XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 310 - 434 - 436 - 1343 - 1372 - 2486 - 2913 - 2919 - 2965 - 3035 - 3043 - 3098 - 3106 - 3184 - 3274 - 3286 - 3303 - 3447 - 3454 - 3567 - 3588 - 3689-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il testo unificato dei progetti di legge n.
310 e abbinati,
constatato che il provvedimento risulta strutturato in
modo coerente con la sua natura di "riforma organica di
settore" e che per tale ragione particolare attenzione deve
essere posta all'inserimento di clausole di coordinamento con
la legislazione vigente, nonché all'individuazione delle norme
abrogate;
constatato, altresì, che per le ragioni dette sopra
appare opportuno uno scrupoloso rispetto - nella redazione del
testo - della circolare dei Presidenti della Camera e del
Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001, nonché
un uso univoco delle definizioni, peraltro opportunamente
indicate all'articolo 2;
rilevato che il provvedimento incide sulla definizione
dei compiti e delle funzioni dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni (in particolare articoli 6, 9, 13, 16) e
che, pertanto, le disposizioni volte a modificare tale
disciplina dovrebbero essere formulate come novelle alla legge
31 luglio 1997, n. 249;
rilevato che dovrebbe essere chiarito il rapporto tra
il decreto legislativo recante la disciplina organica della
"tutela dei minori nel mezzo radiotelevisivo", di cui
all'articolo 9, comma 1, e il codice della radiotelevisione,
di cui all'articolo 16, comma 1, destinato a raccogliere in un
unico testo le disposizioni legislative e regolamentari in
materia di radiotelevisione;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere
rispettate le seguenti condizioni:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 8, comma 2, la cui formulazione risulta -
peraltro - imprecisa, si sopprimano ovvero si riformulino in
altro modo le relative disposizioni in quanto volte a
novellare impropriamente un atto normativo di rango
secondario; tale modalità di intervento sulla normativa
secondaria, infatti, risulta, in contrasto con quanto disposto
dalla citata circolare dell'aprile 2001 laddove vieta di
intervenire con fonti di rango primario per modificare fonti
secondarie al fine di non creare un
differente grado di resistenza di queste rispetto ad
eventuali modifiche successive (punto 3, lett. e)).
Peraltro, nel medesimo articolo 8, commi 3 e 4, nella parte in
cui dettano una disciplina delle diffusioni interconnesse, si
valuti l'opportunità di novellare l'articolo 21 della legge 6
agosto 1990, n. 223, di analogo oggetto, al fine di
concentrare in un'unica norma la disciplina della materia,
anche alla luce di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo
in esame;
all'articolo 9, comma 17, che contiene norme
sanzionatorie, si proceda alla novellazione della legge 6
agosto 1990, n. 223, anche al fine di chiarire la portata
della disposizione in esame in considerazione del fatto che il
comma 3 dell'articolo 31 della legge n. 223 è attualmente
applicato per la violazione delle norme a tutela dei minori,
di cui ai commi da 10 a 13 dell'articolo 15 della citata legge
n. 223, a partire dalla prima violazione;
all'articolo 25, comma 1, lett. f), nella parte
in cui prevede l'abrogazione dell'articolo 1 della legge 14
aprile 1975, n. 103, che costituisce il fondamento delle
competenze e della disciplina della Commissione parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi, si chiarisca l'ambito applicativo della
disposizione, alla luce del fatto che all'attività della
predetta Commissione fanno riferimento altre disposizioni del
provvedimento (in particolare, il comma 5 dell'articolo
20);
il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 9, comma 1, nella parte in cui contiene
una delega al Governo per la tutela dei minori nel mezzo
radiotelevisivo, dovrebbe valutarsi l'opportunità di
trasformare l'inciso "fondata sulla adozione della normativa
europea in materia" in un autonomo criterio direttivo, nonché
di individuare maggiormente la normativa europea alla quale si
fa riferimento;
all'articolo 9, comma 1, lett. c), e comma 9,
dovrebbe valutarsi l'opportunità di adeguare il testo a quanto
previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante la riforma dell'organizzazione del Governo;
all'articolo 9, comma 2, che individua l'ambito
soggettivo di applicazione, dovrebbe valutarsi l'opportunità
di meglio chiarire quale sia la disciplina cui si fa
riferimento (indicata come "le disposizioni del presente
articolo"), atteso che il comma 1 conferisce una delega
legislativa, i commi 3, 4, 13 e 14 recano novelle a talune
leggi e gli altri commi disciplinano procedure o la copertura
degli oneri finanziari;
all'articolo 9, comma 9, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di chiarire a quale tipologia di atto normativo,
prevista dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
si intenda fare riferimento per l'attuazione delle
disposizioni previste dal comma 6 del medesimo articolo;
all'articolo 9, comma 14, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di sopprimere il primo periodo del comma: il
secondo periodo dello stesso - correttamente formulato secondo
la tecnica della novellazione - sembra infatti recare lo
stesso contenuto precettivo;
all'articolo 9, comma 20, che vieta la manipolazione di
immagini, dovrebbe valutarsi se la disposizione non debba
essere - analogamente a quanto disposto dal comma 14 -
formulata come novella al codice di procedura penale;
all'articolo 15, con riferimento ai limiti alla
raccolta delle risorse, dovrebbe valutarsi l'opportunità di
