XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 310 - 434 - 436 - 1343 - 1372 - 2486 - 2913 - 2919 - 2965 - 3035 - 3043 - 3098 - 3106 - 3184 - 3274 - 3286 - 3303 - 3447 - 3454 - 3567 - 3588 - 3689-E
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il progetto di legge n. 310 e abb.-D, nel
testo risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni
riunite;
ricordato il parere reso dal Comitato in sede di prima
lettura del progetto di legge in data 6 marzo 2003;
tenuto conto che l'Assemblea ha deliberato, su proposta
delle Commissioni riunite, in data 21 gennaio 2004, la
limitazione della discussione alle parti oggetto del messaggio
del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 71,
comma 2, del Regolamento;
rilevato che, a seguito della citata delibera, oggetto
di esame appaiono le sole disposizioni individuate nella
delibera medesima;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere
rispettata la seguente condizione:
all'articolo 15, comma 4, sia riformulata la
disposizione che individua gli organismi di telecomunicazioni,
cui la medesima norma si riferisce, mediante il richiamo al
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
19 settembre 1997, n. 318, alla luce del fatto che tale atto
normativo è stato abrogato dall'articolo 218 del codice delle
comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1^ agosto
2003, n. 259).
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 25, commi 1 e 2, lettera a),
dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire il significato
precettivo di un termine finale già scaduto;
all'articolo 25, comma 6, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di chiarire a quale tipologia di regolamento,
emanato "ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400", la norma in esame intenda demandare
la definizione degli incentivi volti a favorire la diffusione
di apparecchi per la ricezione di segnali televisivi in
tecnica digitale; si prevede, infatti, l'adozione di un unico
regolamento, richiamando sia il comma 1 che il comma 2
dell'articolo 17 della legge n. 400 che disciplinano due
strumenti normativi diversi. Sempre in relazione al comma 6 in
esame, si segnala l'opportunità di chiarire l'ultimo periodo,
che prevede l'attuazione, la modifica ovvero l'integrazione di
tale regolamento (da adottare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge) solo successivamente alla
riscossione dei proventi derivanti dall' attuazione dell'
articolo 21, comma 3, conseguita anche mediante cessione dei
crediti futuri. Peraltro, a seguito delle modifiche ai termini
di cui all'articolo 21, commi 1 e 3, apportate dalle
Commissioni, i tempi complessivi di attuazione dell'articolo
21, commi 1 e 3, sono previsti in sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge;
all'articolo 28, comma 1, lettera f), dovrebbe
valutarsi l'opportunità di inserire, in sede di abrogazione di
numerose disposizioni della legge n. 249 del 1997, un
coordinamento con le disposizioni della citata legge n. 249
del 1997 che contengono riferimenti interni alle norme della
medesima legge che risultano ora abrogate (ad esempio,
l'articolo 2, comma 7 della citata legge prevede che
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni "ferma restando
la nullità di cui al comma 2 <ora abrogato>, adotta i
provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi
delle posizioni di cui al comma 1 <ora abrogato> o
comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri
l'esistenza, apre un'istruttoria nel rispetto del principio
del contraddittorio, al termine della quale interviene
affinché esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti
il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una
situazione vietata ai sensi dei commi 1 e 2 <ora
abrogati> ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione
degli effetti.");
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 15, comma 2, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di sostituire l'espressione "settore integrato
delle comunicazioni" con la dizione "sistema integrato delle
comunicazioni", utilizzata in precedenza, nello stesso comma,
e definita, nei suoi contenuti all'articolo 2, comma 1,
lettera g);
all'articolo 15, comma 5, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di riformulare la disposizione che prevede
l'abrogazione di un inciso di una preesistente norma; al
riguardo, si ricorda che la circolare dei Presidenti della
Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile
2001 consiglia, al punto 9), che l'unità minima di testo da
sostituire con una novella sia il comma (o comunque un
periodo), anche nel caso in cui si modifichi una singola
parola, per consentire una più agevole comprensione della
modifica apportata;
all'articolo 25, comma 3, lettera a), dovrebbe
valutarsi l'opportunità di specificare l'oggetto
dell'accertamento ed i relativi parametri di valutazione,
anche ai fini dalla compatibilità con quanto stabilito dai
commi 3-bis e 7, in ordine al mancato verificarsi ovvero
