XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 310 - 434 - 436 - 1343 - 1372 - 2486 - 2913 - 2919 - 2965 - 3035 - 3043 - 3098 - 3106 - 3184 - 3274 - 3286 - 3303 - 3447 - 3454 - 3567 - 3588 - 3689-E




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


        Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il progetto di legge n. 310 e abb.-D, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite;

              ricordato il parere reso dal Comitato in sede di prima lettura del progetto di legge in data 6 marzo 2003;

              tenuto conto che l'Assemblea ha deliberato, su proposta delle Commissioni riunite, in data 21 gennaio 2004, la limitazione della discussione alle parti oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del Regolamento;

              rilevato che, a seguito della citata delibera, oggetto di esame appaiono le sole disposizioni individuate nella delibera medesima;

          ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

              all'articolo 15, comma 4, sia riformulata la disposizione che individua gli organismi di telecomunicazioni, cui la medesima norma si riferisce, mediante il richiamo al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, alla luce del fatto che tale atto normativo è stato abrogato dall'articolo 218 del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1^ agosto 2003, n. 259).

          Il Comitato osserva altresì che:

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 25, commi 1 e 2, lettera a), dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire il significato precettivo di un termine finale già scaduto;

              all'articolo 25, comma 6, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire a quale tipologia di regolamento, emanato "ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400", la norma in esame intenda demandare la definizione degli incentivi volti a favorire la diffusione di apparecchi per la ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale; si prevede, infatti, l'adozione di un unico regolamento, richiamando sia il comma 1 che il comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 400 che disciplinano due strumenti normativi diversi. Sempre in relazione al comma 6 in esame, si segnala l'opportunità di chiarire l'ultimo periodo, che prevede l'attuazione, la modifica ovvero l'integrazione di tale regolamento (da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge) solo successivamente alla riscossione dei proventi derivanti dall' attuazione dell' articolo 21, comma 3, conseguita anche mediante cessione dei crediti futuri. Peraltro, a seguito delle modifiche ai termini di cui all'articolo 21, commi 1 e 3, apportate dalle Commissioni, i tempi complessivi di attuazione dell'articolo 21, commi 1 e 3, sono previsti in sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge;

              all'articolo 28, comma 1, lettera f), dovrebbe valutarsi l'opportunità di inserire, in sede di abrogazione di numerose disposizioni della legge n. 249 del 1997, un coordinamento con le disposizioni della citata legge n. 249 del 1997 che contengono riferimenti interni alle norme della medesima legge che risultano ora abrogate (ad esempio, l'articolo 2, comma 7 della citata legge prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni "ferma restando la nullità di cui al comma 2 <ora abrogato>, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui al comma 1 <ora abrogato> o comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale interviene affinché esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 1 e 2 <ora abrogati> ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti.");

              sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 15, comma 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di sostituire l'espressione "settore integrato delle comunicazioni" con la dizione "sistema integrato delle comunicazioni", utilizzata in precedenza, nello stesso comma, e definita, nei suoi contenuti all'articolo 2, comma 1, lettera g);

              all'articolo 15, comma 5, dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione che prevede l'abrogazione di un inciso di una preesistente norma; al riguardo, si ricorda che la circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001 consiglia, al punto 9), che l'unità minima di testo da sostituire con una novella sia il comma (o comunque un periodo), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica apportata;

              all'articolo 25, comma 3, lettera a), dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare l'oggetto dell'accertamento ed i relativi parametri di valutazione, anche ai fini dalla compatibilità con quanto stabilito dai commi 3-bis e 7, in ordine al mancato verificarsi ovvero al rispetto delle "condizioni" oggetto di accertamento;
              all'articolo 25, comma 3-bis, introdotto dalla Commissione, dovrebbe valutarsi l'opportunità di integrare il richiamo dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 249 del 1997, con l'espressa precisazione che esso viene richiamato "come modificato da parte dell'articolo 15, comma 5", del testo in esame.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

              esaminato il progetto di legge C. 310 e abb.-D, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana s.p.a, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite VII e IX nel corso dell'esame in sede referente;

              visti i rilievi formulati nel messaggio del Presidente della Repubblica, di rinvio alle Camere a norma dell'articolo 74 della Costituzione, che investono in particolare i seguenti aspetti:

                a) la compatibilità di talune disposizioni del provvedimento con la sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 2002, il cui dispositivo stabilisce la necessaria fissazione di un termine certo e non prorogabile, che comunque non oltrepassi il 31 dicembre 2003, per la definitiva cessazione del regime transitorio di cui all'articolo 3, comma 7, della legge n. 249 del 1997. Nel messaggio presidenziale si rileva, in particolare, che il termine massimo assegnato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dall'articolo 25, comma 3, del progetto di legge, per svolgere l'esame della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri, è "molto ampio rispetto alle presumibili occorrenze della verifica e, si traduce, di fatto, in una proroga del termine finale indicato dalla Corte costituzionale". Una seconda osservazione concerne i poteri riconosciuti all'Autorità dal medesimo comma 3, in quanto la disposizione citata "non fornisce indicazioni in ordine al tipo e agli effetti dei provvedimenti che dovrebbero seguire all'eventuale esito negativo dell' accertamento";