integrare la legge 31 luglio 1997, n. 249;
all'articolo 16, comma 1, dovrebbe verificarsi la
necessità di individuare principi e criteri direttivi ai fini
dell'esercizio della delega per il coordinamento delle norme
vigenti, provvedendo ad apportare alle stesse "integrazioni,
modificazioni e abrogazioni", stante la ampiezza e la
complessità della materia interessata al riordino; con
riferimento alla procedura di adozione del codice, peraltro,
dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare - sul modello
delinato dall'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50,
ovvero in via autonoma - le fasi per l'adozione del decreto
legislativo, del testo contenente le disposizioni
regolamentari, indi del testo unico;
all'articolo 21, comma 3, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di indicare gli articoli dei testi legislativi
citati di cui si prevede l'applicazione in considerazione del
fatto che essi disciplinano in modo parzialmente difforme
analoga materia;
sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
all'articolo 8, che disciplina le diffusioni
interconnesse, dovrebbe valutarsi se tutte le disposizioni in
esso contenute costituiscano effettivamente "principi
generali", e pertanto debbano essere collocate in tale
articolo, all'interno del Capo I, ovvero se talune debbano
trovare più idonea collocazione in altro articolo;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 6, comma 3, che conferisce all'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni il potere di "stabilire
ulteriori regole e criteri per rendere effettiva l'osservanza
dei principi" dettati dal Capo I nei programmi di informazione
e di propaganda, dovrebbe valutarsi l'opportunità di meglio
chiarire la natura delle prefigurate "ulteriori regole e
criteri";
all'articolo 7, comma 10, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di specificare i commi cui si riferisce il
rinvio stante che solo al comma 9 si fa riferimento a somme
spese dalle pubbliche amministrazioni;
all'articolo 16, comma 1, dovrebbe valutarsi la
correttezza del richiamo all'istituto dell'"intesa" per la
partecipazione dell'Autorità garante per le comunicazioni
nella procedura di adozione del codice;
all'articolo 20, comma 7, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di chiarire il funzionamento del meccanismo
attraverso il quale si determina il numero di candidati che il
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze
nell'assemblea dei soci può indicare nella propria lista.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I
Commissione,
esaminato il testo unificato recante norme di principio
in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI
s.p.a, nonché delega al Governo per l'emanazione del codice
della radiotelevisione;
considerato che la vasta materia del provvedimento
risulta in primo luogo riconducibile alla materia
"ordinamento della comunicazione" che l'articolo 117,
terzo comma, della Costituzione rimette alla competenza
legislativa concorrente;
considerata la connessione della materia dell'
ordinamento della comunicazione con quella della
"promozione e organizzazione di attività culturali",
anch'essa rimessa alla competenza legislativa concorrente, ai
sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione;
rilevato, che, in relazione alla finalità complessiva,
il provvedimento è altresì riconducibile alle materie
"tutela della concorrenza" e "determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali" che l'articolo 117, secondo comma,
lettere e) e m), della Costituzione demanda alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato;
preso atto che gran parte della disciplina del sistema
delle comunicazioni risulta dettata in attuazione della
normativa comunitaria;
ritenuto che, in presenza di un contesto tecnologico in
evoluzione, caratterizzato dalla progressiva convergenza tra i
diversi canali della comunicazione e, nello specifico settore
dell'emittenza radiotelevisiva, dal graduale ampliarsi del
numero di programmi contemporaneamente irradiabili grazie alla
diffusione della tecnologia digitale, le modalità e i criteri
di definizione dei limiti alle concentrazioni recati dal
provvedimento, sia a regime, sia nel periodo di passaggio
verso la completa conversione delle reti alla tecnica digitale
terrestre, appaiono conformi al principio del pluralismo delle
fonti a garanzia del diritto di informazione, che ha
costantemente orientato la giurisprudenza costituzionale in
materia;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione l'opportunità di qualificare come
principi fondamentali tutti quelli compresi nel Capo I, stante
che solo l'articolo 3 reca tale rubrica, mentre la rubrica
generale riferita al Capo I reca la dizione "Principi
generali";
valuti la Commissione l'opportunità di verificare
all'interno del Capo I, e in particolare in materia di
emittenza locale, l'effettiva natura di principi fondamentali
di tutte le disposizioni ivi presenti;
all'articolo 17, comma 4, valuti la Commissione
l'opportunità di prevedere che il meccanismo della
"cedevolezza" delle norme statali dinanzi a quelle regionali
si applichi alle sole disposizioni statali vigenti alla data
di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, che ha modificato il Titolo V della parte seconda
della Costituzione;
valuti la Commissione l'opportunità di definire
esplicitamente gli ambiti di rispettiva competenza della
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni in materia di indirizzo e di
vigilanza sull'esercizio del servizio pubblico
radiotelevisivo, eventualmente prevedendo strumenti o
procedure di raccordo informativo tra i due organi.
RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma
1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla
materia tributaria, il testo unificato dei progetti di legge
C. 310 Mazzuca e abbinati, concernenti il riassetto del
sistema radiotelevisivo,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di
specificare, all'articolo 25, comma 4, se tra gli incentivi
all'acquisto ed alla locazione finanziaria di apparecchi per
la ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale siano
comprese anche agevolazioni di natura fiscale, indicando in
tal caso il carattere e la misura di tali agevolazioni.
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
La VIII Commissione,
esaminato il testo unificato dei progetti di legge n.
310 e abbinati, recante "Riassetto del sistema
radiotelevisivo", come risultante dall'esame degli emendamenti
svolto presso le Commissioni riunite VII e IX;
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
La XI Commissione,
esaminato il testo unificato dei progetti di legge C.
310 ed abbinati, recante disposizioni per il riassetto del
sistema radiotelevisivo,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il testo
unificato dei progetti di legge C. 310 ed abb: "Riassetto del
sistema radiotelevisivo",
ritenuto che l'articolo 10 "Tutela dei minori nella
programmazione televisiva" possa essere migliorato nel corso
del successivo esame parlamentare prevedendo in
particolare:
un'apposita dotazione finanziaria per la copertura
dei costi che potranno derivare in conseguenza della sua
attuazione;
il recepimento delle principali e compatibili
richieste contenute nella risoluzione parlamentare n. 8-00036,
in particolare in merito alla pubblicità nella fascia protetta
di programmazione relativa ad infanzia ed adolescenza ed alla
presenza di bambini ed adolescenti nei programmi
televisivi;
ritenuto altresì opportuno sottolineare come nel testo
in esame si ponga finalmente in rilievo la forte valenza
sociale della comunicazione e si ottemperi quindi sia al
dettato internazionale della Convenzione di New York sui
diritti del fanciullo, sia al Trattato che istituisce la
Comunità europea, in particolare al Titolo XI, inerente la
politica sociale, l'istruzione, la formazione professionale e
la gioventù, articolo 136 contenente "disposizioni
sociali";
ritenute inoltre fondamentali per la sicurezza e la
salute dei cittadini le disposizioni di cui all'articolo 12 in
merito all'uso efficiente dello spettro elettromagnetico;
apprezzato inoltre come in un breve periodo di tempo il
Parlamento, attraverso gli atti di indirizzo della Commissione
parlamentare per l'infanzia, ed il Governo, con l'approvazione
del codice di autoregolamentazione e del contratto di
servizio, abbiano iniziato un circuito di azioni positive oggi
culminanti con il provvedimento in esame, nell'ambito del
quale il codice di autoregolamentazione acquista forza e
valore di legge;
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)
La XIII Commissione,
esaminato, per la parte di propria competenza, il testo
unificato dei progetti di legge C. 310 e abbinati, recante
"Riassetto del sistema radiotelevisivo",
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione,
esaminato il testo unificato dei progetti di legge C.
310 ed abbinati, recante "Riassetto del sistema
radiotelevisivo";
ricordato che l'articolo 41 della legge n. 166 del 2002
(cosiddetto "collegato infrastrutture") delega il Governo ad
adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di telecomunicazioni, con
specifico riferimento alle direttive comunitarie in materia,
incluse quelle approvate entro il termine di esercizio della
delega (agosto 2003);
tenuto conto che in sede comunitaria è stato approvato
un "pacchetto" di direttive in materia di "comunicazioni
elettroniche", da recepire entro il 25 luglio 2003, che
riguardano, in particolare, l'istituzione di un quadro
normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione
elettronica, le autorizzazioni, l'accesso alle reti, la tutela
della privacy, il servizio universale ed i diritti degli
utenti;
sottolineata pertanto l'esigenza di coordinare i
contenuti del testo unificato in esame con i provvedimenti che
saranno adottati in attuazione della predetta delega;
esprime
PARERE FAVOREVOLE