al rispetto delle "condizioni" oggetto di accertamento;
all'articolo 25, comma 3-bis, introdotto dalla
Commissione, dovrebbe valutarsi l'opportunità di integrare il
richiamo dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 249 del
1997, con l'espressa precisazione che esso viene richiamato
"come modificato da parte dell'articolo 15, comma 5", del
testo in esame.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I
Commissione,
esaminato il progetto di legge C. 310 e abb.-D,
rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, recante
norme di principio in materia di assetto del sistema
radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana s.p.a,
nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico
della radiotelevisione, come risultante dagli emendamenti
approvati dalle Commissioni riunite VII e IX nel corso
dell'esame in sede referente;
visti i rilievi formulati nel messaggio del Presidente
della Repubblica, di rinvio alle Camere a norma dell'articolo
74 della Costituzione, che investono in particolare i seguenti
aspetti:
a) la compatibilità di talune disposizioni del
provvedimento con la sentenza della Corte costituzionale n.
466 del 2002, il cui dispositivo stabilisce la necessaria
fissazione di un termine certo e non prorogabile, che comunque
non oltrepassi il 31 dicembre 2003, per la definitiva
cessazione del regime transitorio di cui all'articolo 3, comma
7, della legge n. 249 del 1997. Nel messaggio presidenziale si
rileva, in particolare, che il termine massimo assegnato
all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
dall'articolo 25, comma 3, del progetto di legge, per svolgere
l'esame della complessiva offerta dei programmi televisivi
digitali terrestri, è "molto ampio rispetto alle presumibili
occorrenze della verifica e, si traduce, di fatto, in una
proroga del termine finale indicato dalla Corte
costituzionale". Una seconda osservazione concerne i poteri
riconosciuti all'Autorità dal medesimo comma 3, in quanto la
disposizione citata "non fornisce indicazioni in ordine al
tipo e agli effetti dei provvedimenti che dovrebbero seguire
all'eventuale esito negativo dell' accertamento";
b) la dimensione del sistema integrato delle
comunicazioni (SIC) di cui agli articoli 2, comma 1, lettera
g) e 15, commi 2 e 3, assunto dal progetto di legge come
base di riferimento per il calcolo dei ricavi dei singoli
operatori di comunicazione, che, secondo quanto affermato nel
messaggio presidenziale "potrebbe consentire, chi ne detenga
il 20 per cento, di disporre di strumenti di comunicazione in
misura tale da dar luogo alla formazione di posizioni
dominanti";
c) la congruità della disciplina relativa alla
raccolta pubblicitaria con il principio affermato dalla Corte
costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 231 del 1985,
secondo cui deve essere evitato il pericolo "che la
radiotelevisione, inaridendo una tradizionale fonte di
finanziamento della libera stampa, rechi grave pregiudizio a
una libertà che la Costituzione fa oggetto di energica
tutela";
d) la necessità di espungere dal testo del
progetto di legge i riferimenti al decreto legislativo n. 198
del 2002, del quale la Corte costituzionale ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale, con la sentenza n. 303 del
2003;
vista la deliberazione dell'Assemblea in data 21
gennaio 2004, di limitare la discussione sul provvedimento in
esame, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del regolamento,
alle parti che formano oggetto del messaggio di rinvio, come
individuate dalle Commissioni di merito,
ricordati i pareri già espressi in data 12 marzo 2003
durante l'esame in prima lettura alla Camera, e in data 29
luglio 2003, in occasione della seconda lettura da parte del
medesimo ramo del Parlamento,
preso atto che le proposte emendative approvate dalle
Commissioni riunite nel corso dell'esame in sede referente
sono intervenute sulle parti del progetto di legge oggetto del
messaggio presidenziale di rinvio, recependone sostanzialmente
i contenuti, mediante le modificazioni apportate, in
particolare, agli articoli 2, comma 1, lettera g) e 15,
commi 2 e 3, in materia di definizione del sistema integrato
delle comunicazioni e della base di calcolo della percentuale
massima di ricavi complessivi conseguibile nell'ambito del
medesimo sistema, all'articolo 25, che definisce la disciplina
applicabile di transizione dal sistema analogico al sistema
digitale nel settore televisivo, nonché agli articoli 5, comma
1, lettera l), 23, comma 14 e 24, comma 3, dai quali
sono stati espunti i riferimenti al decreto legislativo n. 198
del 2002,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
NULLA OSTA
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
La V Commissione,
su nuovo testo del provvedimento elaborato dalle
Commissioni di merito
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di
stabilire che il regolamento di cui all'articolo 25, comma 6,
sia adottato entro un termine successivo a quello relativo
all'avvio delle alienazioni previsto dall'articolo 21, comma
3.
