XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 303
Onorevoli Colleghi! - Non da oggi soltanto è presente
al mondo politico e culturale e, in modo particolare,
all'opinione pubblica femminile, la scarsa presenza delle
donne nei luoghi decisionali, siano essi le istituzioni
elettive, le istituzioni culturali, le amministrazioni dello
Stato, il management pubblico e privato. Nel nostro
Paese si verifica un vero e proprio paradosso, dal momento che
nel corso degli anni le percentuali di scolarizzazione e di
conseguimento dei diplomi e delle lauree hanno visto le donne
superare gli uomini sia nel dato numerico che nelle votazioni
raggiunte. Tale livello di qualità non trova alcun riscontro,
però, né nel mondo del lavoro né in quello delle
rappresentanze istituzionali.
Nella Costituzione sono contenuti importanti principi
(articolo 3 e articolo 51) che non sono stati sufficienti, pur
nel corso di mezzo secolo, a modificare comportamenti e
culture politiche fortemente connotate dal principio -
ancorché non più esplicitamente affermato, e tuttavia
generalmente praticato - del potere maschile. In effetti, per
quanto riguarda la "pari dignità" sociale e l'uguaglianza dei
cittadini "senza distinzione di sesso" (articolo 3, primo
comma, della Costituzione) la Repubblica non ha rimosso gli
ostacoli che, di fatto, ne limitano l'uguaglianza come
disposto dal secondo comma dello stesso articolo 3 della
Costituzione.
In verità, nel 1993, nella legge che ha innovato il
sistema elettorale per i comuni e in quella che modificò il
sistema elettorale per l'elezione delle Camere, il Parlamento
introdusse norme che miravano a favorire il riequilibrio della
rappresentanza elettorale fra i sessi.
Quelle norme, che il Parlamento approvò intendendole come
risposta - sia pure tardiva - proprio al dettato del secondo
comma dell'articolo 3 della Costituzione, furono dichiarate
incostituzionali da una sentenza della Consulta che fu, tra
l'altro, molto criticata da studiosi e costituzionalisti non
meno eccellenti di coloro i quali allora emanarono quel
giudizio. Gli effetti positivi della norma contenuta nella
legge elettorale del 1993 si rilevano immediatamente dal
semplice confronto tra il numero delle deputate elette nel
1994, prima della sentenza della Corte, e il numero delle
deputate elette nel 1996, dopo la sentenza.
Questo insieme di considerazioni, nonché una forte
attenzione di soggetti e ambienti qualificati, tra cui quella
della Commissione nazionale per la parità e le pari
opportunità fra uomo e donna, portarono la Commissione
bicamerale per le riforme costituzionali a redigere un testo
per rendere costituzionale il principio del riequilibrio della
rappresentanza politica. Non mancano poi gli atti ufficiali
degli organismi europei che hanno legiferato per promuovere
reali pari opportunità tra i sessi: il Consiglio d'Europa già
nel 1991 approvò una raccomandazione affinché l'uguaglianza di
trattamento fra uomini e donne in tutti i settori fosse
iscritta come diritto fondamentale della persona a livello
nazionale e internazionale. Ancora nel 1996, con la Carta di
Roma, sottoscritta da quindici Ministri europei, si
ribadiscono gli stessi principi e si afferma "la necessità di
azioni concrete a tutti i livelli per promuovere la
partecipazione ugualitaria di donne e uomini ai processi
decisionali in tutte le sfere della società".
Una reale democrazia paritaria si può attuare con fatti
che rendano meno virtuali i principi di empowerment e
mainstreaming e ciò non è una questione solo femminile
ma riguarda tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno a
cuore la vera democrazia del nostro sistema politico. E' per
questo che è necessario oggi dare alle donne la possibilità di
essere presenti nei tavoli decisionali.
Con questo spirito la presente proposta di legge
costituzionale interviene, con l'articolo 1, a modificare
l'articolo 51, primo comma, della Costituzione; in
particolare, si sostituiscono le parole "secondo i requisiti
stabiliti dalla legge" con le seguenti: "che la legge ha il
compito di promuovere", affermando così con un principio
costituzionale il dovere del legislatore di attuare azioni di
pari opportunità nell'accesso agli uffici pubblici e alle
cariche elettive. Dello stesso articolo 51, inoltre, si
modifica il secondo comma, sostituendolo con un testo più
vincolante e meno ipotetico in cui si dichiara, fra l'altro,
che "La legge stabilisce i requisiti per l'ammissione ai
pubblici uffici e alle cariche elettive".
Con l'articolo 2, si modifica l'articolo 56 con
l'inserimento di un nuovo comma dopo il secondo, con
l'affermazione che "La legge promuove l'equilibrio della
rappresentanza elettorale fra i sessi".
L'articolo 3 della proposta di legge costituzionale
prevede che la stessa affermazione sia inserita anche
all'articolo 58, con l'inserimento di un nuovo comma dopo il
primo. Si rende in tale modo esplicita e definitiva la
costituzionalizzazione del principio del riequilibrio della
rappresentanza e si offre al Parlamento uno strumento idoneo e
non più rinviabile.