XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 310 - 434 - 436 - 1343 - 1372 - 2486 - 2913 - 2919 - 2965 - 3035 - 3043 - 3098 - 3106 - 3184 - 3274 - 3286 - 3303 - 3447 - 3454 - 3567 - 3588 - 3689-C




PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della presidenza del consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

              esaminato il testo unificato, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI s.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del codice della radiotelevisione;

            ricordato il parere già espresso il 12 marzo 2003 durante l'esame in prima lettura alla Camera,

              preso atto che le osservazioni formulate nel parere espresso in quella occasione e che non sono state recepite nel successivo iter di esame del suddetto provvedimento, non incidono sulle parti modificate dal Senato,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


          La II Commissione,

              esaminata la proposta di legge in oggetto,

              esprime

PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


          La VI Commissione,

              esaminate, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, le proposte di legge C. 310-B e abbinate, in materia di riassetto del sistema radiotelevisivo,

                esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)


          La VIII Commissione,

              esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 310-B e abbinate, recante norme in materia di riassetto del sistema radiotelevisivo italiano, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, e sentenza della Corte Costituzionale n. 466 del 2002;

              valutato positivamente l'impianto generale del provvedimento, il quale si pone l'obiettivo di dettare principi generali regolanti il sistema radiotelevisivo italiano e di adeguarlo all'avvento delle nuove tecnologie;

              rilevato che la Commissione VIII aveva già espresso sul provvedimento all'esame parere favorevole in data 12 marzo 2003;

              valutate positivamente le modifiche introdotte dal Senato;

              osservato peraltro che l'istituto della "concessione edilizia", richiamato dalla nuova lettera l) dell'articolo 6 non è più previsto dalla normativa vigente, in quanto dal 1^ luglio 2003 è entrato in vigore il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che prevede solo due tipologie di titoli abilitativi all'esercizio dell'attività edilizia, ossia il "permesso di costruire" e la "denuncia di inizio attività" e che sembrerebbe pertanto opportuno sostituire il riferimento alla "concessione edilizia" con quello al "permesso di costruire".

            esprime

PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)


          La X Commissione,

            esaminato il progetto di legge C. 310-B, in materia di riassetto del sistema radiotelevisivo e della RAI S.p.A.;

            rilevato che il provvedimento affronta il tema del riordino del sistema radiotelevisivo e dell'assetto della RAI, prevedendo altresì una delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di radiotelevisione;

            premesso che appare opportuno considerare il sistema radiotelevisivo, ed in particolare la RAI, non solo come il principale strumento di informazione, spettacolo e cultura del Paese, ma anche come un elemento centrale del sistema industriale italiano, quale esso effettivamente è;

            rilevato che la nuova disciplina normativa si propone di stabilire condizioni di mercato equilibrate e concorrenziali, anche al fine di evitare il formarsi in via di fatto di posizioni dominanti ovvero una gestione del mercato pubblicitario non pienamente liberalizzata, che andrebbe, tra l'altro, a incidere sulla situazione e sulle prospettive delle imprese editoriali;

            delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

            a) appare opportuno che le Commissioni di merito effettuino la migliore valutazione circa le modalità attraverso cui il provvedimento intende perseguire gli obiettivi indicati in premessa, al fine di dotare il Paese di una moderna disciplina del sistema radiotelevisivo e della comunicazione, che garantisca il funzionamento di un mercato pienamente concorrenziale;


            b) in particolare, data la rilevante influenza che la pubblicità ha sul funzionamento dell'economia - in considerazione della sua capacità di incidere sulla domanda e sui consumi, sull'andamento della congiuntura, nonché sui costi industriali delle imprese -, appare necessario promuovere una maggiore trasparenza ed un ampliamento del mercato pubblicitario, al fine di accrescerne il grado di razionalizzazione e liberalizzazione intervenendo sulla disciplina di affollamento pubblicitario.



PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)


          La XII Commissione,

              esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato dei progetti di legge C. 310 ed abb.-B "Riassetto del sistema radiotelevisivo", approvato dalla Camera e modificato dal Senato,

                esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'unione europea)


          La XIV Commissione,

              esaminato il progetto di legge C. 310 ed abb.-B, recante "Riassetto del sistema radiotelevisivo",

              apprezzato che all'articolo 5 si introduca il regime dell'autorizzazione, in luogo di quello della licenza, anche per l'attività di operatore di rete, in linea con quanto previsto, in particolare, dalla direttiva 2002/20/CE, volta a rendere omogenei i titoli amministrativi di autorizzazione degli operatori del settore delle comunicazioni elettroniche ed a semplificare il regime giuridico di ingresso nei mercati, prevedendo l'allineamento delle autorizzazioni, licenze, concessioni preesistenti negli Stati membri alle disposizioni della direttiva medesima;

              rilevato peraltro che l'articolo 25, comma 11, prevede una disciplina "transitoria", che fa salvo il regime della licenza individuale (il quale continua ad applicarsi in luogo del regime dell'autorizzazione) per l'attività di operatore di rete, in deroga all'articolo 5, comma 1, lettera b), fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale (attualmente, il 2006);

              sottolineata pertanto l'esigenza di valutare la previsione di cui al comma 11 dell'articolo 25 alla luce di quanto previsto dalla citata direttiva 2002/20/CE, con particolare riferimento all'articolo 17 della direttiva che disciplina il regime delle "autorizzazioni preesistenti";

              esprime

PARERE FAVOREVOLE.



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