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma
1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla
materia tributaria, il testo delle proposte di legge C. 310 e
abb.-D, come risultante dagli emendamenti approvati,
concernenti il riassetto del sistema radiotelevisivo,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
La X Commissione,
esaminato il progetto di legge C. 310-D, in materia di
riassetto del sistema radiotelevisivo e della RAI S.p.A.,
rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, come
risultante dagli emendamenti approvati,
richiamato il parere espresso dalla Commissione sul
provvedimento in data 30 luglio 2003;
considerato che le modifiche apportate dalle
Commissioni VII e IX sono volte a rispondere ai rilievi
formulati dal Presidente della Repubblica nel messaggio con
cui ha rinviato il provvedimento alle Camere;
rilevato, peraltro, che il provvedimento potrebbe
essere oggetto, al riguardo, di ulteriori interventi di
precisazione ed adeguamento;
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valutino le Commissioni di merito la possibilità di
prevedere ulteriori modifiche alla definizione del sistema
integrato delle comunicazioni, al fine di stabilire condizioni
di mercato equilibrate e concorrenziali.
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
NULLA OSTA
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione,
esaminato il progetto di legge C. 310 ed abb.-D,
recante "Riassetto del sistema radiotelevisivo", rinviato alle
Camere dal Presidente della Repubblica, come modificato dagli
emendamenti approvati dalle Commissioni di merito;
rilevato che le modifiche non hanno riguardato
l'articolo 5 con il quale si introduce il regime delle
autorizzazione, in luogo di quello della licenza, anche per
l'attività di operatore di rete, in linea con quanto previsto,
in particolare, dalla direttiva 2002/20/CE, volta a rendete
omogenei i titoli amministrativi di autorizzazione degli
operatori del settore delle comunicazioni elettroniche ed a
semplificare il regime giuridico di ingresso nei mercati,
prevedendo l'allineamento delle autorizzazioni, licenze,
concessioni preesistenti negli Stati membri alle disposizioni
della direttiva medesima;
preso atto che al medesimo articolo 5, comma 1, lettera
l), il riferimento al decreto legislativo 4 settembre
2002, n. 198 è stato modificato con un più adeguato e generico
riferimento alla disciplina vigente in materia di
realizzazione di infrastrutture di comunicazione
elettronica;
rilevato che l'articolo 25, comma 11, prevede una
disciplina "transitoria", che fa salvo il regime della licenza
individuale (il quale continua ad applicarsi in luogo del
regime dell'autorizzazione) per l'attività di operatore di
rete, in deroga all'articolo 5, comma 1, lettera b),
fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la
conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale
(attualmente, il 2006);
ribadita pertanto l'esigenza di valutare la previsione
di cui al comma 11 dell'articolo 25 alla luce di quanto
previsto dalla citata direttiva 2002/20/CE, con particolare
riferimento all'articolo 17 della direttiva che disciplina il
regime delle "autorizzazioni preesistenti";
esprime
PARERE FAVOREVOLE