messaggi bombardanti che ci spingono a comportamenti che non desideriamo e che non ci giovano. Ciò è tanto più grave, quanto più è giovane e debole la coscienza che viene colpita da immagini, stereotipi di vita, miti sociali, che sono destinati a produrre danni irreparabili nelle giovani generazioni e, quindi, nei cittadini di domani.
        Non si rischia di essere accusati di "moralismo" nel dire queste cose, perché non si tratta di castigare i costumi di una società che si rivolge sempre di più alla soddisfazione di bisogni tanto sofisticati quanto inessenziali, il che non è di bell'esempio per i giovani; ma non è "moralismo" l'atteggiamento di chi vuole preservare da questo mondo, pensato e realizzato in relazione alle esigenze degli adulti, le giovani generazioni, che, bombardate da messaggi ambigui e trasgressivi, perdono ogni possibilità di controllo critico delle informazioni che le circondano.
        Per tali motivi è necessario intervenire con una nuova normativa, che consenta di realizzare controlli più ampi e precisi, permettendo ad un centro autorevole di monitoraggio e controllo di avviare procedimenti sanzionatori certi e tempestivi.
        In tale ottica, l'articolo 1 richiama, in modo sintetico le norme di principio, di carattere nazionale e internazionale, che sottendono alla formulazione della proposta di legge e illustra, in termini generali, le finalità cui deve tendere l'azione dello Stato.
        Nell'articolo 2 vengono individuati i soggetti obbligati alla disciplina di tutela.
        L'articolo 3 identifica, puntualmente, le funzioni e le competenze delegate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
        Esse consistono, principalmente, in: azioni di vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge in materia di tutela dei minori nella fruizione dei mezzi di comunicazione di massa; iniziative di controllo sulla reale osservanza dei codici deontologici da parte degli operatori della comunicazione; irrogazioni di sanzioni amministrative a carico dei contravventori. Accanto a tali compiti l'articolo 3 prevede la facoltà, per la citata Autorità, di esprimere pareri non vincolanti, limitatamente alla materia trattata, stabilendo la procedura da seguire.
        L'articolo 4 elenca le condotte lesive dei diritti dei minori, che possono essere poste in essere dai soggetti che operano nel campo delle comunicazioni e delle telecomunicazioni o nel settore telematico e multimediale, suscettibili di misure sanzionatorie.
        L'articolo 5 costituisce, in capo alla citata Autorità, la facoltà di concedere incentivi, contributi e finanziamenti a favore delle imprese che realizzino prodotti per i minori validi sotto il profilo educativo. La dotazione iniziale dell'apposito fondo rotativo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è determinata in lire 60 miliardi per l'anno 2001.
        L'articolo 6 impone l'obbligatorietà dei codici di autoregolamentazione redatti e sottoscritti dalle organizzazioni rappresentative delle categorie e degli operatori menzionati nell'articolo 2.
        Nell'articolo 7 vengono determinate le sanzioni pecuniarie e amministrative progressive da comminare ai trasgressori delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 della presente legge.
        L'articolo 8 fornisce l'interpretazione autentica degli articoli 600-ter e 600-quater del codice penale sul possesso e la detenzione di materiale pornografico ritraente minori.
        Onorevoli colleghi, il Parlamento è chiamato ad intervenire rapidamente affinché le norme proposte possano divenire legge in tempi brevi, prima che il dilagare dei fenomeni lesivi dei diritti dei minori provochi danni irreparabili.




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