XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 310 - 434 - 436 - 1343 - 1372 - 2486 - 2913 - 2919 - 2965 - 3035 - 3043 - 3098 - 3106 - 3184 - 3274 - 3286 - 3303 - 3447 - 3454 - 3567 - 3588 - 3689-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il testo unificato dei progetti di legge n. 310 e abbinati,

              constatato che il provvedimento risulta strutturato in modo coerente con la sua natura di "riforma organica di settore" e che per tale ragione particolare attenzione deve essere posta all'inserimento di clausole di coordinamento con la legislazione vigente, nonché all'individuazione delle norme abrogate;

              constatato, altresì, che per le ragioni dette sopra appare opportuno uno scrupoloso rispetto - nella redazione del testo - della circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001, nonché un uso univoco delle definizioni, peraltro opportunamente indicate all'articolo 2;

              rilevato che il provvedimento incide sulla definizione dei compiti e delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (in particolare articoli 6, 9, 13, 16) e che, pertanto, le disposizioni volte a modificare tale disciplina dovrebbero essere formulate come novelle alla legge 31 luglio 1997, n. 249;

              rilevato che dovrebbe essere chiarito il rapporto tra il decreto legislativo recante la disciplina organica della "tutela dei minori nel mezzo radiotelevisivo", di cui all'articolo 9, comma 1, e il codice della radiotelevisione, di cui all'articolo 16, comma 1, destinato a raccogliere in un unico testo le disposizioni legislative e regolamentari in materia di radiotelevisione;

              ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 8, comma 2, la cui formulazione risulta - peraltro - imprecisa, si sopprimano ovvero si riformulino in altro modo le relative disposizioni in quanto volte a novellare impropriamente un atto normativo di rango secondario; tale modalità di intervento sulla normativa secondaria, infatti, risulta, in contrasto con quanto disposto dalla citata circolare dell'aprile 2001 laddove vieta di intervenire con fonti di rango primario per modificare fonti secondarie al fine di non creare un differente grado di resistenza di queste rispetto ad eventuali modifiche successive (punto 3, lett. e)). Peraltro, nel medesimo articolo 8, commi 3 e 4, nella parte in cui dettano una disciplina delle diffusioni interconnesse, si valuti l'opportunità di novellare l'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, di analogo oggetto, al fine di concentrare in un'unica norma la disciplina della materia, anche alla luce di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo in esame;

              all'articolo 9, comma 17, che contiene norme sanzionatorie, si proceda alla novellazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, anche al fine di chiarire la portata della disposizione in esame in considerazione del fatto che il comma 3 dell'articolo 31 della legge n. 223 è attualmente applicato per la violazione delle norme a tutela dei minori, di cui ai commi da 10 a 13 dell'articolo 15 della citata legge n. 223, a partire dalla prima violazione;

              all'articolo 25, comma 1, lett. f), nella parte in cui prevede l'abrogazione dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, che costituisce il fondamento delle competenze e della disciplina della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, si chiarisca l'ambito applicativo della disposizione, alla luce del fatto che all'attività della predetta Commissione fanno riferimento altre disposizioni del provvedimento (in particolare, il comma 5 dell'articolo 20);

          il Comitato osserva altresì che:

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 9, comma 1, nella parte in cui contiene una delega al Governo per la tutela dei minori nel mezzo radiotelevisivo, dovrebbe valutarsi l'opportunità di trasformare l'inciso "fondata sulla adozione della normativa europea in materia" in un autonomo criterio direttivo, nonché di individuare maggiormente la normativa europea alla quale si fa riferimento;

              all'articolo 9, comma 1, lett. c), e comma 9, dovrebbe valutarsi l'opportunità di adeguare il testo a quanto previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

              all'articolo 9, comma 2, che individua l'ambito soggettivo di applicazione, dovrebbe valutarsi l'opportunità di meglio chiarire quale sia la disciplina cui si fa riferimento (indicata come "le disposizioni del presente articolo"), atteso che il comma 1 conferisce una delega legislativa, i commi 3, 4, 13 e 14 recano novelle a talune leggi e gli altri commi disciplinano procedure o la copertura degli oneri finanziari;

              all'articolo 9, comma 9, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire a quale tipologia di atto normativo, prevista dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si intenda fare riferimento per l'attuazione delle disposizioni previste dal comma 6 del medesimo articolo;
              all'articolo 9, comma 14, dovrebbe valutarsi l'opportunità di sopprimere il primo periodo del comma: il secondo periodo dello stesso - correttamente formulato secondo la tecnica della novellazione - sembra infatti recare lo stesso contenuto precettivo;

