XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 310 - 434 - 436 - 1343 - 1372 - 2486 - 2913 - 2919 - 2965 - 3035 - 3043 - 3098 - 3106 - 3184 - 3274 - 3286 - 3303 - 3447 - 3454 - 3567 - 3588 - 3689-C
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della presidenza del consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I
Commissione,
esaminato il testo unificato, approvato dalla Camera e
modificato dal Senato, recante norme di principio in materia
di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI s.p.a.,
nonché delega al Governo per l'emanazione del codice della
radiotelevisione;
ricordato il parere già espresso il 12 marzo 2003
durante l'esame in prima lettura alla Camera,
preso atto che le osservazioni formulate nel parere
espresso in quella occasione e che non sono state recepite nel
successivo iter di esame del suddetto provvedimento, non
incidono sulle parti modificate dal Senato,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La II Commissione,
esaminata la proposta di legge in oggetto,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La VI Commissione,
esaminate, ai sensi dell'articolo 73, comma
1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla
materia tributaria, le proposte di legge C. 310-B e abbinate,
in materia di riassetto del sistema radiotelevisivo,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
La VIII Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C.
310-B e abbinate, recante norme in materia di riassetto del
sistema radiotelevisivo italiano, approvato dalla Camera e
modificato dal Senato, e sentenza della Corte Costituzionale
n. 466 del 2002;
valutato positivamente l'impianto generale del
provvedimento, il quale si pone l'obiettivo di dettare
principi generali regolanti il sistema radiotelevisivo
italiano e di adeguarlo all'avvento delle nuove tecnologie;
rilevato che la Commissione VIII aveva già espresso sul
provvedimento all'esame parere favorevole in data 12 marzo
2003;
valutate positivamente le modifiche introdotte dal
Senato;
osservato peraltro che l'istituto della "concessione
edilizia", richiamato dalla nuova lettera l)
dell'articolo 6 non è più previsto dalla normativa vigente, in
quanto dal 1^ luglio 2003 è entrato in vigore il Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che prevede
solo due tipologie di titoli abilitativi all'esercizio
dell'attività edilizia, ossia il "permesso di costruire" e la
"denuncia di inizio attività" e che sembrerebbe pertanto
opportuno sostituire il riferimento alla "concessione
edilizia" con quello al "permesso di costruire".
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
La X Commissione,
esaminato il progetto di legge C. 310-B, in materia di
riassetto del sistema radiotelevisivo e della RAI S.p.A.;
rilevato che il provvedimento affronta il tema del
riordino del sistema radiotelevisivo e dell'assetto della RAI,
prevedendo altresì una delega al Governo per l'adozione di un
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di radiotelevisione;
premesso che appare opportuno considerare il sistema
radiotelevisivo, ed in particolare la RAI, non solo come il
principale strumento di informazione, spettacolo e cultura del
Paese, ma anche come un elemento centrale del sistema
industriale italiano, quale esso effettivamente è;
rilevato che la nuova disciplina normativa si propone di
stabilire condizioni di mercato equilibrate e concorrenziali,
anche al fine di evitare il formarsi in via di fatto di
posizioni dominanti ovvero una gestione del mercato
pubblicitario non pienamente liberalizzata, che andrebbe, tra
l'altro, a incidere sulla situazione e sulle prospettive delle
imprese editoriali;
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) appare opportuno che le Commissioni di merito
effettuino la migliore valutazione circa le modalità
attraverso cui il provvedimento intende perseguire gli
obiettivi indicati in premessa, al fine di dotare il Paese di
una moderna disciplina del sistema radiotelevisivo e della
comunicazione, che garantisca il funzionamento di un mercato
pienamente concorrenziale;
b) in particolare, data la rilevante influenza che
la pubblicità ha sul funzionamento dell'economia - in
considerazione della sua capacità di incidere sulla domanda e
sui consumi, sull'andamento della congiuntura, nonché sui
costi industriali delle imprese -, appare necessario
promuovere una maggiore trasparenza ed un ampliamento del
mercato pubblicitario, al fine di accrescerne il grado di
razionalizzazione e liberalizzazione intervenendo sulla
disciplina di affollamento pubblicitario.
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il testo
unificato dei progetti di legge C. 310 ed abb.-B "Riassetto
del sistema radiotelevisivo", approvato dalla Camera e
modificato dal Senato,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'unione europea)
La XIV Commissione,
esaminato il progetto di legge C. 310 ed abb.-B,
recante "Riassetto del sistema radiotelevisivo",
apprezzato che all'articolo 5 si introduca il regime
dell'autorizzazione, in luogo di quello della licenza, anche
per l'attività di operatore di rete, in linea con quanto
previsto, in particolare, dalla direttiva 2002/20/CE, volta a
rendere omogenei i titoli amministrativi di autorizzazione
degli operatori del settore delle comunicazioni elettroniche
ed a semplificare il regime giuridico di ingresso nei mercati,
prevedendo l'allineamento delle autorizzazioni, licenze,
concessioni preesistenti negli Stati membri alle disposizioni
della direttiva medesima;
rilevato peraltro che l'articolo 25, comma 11, prevede
una disciplina "transitoria", che fa salvo il regime della
licenza individuale (il quale continua ad applicarsi in luogo
del regime dell'autorizzazione) per l'attività di operatore di
rete, in deroga all'articolo 5, comma 1, lettera b),
fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la
conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale
(attualmente, il 2006);
sottolineata pertanto l'esigenza di valutare la
previsione di cui al comma 11 dell'articolo 25 alla luce di
quanto previsto dalla citata direttiva 2002/20/CE, con
particolare riferimento all'articolo 17 della direttiva che
disciplina il regime delle "autorizzazioni preesistenti";
esprime
PARERE FAVOREVOLE.