XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 310
Onorevoli Colleghi! - La tutela dei minori nella
fruizione dei mezzi di comunicazione di massa è problema di
grande importanza per la società ed ha avuto il riconoscimento
della propria sostanziale rilevanza politica, in questi ultimi
anni anche in Parlamento, dove sono stati presentati numerosi
progetti di legge e documenti di sindacato ispettivo che
affrontano questa delicata materia. Le implicazioni sociali e
morali alla base di una scelta consapevole nella utilizzazione
dei mezzi di comunicazione di massa determinano un approccio
di tipo attivo da parte delle istituzioni. Anzi, si direbbe
che questa posizione costruttiva del legislatore sia un vero e
proprio obbligo, che deve spingere il Parlamento ad
intervenire a tutela del rapporto educativo e formativo che
intercorre, nella famiglia, tra adulti e minori. Non, quindi,
una semplice revisione di norme amministrative e penali che
rappresentino una barriera soltanto formale rispetto al
dilagante fenomeno dei programmi e dei prodotti diseducativi,
ma anche un momento partecipativo, di primario interesse
statale, che deve imprimere una spinta evolutiva sulle
modalità e sugli strumenti di intervento in favore della
crescita culturale e personale degli adolescenti e dei
giovani. La dilagante pornografia e violenza della più gran
parte dei prodotti presenti sul mercato, troppo facilmente
accessibili a coloro che non hanno le necessarie capacità
critiche per distinguere i comportamenti sani da quelli
insani, non produce un danno soltanto temporaneo ma concorre
alla disgregazione dei nuclei sociali e ad assumere
atteggiamenti devianti, pericolosi per l'ordine pubblico. La
lotta alla criminalità telematica e delle telecomunicazioni
non può diventare argomento importante di discussione soltanto
quando si tratta di preservare i diritti degli investitori in
borsa e quelli degli autori di opere dell'ingegno, oppure
quando diviene necessario allargare la base imponibile,
includendo la nuova economia nascente sui mercati delle
comunicazioni; il delitto più nefando che può essere
perpetrato mediante i mezzi di comunicazione di massa è
proprio quello che nasce dalla loro capacità di entrare, senza
alcun filtro, nelle case di ognuno di noi, con messaggi
bombardanti che ci spingono a comportamenti che non
desideriamo e che non ci giovano. Ciò è tanto più grave,
quanto più è giovane e debole la coscienza che viene colpita
da immagini, stereotipi di vita, miti sociali, che sono
destinati a produrre danni irreparabili nelle giovani
generazioni e, quindi, nei cittadini di domani.
Non si rischia di essere accusati di "moralismo" nel dire
queste cose, perché non si tratta di castigare i costumi di
una società che si rivolge sempre di più alla soddisfazione di
bisogni tanto sofisticati quanto inessenziali, il che non è di
bell'esempio per i giovani; ma non è "moralismo"
l'atteggiamento di chi vuole preservare da questo mondo,
pensato e realizzato in relazione alle esigenze degli adulti,
le giovani generazioni, che, bombardate da messaggi ambigui e
trasgressivi, perdono ogni possibilità di controllo critico
delle informazioni che le circondano.
Per tali motivi è necessario intervenire con una nuova
normativa, che consenta di realizzare controlli più ampi e
precisi, permettendo ad un centro autorevole di monitoraggio e
controllo di avviare procedimenti sanzionatori certi e
tempestivi.
In tale ottica, l'articolo 1 richiama, in modo sintetico
le norme di principio, di carattere nazionale e
internazionale, che sottendono alla formulazione della
proposta di legge e illustra, in termini generali, le finalità
cui deve tendere l'azione dello Stato.
Nell'articolo 2 vengono individuati i soggetti obbligati
alla disciplina di tutela.
L'articolo 3 identifica, puntualmente, le funzioni e le
competenze delegate all'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
Esse consistono, principalmente, in: azioni di vigilanza
sul rispetto delle disposizioni di legge in materia di tutela
dei minori nella fruizione dei mezzi di comunicazione di
massa; iniziative di controllo sulla reale osservanza dei
codici deontologici da parte degli operatori della
comunicazione; irrogazioni di sanzioni amministrative a carico
dei contravventori. Accanto a tali compiti l'articolo 3
prevede la facoltà, per la citata Autorità, di esprimere
pareri non vincolanti, limitatamente alla materia trattata,
stabilendo la procedura da seguire.
L'articolo 4 elenca le condotte lesive dei diritti dei
minori, che possono essere poste in essere dai soggetti che
operano nel campo delle comunicazioni e delle
telecomunicazioni o nel settore telematico e multimediale,
suscettibili di misure sanzionatorie.
L'articolo 5 costituisce, in capo alla citata Autorità, la
facoltà di concedere incentivi, contributi e finanziamenti a
favore delle imprese che realizzino prodotti per i minori
validi sotto il profilo educativo. La dotazione iniziale
dell'apposito fondo rotativo istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri è determinata in lire 60 miliardi
per l'anno 2001.
L'articolo 6 impone l'obbligatorietà dei codici di
autoregolamentazione redatti e sottoscritti dalle
organizzazioni rappresentative delle categorie e degli
operatori menzionati nell'articolo 2.
Nell'articolo 7 vengono determinate le sanzioni pecuniarie
e amministrative progressive da comminare ai trasgressori
delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 della presente
legge.
L'articolo 8 fornisce l'interpretazione autentica degli
articoli 600-ter e 600-quater del codice penale
sul possesso e la detenzione di materiale pornografico
ritraente minori.
Onorevoli colleghi, il Parlamento è chiamato ad
intervenire rapidamente affinché le norme proposte possano
divenire legge in tempi brevi, prima che il dilagare dei
fenomeni lesivi dei diritti dei minori provochi danni
irreparabili.