              all'articolo 9, comma 20, che vieta la manipolazione di immagini, dovrebbe valutarsi se la disposizione non debba essere - analogamente a quanto disposto dal comma 14 - formulata come novella al codice di procedura penale;

              all'articolo 15, con riferimento ai limiti alla raccolta delle risorse, dovrebbe valutarsi l'opportunità di integrare la legge 31 luglio 1997, n. 249;

              all'articolo 16, comma 1, dovrebbe verificarsi la necessità di individuare principi e criteri direttivi ai fini dell'esercizio della delega per il coordinamento delle norme vigenti, provvedendo ad apportare alle stesse "integrazioni, modificazioni e abrogazioni", stante la ampiezza e la complessità della materia interessata al riordino; con riferimento alla procedura di adozione del codice, peraltro, dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare - sul modello delinato dall'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, ovvero in via autonoma - le fasi per l'adozione del decreto legislativo, del testo contenente le disposizioni regolamentari, indi del testo unico;

              all'articolo 21, comma 3, dovrebbe valutarsi l'opportunità di indicare gli articoli dei testi legislativi citati di cui si prevede l'applicazione in considerazione del fatto che essi disciplinano in modo parzialmente difforme analoga materia;

              sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

              all'articolo 8, che disciplina le diffusioni interconnesse, dovrebbe valutarsi se tutte le disposizioni in esso contenute costituiscano effettivamente "principi generali", e pertanto debbano essere collocate in tale articolo, all'interno del Capo I, ovvero se talune debbano trovare più idonea collocazione in altro articolo;

              sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 6, comma 3, che conferisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il potere di "stabilire ulteriori regole e criteri per rendere effettiva l'osservanza dei principi" dettati dal Capo I nei programmi di informazione e di propaganda, dovrebbe valutarsi l'opportunità di meglio chiarire la natura delle prefigurate "ulteriori regole e criteri";

              all'articolo 7, comma 10, dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare i commi cui si riferisce il rinvio stante che solo al comma 9 si fa riferimento a somme spese dalle pubbliche amministrazioni;

              all'articolo 16, comma 1, dovrebbe valutarsi la correttezza del richiamo all'istituto dell'"intesa" per la partecipazione dell'Autorità garante per le comunicazioni nella procedura di adozione del codice;
              all'articolo 20, comma 7, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire il funzionamento del meccanismo attraverso il quale si determina il numero di candidati che il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nell'assemblea dei soci può indicare nella propria lista.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

              esaminato il testo unificato recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI s.p.a, nonché delega al Governo per l'emanazione del codice della radiotelevisione;

              considerato che la vasta materia del provvedimento risulta in primo luogo riconducibile alla materia "ordinamento della comunicazione" che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione rimette alla competenza legislativa concorrente;

              considerata la connessione della materia dell' ordinamento della comunicazione con quella della "promozione e organizzazione di attività culturali", anch'essa rimessa alla competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione;

              rilevato, che, in relazione alla finalità complessiva, il provvedimento è altresì riconducibile alle materie "tutela della concorrenza" e "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali" che l'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

              preso atto che gran parte della disciplina del sistema delle comunicazioni risulta dettata in attuazione della normativa comunitaria;

              ritenuto che, in presenza di un contesto tecnologico in evoluzione, caratterizzato dalla progressiva convergenza tra i diversi canali della comunicazione e, nello specifico settore dell'emittenza radiotelevisiva, dal graduale ampliarsi del numero di programmi contemporaneamente irradiabili grazie alla diffusione della tecnologia digitale, le modalità e i criteri di definizione dei limiti alle concentrazioni recati dal provvedimento, sia a regime, sia nel periodo di passaggio verso la completa conversione delle reti alla tecnica digitale terrestre, appaiono conformi al principio del pluralismo delle fonti a garanzia del diritto di informazione, che ha costantemente orientato la giurisprudenza costituzionale in materia;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE
              con le seguenti osservazioni:

              valuti la Commissione l'opportunità di qualificare come principi fondamentali tutti quelli compresi nel Capo I, stante che solo l'articolo 3 reca tale rubrica, mentre la rubrica generale riferita al Capo I reca la dizione "Principi generali";