                b) la dimensione del sistema integrato delle comunicazioni (SIC) di cui agli articoli 2, comma 1, lettera g) e 15, commi 2 e 3, assunto dal progetto di legge come base di riferimento per il calcolo dei ricavi dei singoli operatori di comunicazione, che, secondo quanto affermato nel messaggio presidenziale "potrebbe consentire, chi ne detenga il 20 per cento, di disporre di strumenti di comunicazione in misura tale da dar luogo alla formazione di posizioni dominanti";
                c) la congruità della disciplina relativa alla raccolta pubblicitaria con il principio affermato dalla Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 231 del 1985, secondo cui deve essere evitato il pericolo "che la radiotelevisione, inaridendo una tradizionale fonte di finanziamento della libera stampa, rechi grave pregiudizio a una libertà che la Costituzione fa oggetto di energica tutela";

                d) la necessità di espungere dal testo del progetto di legge i riferimenti al decreto legislativo n. 198 del 2002, del quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, con la sentenza n. 303 del 2003;

              vista la deliberazione dell'Assemblea in data 21 gennaio 2004, di limitare la discussione sul provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del regolamento, alle parti che formano oggetto del messaggio di rinvio, come individuate dalle Commissioni di merito,

              ricordati i pareri già espressi in data 12 marzo 2003 durante l'esame in prima lettura alla Camera, e in data 29 luglio 2003, in occasione della seconda lettura da parte del medesimo ramo del Parlamento,

              preso atto che le proposte emendative approvate dalle Commissioni riunite nel corso dell'esame in sede referente sono intervenute sulle parti del progetto di legge oggetto del messaggio presidenziale di rinvio, recependone sostanzialmente i contenuti, mediante le modificazioni apportate, in particolare, agli articoli 2, comma 1, lettera g) e 15, commi 2 e 3, in materia di definizione del sistema integrato delle comunicazioni e della base di calcolo della percentuale massima di ricavi complessivi conseguibile nell'ambito del medesimo sistema, all'articolo 25, che definisce la disciplina applicabile di transizione dal sistema analogico al sistema digitale nel settore televisivo, nonché agli articoli 5, comma 1, lettera l), 23, comma 14 e 24, comma 3, dai quali sono stati espunti i riferimenti al decreto legislativo n. 198 del 2002,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


NULLA OSTA



PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          La V Commissione,

              su nuovo testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

              con la seguente osservazione:

              valutino le Commissioni di merito l'opportunità di stabilire che il regolamento di cui all'articolo 25, comma 6, sia adottato entro un termine successivo a quello relativo all'avvio delle alienazioni previsto dall'articolo 21, comma 3.
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


          La VI Commissione,

              esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo delle proposte di legge C. 310 e abb.-D, come risultante dagli emendamenti approvati, concernenti il riassetto del sistema radiotelevisivo,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)


          La X Commissione,

              esaminato il progetto di legge C. 310-D, in materia di riassetto del sistema radiotelevisivo e della RAI S.p.A., rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, come risultante dagli emendamenti approvati,
              richiamato il parere espresso dalla Commissione sul provvedimento in data 30 luglio 2003;

              considerato che le modifiche apportate dalle Commissioni VII e IX sono volte a rispondere ai rilievi formulati dal Presidente della Repubblica nel messaggio con cui ha rinviato il provvedimento alle Camere;

              rilevato, peraltro, che il provvedimento potrebbe essere oggetto, al riguardo, di ulteriori interventi di precisazione ed adeguamento;

          delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

              con la seguente osservazione:

              valutino le Commissioni di merito la possibilità di prevedere ulteriori modifiche alla definizione del sistema integrato delle comunicazioni, al fine di stabilire condizioni di mercato equilibrate e concorrenziali.
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)


NULLA OSTA



PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


          La XIV Commissione,

              esaminato il progetto di legge C. 310 ed abb.-D, recante "Riassetto del sistema radiotelevisivo", rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, come modificato dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito;

              rilevato che le modifiche non hanno riguardato l'articolo 5 con il quale si introduce il regime delle autorizzazione, in luogo di quello della licenza, anche per l'attività di operatore di rete, in linea con quanto previsto, in particolare, dalla direttiva 2002/20/CE, volta a rendete omogenei i titoli amministrativi di autorizzazione degli operatori del settore delle comunicazioni elettroniche ed a semplificare il regime giuridico di ingresso nei mercati, prevedendo l'allineamento delle autorizzazioni, licenze, concessioni preesistenti negli Stati membri alle disposizioni della direttiva medesima;

              preso atto che al medesimo articolo 5, comma 1, lettera l), il riferimento al decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198 è stato modificato con un più adeguato e generico riferimento alla disciplina vigente in materia di realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica;

              rilevato che l'articolo 25, comma 11, prevede una disciplina "transitoria", che fa salvo il regime della licenza individuale (il quale continua ad applicarsi in luogo del regime dell'autorizzazione) per l'attività di operatore di rete, in deroga all'articolo 5, comma 1, lettera b), fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale (attualmente, il 2006);

              ribadita pertanto l'esigenza di valutare la previsione di cui al comma 11 dell'articolo 25 alla luce di quanto previsto dalla citata direttiva 2002/20/CE, con particolare riferimento all'articolo 17 della direttiva che disciplina il regime delle "autorizzazioni preesistenti";

          esprime

PARERE FAVOREVOLE



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