              valuti la Commissione l'opportunità di verificare all'interno del Capo I, e in particolare in materia di emittenza locale, l'effettiva natura di principi fondamentali di tutte le disposizioni ivi presenti;

              all'articolo 17, comma 4, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere che il meccanismo della "cedevolezza" delle norme statali dinanzi a quelle regionali si applichi alle sole disposizioni statali vigenti alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha modificato il Titolo V della parte seconda della Costituzione;

              valuti la Commissione l'opportunità di definire esplicitamente gli ambiti di rispettiva competenza della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di indirizzo e di vigilanza sull'esercizio del servizio pubblico radiotelevisivo, eventualmente prevedendo strumenti o procedure di raccordo informativo tra i due organi.
RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


          La VI Commissione,

              esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato dei progetti di legge C. 310 Mazzuca e abbinati, concernenti il riassetto del sistema radiotelevisivo,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

              con la seguente osservazione:

              valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare, all'articolo 25, comma 4, se tra gli incentivi all'acquisto ed alla locazione finanziaria di apparecchi per la ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale siano comprese anche agevolazioni di natura fiscale, indicando in tal caso il carattere e la misura di tali agevolazioni.



PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)


          La VIII Commissione,

              esaminato il testo unificato dei progetti di legge n. 310 e abbinati, recante "Riassetto del sistema radiotelevisivo", come risultante dall'esame degli emendamenti svolto presso le Commissioni riunite VII e IX;

          esprime:

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


          La XI Commissione,

              esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 310 ed abbinati, recante disposizioni per il riassetto del sistema radiotelevisivo,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)


          La XII Commissione,

              esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato dei progetti di legge C. 310 ed abb: "Riassetto del sistema radiotelevisivo",

              ritenuto che l'articolo 10 "Tutela dei minori nella programmazione televisiva" possa essere migliorato nel corso del successivo esame parlamentare prevedendo in particolare:

                un'apposita dotazione finanziaria per la copertura dei costi che potranno derivare in conseguenza della sua attuazione;
                il recepimento delle principali e compatibili richieste contenute nella risoluzione parlamentare n. 8-00036, in particolare in merito alla pubblicità nella fascia protetta di programmazione relativa ad infanzia ed adolescenza ed alla presenza di bambini ed adolescenti nei programmi televisivi;

              ritenuto altresì opportuno sottolineare come nel testo in esame si ponga finalmente in rilievo la forte valenza sociale della comunicazione e si ottemperi quindi sia al dettato internazionale della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, sia al Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare al Titolo XI, inerente la politica sociale, l'istruzione, la formazione professionale e la gioventù, articolo 136 contenente "disposizioni sociali";

              ritenute inoltre fondamentali per la sicurezza e la salute dei cittadini le disposizioni di cui all'articolo 12 in merito all'uso efficiente dello spettro elettromagnetico;

              apprezzato inoltre come in un breve periodo di tempo il Parlamento, attraverso gli atti di indirizzo della Commissione parlamentare per l'infanzia, ed il Governo, con l'approvazione del codice di autoregolamentazione e del contratto di servizio, abbiano iniziato un circuito di azioni positive oggi culminanti con il provvedimento in esame, nell'ambito del quale il codice di autoregolamentazione acquista forza e valore di legge;

          esprime:

PARERE FAVOREVOLE
RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)


          La XIII Commissione,

              esaminato, per la parte di propria competenza, il testo unificato dei progetti di legge C. 310 e abbinati, recante "Riassetto del sistema radiotelevisivo",

          esprime

PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


            La XIV Commissione,

              esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 310 ed abbinati, recante "Riassetto del sistema radiotelevisivo";

              ricordato che l'articolo 41 della legge n. 166 del 2002 (cosiddetto "collegato infrastrutture") delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di telecomunicazioni, con specifico riferimento alle direttive comunitarie in materia, incluse quelle approvate entro il termine di esercizio della delega (agosto 2003);

              tenuto conto che in sede comunitaria è stato approvato un "pacchetto" di direttive in materia di "comunicazioni elettroniche", da recepire entro il 25 luglio 2003, che riguardano, in particolare, l'istituzione di un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, le autorizzazioni, l'accesso alle reti, la tutela della privacy, il servizio universale ed i diritti degli utenti;

              sottolineata pertanto l'esigenza di coordinare i contenuti del testo unificato in esame con i provvedimenti che saranno adottati in attuazione della predetta delega;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE




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